-
- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 13 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 26 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 31 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 45 Cost.
- Art. 51 Cost.
- Art. 52 Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 69 Cost.
- Art. 74 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 81 Cost.
- Art. 96 cpv. 1 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 119a Cost.
- Art. 122 Cost.
- Art. 123a Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 130 Cost.
- Art. 164 Cost.
- Art. 166 Cost.
- Art. 170 Cost.
- Art. 176 Cost
- Art. 178 Cost.
- Art. 189 Cost.
- Art. 191 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 713 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Art. 1 AIMP
- Art. 1a AIMP
- Art. 3 par. 1 e 2 AIMP
- Art. 8 AIMP
- Art. 8a AIMP
- Art. 11b AIMP
- Art. 16 AIMP
- Art. 17 AIMP
- Art. 17a AIMP
- Art. 32 AIMP
- Art. 35 AIMP
- Art. 47 AIMP
- Art. 48 AIMP
- Art. 54 AIMP
- Art. 55a AIMP
- Art. 56 AIMP
- Art. 67 AIMP
- Art. 67a AIMP
- Art. 74 AIMP
- Art. 74a AIMP
- Art. 80 AIMP
- Art. 80a AIMP
- Art. 80b AIMP
- Art. 80h AIMP
- Art. 63 AIMP
- Art. 80c AIMP
- Art. 80d AIMP
- Art. 80k AIMP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 lett. d LPD
- Art. 5 lett. c LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 3-5 LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 18 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 28 LPD
- Art. 29 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2 cpv. 2 LRD
- Art. 2 cpv. 3 LRD
- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
- Art. 7 LRD
- Art. 7a LRD
- Art. 8 LRD
- Art. 8a LRD
- Art. 14 LRD
- Art. 11 LRD
- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
- Art. 23 LRD
- Art. 24 LRD
- Art. 24a LRD
- Art. 25 LRD
- Art. 26 LRD
- Art. 26a LRD
- Art. 27 LRD
- Art. 28 LRD
- Art. 29 LRD
- Art. 29a LRD
- Art. 29b LRD
- Art. 30 LRD
- Art. 31 LRD
- Art. 31a LRD
- Art. 32 LRD
- Art. 33 LRD
- Art. 34 LRD
- Art. 38 LRD
COSTITUZIONE FEDERALE
LEGGE FEDERALE SULL’IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
LEGGE FEDERALE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI CANTONI E DEI COMUNI
- I. Contenuto del mandato di arresto (art. 48, cpv. 1, AIMP)
- II. Mezzi di ricorso (art. 48 cpv. 2 AIMP)
- Bibliografia
I. Contenuto del mandato di arresto (art. 48, cpv. 1, AIMP)
1 L’art. 48 AIMP disciplina il contenuto del mandato di arresto ai fini dell’estradizione. Tale disposizione concretizza, in materia di detenzione in vista dell’estradizione, la garanzia di cui all’art. 5, par. 2, della CEDU, secondo cui ogni persona arrestata deve sapere per quale motivo è stata privata della libertà.
2 Il mandato di arresto deve contenere almeno i seguenti elementi:
indicazioni sull’identità della persona perseguita;
indicazioni sui fatti contestati e/o sulla decisione da eseguire;
l’indicazione dell’autorità che ha presentato la richiesta;
l’indicazione che viene richiesta l’estradizione;
l’indicazione dei mezzi di ricorso;
l’indicazione dei diritti connessi.
A. Indicazioni sui fatti (art. 48 cpv. 1 lett. a AIMP)
3 L’art. 48 cpv. 1 lett. a AIMP prevede che il mandato di arresto debba contenere indicazioni «sui fatti che gli («l’estradabile») vengono contestati».
4 Tale requisito è precisato dall’art. 10 cpv. 2 OEIMP, secondo cui la descrizione dei fatti deve indicare, come minimo, il luogo, la data e le modalità di commissione del reato.
