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- Art. 72a LPD
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- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2 cpv. 2 LRD
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- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
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- Art. 7a LRD
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- Art. 8a LRD
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- Art. 31 LRD
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- Art. 38 LRD
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Campo di applicazione per gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
- II. Intermediari finanziari regolamentati soggetti
- Bibliografia
- I Materiali
I. Campo di applicazione per gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
A. Osservazioni generali
1 Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LRD, la LRD si applica agli intermediari finanziari e alle persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale, negoziano beni e ricevono contanti in pagamento (commercianti). Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, ne esistono due categorie, soggette a un regime di vigilanza diverso: gli intermediari finanziari regolamentati, definiti nell'art. 2 cpv. 2 LRD e soggetti a una vigilanza prudenziale che copre anche gli aspetti LRD, e gli intermediari finanziari non regolamentati, definiti nell'art. 2 cpv. 3 LRD e la cui vigilanza copre esclusivamente gli aspetti LRD. La vigilanza sugli intermediari finanziari regolamentati è di competenza delle rispettive autorità di vigilanza (cfr. art. 12 LRD).
2 L'OBA si applica, tra l'altro, a tutti gli intermediari finanziari regolamentati (art. 2 cpv. 1 lett. a OBA). A questo proposito, va notato che fino alla fine del 2022 l'OBA si applicava solo agli intermediari finanziari non regolamentati. Dal 1° gennaio 2023, l'art. 2 cpv. 1 lett. a OBA è stato modificato per includere anche gli intermediari finanziari regolamentati, nella misura in cui la nuova sezione 3 del capitolo 2 dell'ordinanza concernente gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro è applicabile anche a loro. L'OBA -FINMA si applica solo agli intermediari finanziari regolamentati ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-d e dquater LRD (cfr. art. 3 cpv. 1 OBA-FINMA).
B. Ambito di applicazione in base alla persona
3 L'art. 2 cpv. 2 LRD contiene l'elenco degli intermediari finanziari soggetti a vigilanza che sono assoggettati alla LRD per legge, in virtù delle loro rispettive qualifiche e della loro assoggettabilità alle leggi speciali pertinenti e, in linea di principio, indipendentemente dalle attività concretamente esercitate (fatta salva la lett. c, cfr. N. 38, e fatto salvo l'art. 2 cpv. 4 lett. c, cfr. art. 2 cpv. 4 N. 7 seg.). Questo elenco deve essere considerato esaustivo, non solo per la sua formulazione, ma anche alla luce del messaggio di legge e del fatto che la disposizione è stata regolarmente adeguata per includere nuovi istituti.
4 Le persone che non rientrano nell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 2 LRD possono eventualmente rientrare nel campo di applicazione della LRD in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LRD, a seconda delle attività effettivamente esercitate.
5 Si noti che la qualifica di intermediario finanziario e quindi l'assoggettamento alla LRD per gli istituti di cui alle lettere da a) a g) non è legata all'ottenimento delle rispettive autorizzazioni o licenze. In altre parole, anche in assenza delle autorizzazioni o delle licenze richieste per i diversi istituti ai sensi delle leggi speciali applicabili, ad esempio in caso di esercizio di un'attività di gestione di fondi o di accettazione di depositi dal pubblico senza autorizzazione della FINMA, l'istituto in questione sarà comunque qualificato come intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD e sarà soggetto alla LRD.
6 In pratica, gli intermediari finanziari regolamentati saranno in linea di principio persone giuridiche. In questo caso, gli obblighi della LRD si applicano direttamente alla persona giuridica e non ai suoi organi o ai suoi dipendenti a titolo individuale. Conformemente all'art. 8 LRD, devono essere adottate le misure organizzative necessarie per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare a livello di controlli e di personale, che deve ricevere una formazione adeguata. Spetta agli organi della persona giuridica attuare tali misure organizzative, in particolare quelle definite agli articoli 23 e seguenti OBA-FINMA, e garantire che vengano effettuati controlli adeguati.