5 Tali disposizioni mirano a garantire la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per consentire alla persona interessata di far valere il proprio diritto a una difesa effettiva già in questa fase.
6 Ciò implica soprattutto l’obbligo di esporre in modo succinto le accuse su cui l’autorità straniera fonda la propria richiesta di cooperazione internazionale. La giurisprudenza federale ritiene che una descrizione incompleta dei reati nel mandato d’arresto non avrebbe alcuna conseguenza sulla legalità della detenzione, il che corrisponde alla posizione adottata dalla Corte EDU. Ciò si spiega in particolare con il fatto che la persona interessata e il suo difensore hanno il diritto di accedere al fascicolo, nel quale figurano documenti che riportano le informazioni mancanti.
7 Riteniamo che il testo dell’art. 48 cpv. 1 lett. a AIMP contenga una lacuna, poiché il suo testo riguarda solo l’estradizione ai fini del perseguimento di «fatti che gli vengono contestati» e non quella relativa all’esecuzione di una pena (art. 2 § 1 CEExt). In questa seconda ipotesi, al fine di garantire il diritto a una difesa effettiva, riteniamo che il mandato d’arresto debba indicare con precisione la decisione di cui si richiede l’esecuzione.
B. Indicazione dell’autorità che presenta la richiesta (art. 48 cpv. 1 lett. b AIMP)
8 Le decisioni fondate sull’art. 47 AIMP devono indicare l’autorità straniera all’origine della richiesta di cooperazione.
C. Indicazione che viene richiesta l’estradizione (art. 48 cpv. 1 lett. c AIMP)
9 Ai sensi dell’art. 5 § 1 lett. f CEDU, una privazione della libertà ai fini dell’estradizione può essere giustificata solo dal fatto che sia in corso un procedimento.
10 Un mandato d’arresto può quindi essere emesso solo in presenza di una richiesta formale di estradizione da parte dello Stato richiedente o, quantomeno, di una richiesta di ricerca o di arresto ai sensi dell’art. 42 AIMP, nella quale l’autorità straniera abbia espresso l’intenzione di presentare successivamente una richiesta di estradizione. Questo punto deve essere precisato nel mandato di arresto.
D. Indicazioni relative al diritto di ricorso e ai diritti connessi (art. 48 cpv. 1 lett. d AIMP)
11 Il legislatore ha stabilito che il mandato d’arresto debba menzionare l’esistenza di un diritto di ricorso – ovvero la via di ricorso, l’autorità di ricorso e il termine per presentare ricorso – e il diritto di essere assistiti da un rappresentante legale.
12 L’uso del termine «mandatario» (Rechtsbeistand) conferma che non esiste alcun monopolio di rappresentanza per gli avvocati in materia di estradizione, così come nel settore dell’asilo. La persona oggetto di un mandato d’arresto può quindi essere rappresentata nel procedimento di estradizione da una persona di sua scelta.
13 L’art. 48 cpv. 1 AIMP presenta una lacuna a causa della mancata menzione nella decisione del diritto della persona interessata di essere assistita da un interprete, nonché del diritto a che la decisione sia comunicata in una lingua a lei comprensibile. Tali garanzie derivano dal diritto internazionale. Esse costituiscono elementi essenziali per l’effettivo esercizio dei diritti procedurali, al pari del diritto all’assistenza di un rappresentante legale, e dovrebbero pertanto essere menzionate nel mandato d’arresto. Va notato che le disposizioni integrative del diritto svizzero prevedono la nomina di un interprete, ma solo in occasione del primo interrogatorio, durante il quale «la persona perseguita riceve una spiegazione della procedura di estradizione in una lingua che comprende».
14 Il diritto di informare la propria rappresentanza consolare e di comunicare con essa (art. 16 OEIMP) costituisce un’altra garanzia di informazione essenziale che manca nell’elenco dell’art. 48 cpv. 1 AIMP, ma che deve essere garantita.