7 In alcuni casi, l'intermediario finanziario può essere una persona fisica o una società di persone. Per quanto riguarda le persone fisiche, le disposizioni della LRD sono direttamente applicabili. Per quanto riguarda le società di persone, è necessario effettuare un'analisi caso per caso. Secondo la dottrina, in una società semplice, qualsiasi persona che eserciti un'attività di intermediario finanziario deve essere qualificata come intermediario finanziario ed è quindi direttamente soggetta alla LRD a titolo personale; per quanto riguarda le società in nome collettivo o le società in accomandita, poiché queste ultime hanno una certa capacità giuridica, devono essere considerate come intermediari finanziari, e non i loro soci a titolo individuale.
8 Quando una persona fisica o giuridica agisce in qualità di ausiliario di un intermediario finanziario regolamentato, non sarà considerata un intermediario finanziario se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. b n. 1-6 OBA; le sue azioni saranno coperte dall'autorizzazione dell'intermediario finanziario regolamentato per conto del quale agisce.
C. Ambito di applicazione in base alla materia
9 Poiché gli intermediari finanziari regolamentati sono soggetti alla LRD in ragione del loro status prudenziale, occorre determinare le attività concrete per le quali devono essere rispettati gli obblighi previsti dalla LRD, rispettivamente i rapporti d'affari nell'ambito dei quali devono essere applicati gli obblighi di diligenza.
10 In pratica, gli intermediari finanziari regolamentati applicano le disposizioni della LRD alle attività che esercitano quando queste costituiscono intermediazione finanziaria. Allo stesso modo, le società di revisione prudenziale, quando effettuano la revisione prudenziale di un istituto regolamentato, verificano il rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD nell'ambito delle relazioni d'affari soggette alla LRD, vale a dire le relazioni d'affari delle attività dell'istituto che costituiscono intermediazione finanziaria. Facendo riferimento all'articolo 1 della legge che definisce l'oggetto della LRD in relazione alle operazioni finanziarie, la dottrina aderisce a questa prassi e ritiene che il campo di applicazione della LRD per gli istituti regolamentati sia limitato alle operazioni finanziarie, rispettivamente alle relazioni d'affari ad esse connesse, che comportano intrinsecamente un rischio di riciclaggio di denaro. Al fine di determinare le attività che costituiscono intermediazione finanziaria e sono quindi soggette alla LRD, possono essere presi in considerazione l'art. 2 cpv. 3 LRD, il catalogo delle attività di cui alle lett. a-g e la Circ.-FINMA 11/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD».
D. Ambito di applicazione territoriale
11 Sebbene la LRD non contenga disposizioni che definiscono il suo ambito di applicazione territoriale, quest'ultimo è precisato a livello di ordinanza (art. 2 cpv. 1 OBA) sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LRD. Fino alla fine del 2022, per quanto riguarda gli intermediari finanziari, l'OBA si applicava solo agli intermediari finanziari non regolamentati ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD e il campo di applicazione territoriale era specificato nell'OBA solo per questa categoria di intermediari finanziari (cfr. N. 2). La dottrina era allora divisa sulla questione del campo di applicazione territoriale della legge per gli intermediari finanziari regolamentati: alcuni autori ritenevano che l'art. 2 cpv. 1 OBA dovesse essere applicato in modo analogo anche agli intermediari finanziari regolamentati, mentre altri ritenevano che una tale interpretazione estensiva non fosse necessaria. La questione è ora risolta, poiché la nuova formulazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. a OBA, in vigore dal 1° gennaio 2023, è chiara e comprende ora anche gli intermediari finanziari regolamentati ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge.
12 Conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. a OBA, l'OBA si applica agli intermediari finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera. Questa disposizione è simile al campo di applicazione territoriale della LFIN e dell'OFIN per gli istituti finanziari. Pertanto, analogamente agli istituti finanziari ai sensi della LIFD, i fattori determinanti non sono il luogo della sede o del domicilio degli intermediari finanziari, il luogo di domicilio dei clienti né il luogo in cui si trovano i valori patrimoniali coinvolti nella relazione d'affari. Determinante per l'applicazione della LBA e delle sue ordinanze di esecuzione è il luogo in cui l'intermediario finanziario svolge la sua attività, che deve essere determinato sulla base dell'insieme delle circostanze.
13 La Circ.-FINMA 11/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LBA», che precisa l'applicazione dell'art. 2 cpv. 3 LRD e si applica quindi agli intermediari finanziari non regolamentati, espone la prassi della FINMA in materia di ambito di applicazione territoriale e può essere presa in considerazione in modo analogo per gli intermediari finanziari regolamentati, dal momento che questi ultimi sono ora espressamente inclusi anche nell'art. 2 cpv. 2 lett. a OBA (cfr. N. 11). Pertanto, secondo la FINMA, un intermediario finanziario esercita la sua attività in Svizzera o dalla Svizzera se ha un domicilio in Svizzera o è iscritto nel registro di commercio in Svizzera, oppure se impiega in Svizzera persone che svolgono o concludono in modo duraturo per suo conto attività di intermediario finanziario in Svizzera o dalla Svizzera o che possono impegnarlo giuridicamente in tali attività (succursale di fatto).
14 Gli intermediari finanziari regolamentati che esercitano la loro attività all'estero senza presenza fisica in Svizzera non rientrano quindi in linea di principio nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cpv. 2 o 3 LRD e non sono quindi soggetti alla LRD, anche se svolgono una certa attività in Svizzera, ad esempio se hanno clienti in Svizzera, se visitano i loro clienti in Svizzera o se cercano nuovi clienti, solo su base «fly-in-fly-out», senza succursale giuridica o succursale di fatto in Svizzera.
II. Intermediari finanziari regolamentati soggetti
A. Banche e persone ai sensi dell'art. 1b LB
15 Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LRD, le banche ai sensi dell'art. 1a LB e le persone ai sensi dell'art. 1b LB sono qualificate come intermediari finanziari. Sono soggette alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
16 Sono considerate banche le persone che operano principalmente nel settore finanziario e che i) accettano a titolo professionale depositi dal pubblico superiori a CHF 100 milioni o ricorrono al pubblico per ottenerli, ii) accettano a titolo professionale depositi dal pubblico fino a CHF 100 milioni o criptoattivi designati dal Consiglio federale, o ricorrono al pubblico per ottenerli e investono o remunerano tali depositi o tali attività, oppure iii) si rifinanziano in misura significativa presso più banche che non partecipano in modo rilevante al loro capitale allo scopo di finanziare per proprio conto, in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non formano un'entità economica (art. 1a LB).
17 Sono considerate persone ai sensi dell'art. 1b LBN sono considerate persone le persone attive principalmente nel settore finanziario che i) accettano a titolo professionale depositi dal pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi o criptoattivi designati dal Consiglio federale, o ricorrono al pubblico per ottenerli, e ii) non investono né remunerano tali depositi o attività (art. 1b cpv. 1 LBN).
18 La Banca nazionale svizzera e le centrali di emissione di obbligazioni non sono soggette alla LB (cfr. art. 1 cpv. 5 LB) e pertanto non sono intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LBA (per quanto riguarda la Banca nazionale svizzera, cfr. anche art. 2 cpv. 4 lett. a LRD).
19 Conformemente all'art. 35 OBA-FINMA, la CDB 20 è applicabile alle banche per la verifica dell'identità della controparte contrattuale e l'identificazione del titolare del controllo e dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali. Per le persone di cui all'art. 1b LB, si applica il titolo 5 dell'OBA-FINMA (art. 43a segg. OBA-FINMA).
B. Gestori patrimoniali e trustee
20 Conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. abis LRD, i gestori patrimoniali e i trustee menzionati all'art. 2 cpv. 1 lett. a e b LFIN devono essere qualificati come intermediari finanziari. Essi sono soggetti alla vigilanza di un organismo di vigilanza autorizzato e sorvegliato dalla FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
21 Sono considerati gestori patrimoniali le persone che, sulla base di un mandato, possono disporre a titolo professionale, in nome e per conto dei clienti, dei loro valori patrimoniali ai sensi dell'art. 3 lett. c n. 1-4 LSFin (art. 17 cpv. 1 LSFin) . Si tratta quindi innanzitutto dei gestori patrimoniali indipendenti «classici», che dispongono di una procura con potere di gestione discrezionale sui valori patrimoniali dei loro clienti depositati presso una banca in Svizzera o all'estero. Sono incluse anche le persone che esercitano qualsiasi altra forma di «gestione» in relazione a portafogli individuali, ad esempio attività di consulenza e poi l'esecuzione di transazioni, o solo la ricezione e la trasmissione di ordini dei clienti, non appena vi è una procura o la detenzione di beni a titolo fiduciario, anche in assenza di qualsiasi gestione discrezionale.