15 Riteniamo che tali diritti dovrebbero essere menzionati espressamente nel mandato di estradizione e garantiti per l’intera durata del procedimento, affinché la persona possa prendere visione dei documenti e del procedimento relativo all’estradizione, e ciò prima della sua eventuale audizione, applicando per analogia l’art. 68 CPP.
II. Mezzi di ricorso (art. 48 cpv. 2 AIMP)
16 L’art. 5 § 4 CEDU prevede il diritto di ogni persona privata della libertà di far verificare tempestivamente la propria detenzione da un tribunale. Tale diritto si applica anche in materia di detenzione in vista dell’estradizione ed è ribadito dall’art. 48 cpv. 2 AIMP.
17 Il corollario di tale impugnazione è la richiesta di immediata liberazione: se il mandato d’arresto viene annullato per mancanza di base legale o di motivi sufficienti, la liberazione della persona deve essere disposta senza indugio.
18 In caso di rigetto di una richiesta di scarcerazione da parte dell’UFG (art. 50 cpv. 3 AIMP), la persona dispone di un mezzo di ricorso ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 AIMP.
A. Ricorso dinanzi al Tribunale penale federale
19 L’emissione di un mandato d’arresto o il rigetto della richiesta di rilascio possono essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale.
20 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
21 Il termine per il ricorso è di 10 giorni a decorrere dalla notifica scritta del mandato d’arresto, che avviene generalmente al momento dell’audizione della persona da parte dell’UFG. Tale termine decorre anche qualora la notifica avvenga mentre la persona si trova già in detenzione preventiva o in esecuzione della pena, a condizione che le venga effettivamente comunicata la decisione. Il termine di 10 giorni è lo stesso in caso di decisione di sequestro, anche se questa interviene dopo il mandato d’arresto. Una volta scaduto il termine, una decisione di sequestro può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione sull’estradizione.
22 La persona privata della libertà ha il diritto di ottenere «in breve tempo» una decisione sulla regolarità della detenzione ai fini dell’estradizione. Il procedimento di controllo della legalità di una detenzione deve essere condotto con particolare celerità, tanto più che il mandato d’arresto è stato emesso da un’autorità amministrativa (UFG) e non da un tribunale. La Corte dei ricorsi del Tribunale penale federale dovrà pronunciarsi rapidamente, respingendo eventuali richieste di proroga presentate dall’autorità, salvo circostanze eccezionali.
23 Nell’ambito del ricorso, la giurisprudenza della Corte EDU impone alle autorità di consentire l’accesso al fascicolo. Sebbene quest’ultimo non debba necessariamente essere completo, deve contenere informazioni sufficienti per poter esercitare un ricorso effettivo.
24 Secondo il testo di legge, solo la persona perseguita avrebbe la legittimazione a presentare ricorso contro il mandato d’arresto. La legittimazione a presentare ricorso dei familiari non è menzionata. Su questo punto, un’interpretazione letterale dell’art. 48 cpv. 2 AIMP non sembra conforme al diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Infatti, la decisione di privare una persona della libertà può ledere direttamente il diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) dei suoi familiari, in particolare quello di eventuali figli minorenni, del convivente o della convivente, nonché quello delle persone a carico. La Corte EDU ha in particolare riconosciuto che «per un genitore e il proprio figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (…) . [L]e misure interne che lo impediscono costituiscono un’ingerenza nel diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione». I familiari direttamente interessati da un mandato devono quindi poter beneficiare di un ricorso effettivo per contestare la misura e ottenerne l’annullamento o la modifica (art. 13 CEDU). Ciò implica il riconoscimento di un interesse giuridico tutelato per impugnare la decisione, nonché della legittimazione a presentare ricorso.