22 Inoltre, conformemente all'art. 24 cpv. 2 LFIN, sono considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LFIN anche i gestori patrimoniali che esercitano la loro attività al di sotto della soglia «de minimis» (cfr. N. 34).
23 Sono considerati trustee le persone che, a titolo professionale, gestiscono un patrimonio distinto o ne dispongono a favore di un beneficiario o per uno scopo determinato, sulla base dell'atto costitutivo di un trust (art. 17 cpv. 2 LIFD).
24 Le persone che svolgono attività di gestione o di trustee, ma beneficiano di un'eccezione in particolare sulla base dell'art. 2 cpv. 2 LIFD e non rientrano quindi nel campo di applicazione della LIFD, ad es. i single family offices o le private trusts companies (PTC), non devono essere qualificati come intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b LRD. Essi possono eventualmente rientrare nel campo di applicazione della LRD in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LRD (cfr. N. 4).
25 Il titolo 5 dell'OBA-FINMA (art. 43a segg. OBA-FINMA) è applicabile ai gestori e ai trustee e precisa in particolare i requisiti in materia di verifica dell'identità della controparte e di identificazione dell'avente diritto economico.
C. Direzioni di fondi
26Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. b LRD, le direzioni di fondi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. d LEFin sono qualificate come intermediari finanziari. Esse sono soggette alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
27Sono considerate direzioni di fondi le persone che, per conto di investitori, in modo indipendente e a proprio nome, gestiscono fondi d'investimento ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LICol o assumono l'amministrazione di SICAV ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. b LICol (art. 32 LIFD) .
28Nel settore della gestione di fondi, il rischio di riciclaggio di denaro è considerato moderato. Infatti, non vi sono flussi finanziari diretti tra gli investitori e gli investimenti collettivi, ma gli investimenti vengono effettuati presso la banca depositaria dei fondi dalla banca degli investitori finali, il che implica controlli a diversi livelli da parte di istituti soggetti a vigilanza prudenziale. Sono state quindi concesse alcune agevolazioni. Per quanto riguarda gli investitori, le direzioni dei fondi devono verificare l'identità del sottoscrittore al momento della sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa e identificare il titolare del controllo o l'avente diritto economico dei valori patrimoniali solo se l'importo della sottoscrizione supera i CHF 15'000 (art. 40 cpv. 1 OBA-FINMA) . Inizialmente fissata a CHF 25'000, la soglia è stata abbassata nel 2020 sulla base della raccomandazione 10 del GAFI, che prevede una soglia di USD 15'000, a causa dell'andamento del tasso di cambio del CHF rispetto all'USD. Questa disposizione introduce un obbligo nei confronti del sottoscrittore, ovvero dell'avente diritto economico, al momento della sottoscrizione, come obbligo unico, e non obblighi nei confronti dell'investitore sulla base di un rapporto d'affari. Il termine «sottoscrittore» indica sia la sottoscrizione per conto proprio, sia la sottoscrizione a nome e per conto di un cliente. Ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 OBA-FINMA, le direzioni dei fondi non devono esigere spiegazioni relative ai titolari del controllo o agli aventi diritto economico al momento della sottoscrizione se il sottoscrittore è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-d LRD o un intermediario finanziario estero soggetto a una regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e a un'adeguata vigilanza prudenziale. La FINMA non ha voluto definire il termine «adeguato», ritenendo che esso non possa essere valutato in modo schematico. Spetta quindi all'intermediario finanziario valutare l'adeguatezza caso per caso, sulla base delle relazioni di valutazione dei paesi e degli elenchi dei paesi ad alto rischio pubblicati dal GAFI. Va notato che, nella pratica, le sottoscrizioni di quote di fondi sono spesso effettuate da tali intermediari finanziari (in particolare banche e società di intermediazione mobiliare), cosicché l'art. 40 cpv. 2 OBA-FINMA trova frequente applicazione e non è necessario identificare il titolare del controllo o l'avente diritto economico.
29Inoltre, nella pratica, le direzioni dei fondi affidano l'adempimento degli obblighi di diligenza e di documentazione relativi agli investimenti collettivi di capitale amministrati alle banche depositarie di tali investimenti collettivi sulla base dell'art. 40 cpv. 3 OBA-FINMA. Infatti, non solo le direzioni dei fondi non hanno in linea di principio accesso alle informazioni relative agli investitori a causa del segreto bancario, ma soprattutto la banca depositaria è responsabile dell'emissione e del riscatto delle quote di fondi (art. 73 cpv. 1 LPCC) e mantiene quindi un contatto diretto con il sottoscrittore. In questo contesto, la banca depositaria applica già gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD per sé stessa nei confronti dei sottoscrittori delle quote di fondi. Quando la direzione del fondo affida l'adempimento degli obblighi di diligenza ai sensi di questa disposizione alla banca depositaria, a nostro avviso non si tratta di un outsourcing, ovvero di una delega di compiti essenziali ai sensi dell'art. 14 LFIN e della Circ.-FINMA 18/3 «Outsourcing». Questa opzione è infatti espressamente prevista dall'art. 40 cpv. 3 OBA-FINMA, che costituisce una legge speciale, e le direzioni dei fondi non hanno la possibilità di incaricare un terzo delegato a loro scelta. Esse devono infatti designare le banche depositarie dei fondi, che sono anch'esse soggette alla vigilanza della FINMA.
30Conformemente all'art. 40 cpv. 4 OBA-FINMA, la CDB 20 si applica ai metodi utilizzati per l'identificazione della controparte, del detentore del controllo e dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali, nonché alle altre eventuali attività della direzione del fondo rilevanti ai sensi della LRD.
D. Investimenti collettivi e gestori di patrimoni collettivi
31Conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. bbis LRD, i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. b-d LPCC, ossia le SICAV, SCmPC e SICAF, nonché i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LFIN, devono essere qualificati come intermediari finanziari. Essi sono soggetti alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività. Non sono inclusi gli IFQ sotto forma di SICAV e SCmPC, poiché non dispongono di un'autorizzazione della FINMA e non sono soggetti alla sua vigilanza (art. 118a cpv. 1 lett. d LICol). Questa disposizione è stata precisata in tal senso con l'entrata in vigore delle modifiche relative agli L-QIF nella LPCC il 1° marzo 2024. In linea di principio, gli L-QIF non sono soggetti alla LRD (cfr. art. 2 cpv. 4 lett. e LRD) .
32Questa disposizione non comprende tutti gli istituti che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 LPCC. I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale non sono inclusi e non sono quindi qualificati come intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LBA. Inoltre, non sono interessate nemmeno le banche depositarie; d'altra parte, poiché devono essere una banca ai sensi della LB (art. 72 LPCC), sono intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LBA.
33Le SICAV, le SCmPC e le SICAF sono investimenti collettivi di capitale in forma societaria. Le SICAV sono fondi aperti, mentre le SCmPC e le SICAF sono fondi chiusi (cfr. art. 8 e 9 LPCC). Mentre le SICAV e le SCmPC sono fondi frequentemente utilizzati nella pratica, ad oggi non esistono SICAF a causa dei vincoli normativi e delle implicazioni fiscali, che rendono il prodotto poco attraente.
34Conformemente all'art. 40 cpv. 1 e 2 OBA-FINMA, le SICAV, le SCmPC e le SICAF devono verificare l'identità del sottoscrittore al momento della sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa e identificare il titolare del controllo o l'avente diritto economico negli stessi casi delle direzioni di fondi (cfr. N. 27). In linea di principio, esse affidano l'adempimento degli obblighi di diligenza e di documentazione alla banca depositaria, sulla base dell'art. 40 cpv. 3 OBA-FINMA, in modo analogo alle direzioni di fondi (cfr. N. 28).