25 Il procedimento di ricorso è generalmente scritto, sebbene la legge non escluda lo svolgimento di un’udienza. In caso di ricorso, se la Corte dei reclami deve pronunciarsi su elementi che riguardano la personalità della persona interessata, quest’ultima dovrebbe poter essere ascoltata personalmente. Non esiste un diritto assoluto alla pubblicità dell’udienza, ma la pubblicità dell’udienza potrebbe rendersi necessaria in circostanze particolari.
26 L’autorità di ricorso non deve pronunciarsi sul merito dell’estradizione, ma esclusivamente sulla legalità e sull’opportunità dell’adozione di una misura privativa della libertà. Di conseguenza, i motivi di ricorso invocabili dinanzi a tale giurisdizione sono limitati. In tal senso, il fatto di sollevare motivi relativi alla fondatezza della richiesta di estradizione (ad esempio la violazione del principio della doppia incriminazione o la prescrizione) non obbliga la Corte a procedere a un esame anticipato in questa fase, salvo in presenza di elementi particolarmente gravi, tali da rendere illecita la detenzione. Tale situazione si verifica se la persona è in grado di dimostrare che l’estradizione è manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP), nella misura in cui si verifichi senza alcun dubbio una delle ipotesi previste dagli articoli da 2 a 5 AIMP.
27 Secondo la giurisprudenza federale, i vizi di natura formale suscettibili di viziare il mandato d’arresto, come la violazione del diritto di essere ascoltati nel procedimento, non costituiscono un motivo di liberazione. Questa interpretazione restrittiva dovrebbe essere adeguata alla posizione adottata dalla Corte EDU, secondo cui una detenzione regolare implica l’assenza di arbitrarietà. Pertanto, un vizio formale particolarmente grave dovrebbe comportare l’annullamento della decisione e la liberazione della persona.
B. Ricorso al Tribunale federale
28 La decisione della Corte dei reclami del Tribunale penale federale relativa alla detenzione in vista dell’estradizione può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale, nonostante il suo carattere incidentale, qualora il caso rivesta particolare importanza.
29 Ciò si verifica quando la persona può sostenere in modo credibile che il procedimento violi i suoi diritti fondamentali o quando il caso solleva una questione giuridica di principio. Solo in questa seconda ipotesi, il ricorso al Tribunale federale può essere presentato anche dall’UFG.
30 Il Tribunale federale deve inoltre pronunciarsi nel rispetto del requisito di celerità, che è tuttavia meno rigoroso, poiché si tratta di un ricorso contro una decisione emessa da un organo giudiziario, nell’ambito di un procedimento che offre adeguate garanzie di un processo equo.
C. Ricorso dinanzi a un organo internazionale
31 Contro la decisione del Tribunale federale è possibile adire un organo internazionale.
32 La Corte EDU potrà essere adita, in particolare, per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) - in relazione alle condizioni di detenzione -, per violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU), del diritto alla tutela della vita familiare (art. 8 CEDU) o del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU).
33 Si potrà inoltre adire il Comitato contro la tortura, ad esempio quando la detenzione in vista dell’estradizione è disposta sulla base di elementi forniti dallo Stato richiedente che sarebbero stati ottenuti mediante tortura (art. 15 della Convenzione contro la tortura).
34 È inoltre possibile sottoporre il caso al Comitato sui diritti dell’infanzia, qualora la privazione della libertà di un genitore sia disposta senza attribuire «priorità assoluta» all’«interesse superiore del minore» (art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia).
Bibliografia
Aubry Girardin Florence, Commentaire de l’art. 84 LTF, in: Aubry Girardin Florence/Donzallaz Yves/Denys Christian/Bovey Grégory/Frésard Jean-Maurice (édit.), Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2022.
Forster Marc, Commentaire de l’art. 48 EIMP, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgarten Stefan (édit.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Bâle 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Bâle 2018.
Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent (édit.), Petit commentaire, Loi sur l’entraide pénale internationale, Bâle 2024.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2019.