35Sono considerate gestori di patrimoni collettivi le persone che amministrano a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di investimenti collettivi di capitale o di istituti di previdenza (art. 24 cpv. 1 LIFD). Come per i gestori patrimoniali (N. 21), non si tratta solo delle attività di gestione «classica», ossia discrezionale, ma anche delle attività di consulenza con trasmissione degli ordini o di execution only, non appena sussiste una procura o la detenzione di averi a titolo fiduciario, anche in assenza di qualsiasi gestione discrezionale.
36I gestori di patrimoni collettivi che esercitano la loro attività al di sotto della soglia «de minimis» sono considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LIFD e sono quindi qualificabili come intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. abis LRD. Si tratta innanzitutto dei gestori di patrimoni collettivi che gestiscono investimenti collettivi di capitale i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 o 3ter LICol, se il valore dei fondi che gestiscono non supera complessivamente i 100 milioni di franchi, compresi i valori acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, rispettivamente CHF 500 milioni in totale quando i fondi non contengono strumenti finanziari con effetto leva e non concedono alcun diritto al rimborso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'investimento iniziale (fondi chiusi) (art. 24 cpv. 2 lett. a LFIN). Si tratta inoltre anche dei gestori di patrimoni collettivi che gestiscono averi di istituzioni di previdenza quando i valori patrimoniali di queste ultime non superano complessivamente i 100 milioni di franchi o, nel settore obbligatorio, il 20% del patrimonio di un singolo istituto di previdenza (art. 24 cpv. 2 lett. b LIFin).
37L'OBA-FINMA contiene disposizioni specifiche per i gestori di patrimoni collettivi di investimenti collettivi di capitale esteri. Tali disposizioni non si applicano ai gestori di investimenti collettivi svizzeri, poiché in questo caso gli obblighi di identificazione incombono alla direzione del fondo (cfr. N. 27 s.). Ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 OBA-FINMA, i gestori di patrimoni collettivi di investimenti collettivi di capitale esteri devono identificare il sottoscrittore e identificare il detentore del controllo o l'avente diritto economico dei valori patrimoniali dell'investimento collettivo di capitale estero i) se né l'investimento collettivo di capitale estero né la sua società di gestione patrimoniale sono soggetti a una regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e a un'adeguata vigilanza prudenziale, ii) se non forniscono la prova dell'applicazione di una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte di un altro intermediario finanziario soggetto a una vigilanza prudenziale adeguata, e iii) se l'importo investito supera i 15 000 CHF. Per quanto riguarda il concetto di sottoscrittore e la regolamentazione e la vigilanza adeguate, cfr. N. 27. Pertanto, l'applicazione degli obblighi di diligenza nei confronti dei sottoscrittori dipenderà, oltre che dall'importo sottoscritto, principalmente dal paese di domicilio del fondo estero gestito, rispettivamente dalla sua società di gestione. Ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 OBA-FINMA, non è necessario ottenere una dichiarazione relativa al titolare del controllo o all'avente diritto economico dei valori patrimoniali se il sottoscrittore è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a-d LRD o un intermediario finanziario estero soggetto a una regolamentazione adeguata in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e a una vigilanza prudenziale adeguata. Questa disposizione è simile a quella prevista per le direzioni di fondi, cfr. N. 27.
38Conformemente all'art. 41 cpv. 3 OBA-FINMA, la CDB 20 si applica ai metodi utilizzati per l'identificazione della controparte, del titolare del controllo e dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali, nonché alle altre eventuali attività del gestore patrimoniale rilevanti ai sensi della LRD.
E. Istituti di assicurazione
39Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LRD, gli istituti di assicurazione ai sensi della LSA, ossia le «imprese di assicurazione» secondo la terminologia utilizzata dalla LSA, sono da qualificare come intermediari finanziari se esercitano un'attività nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita o se propongono o distribuiscono quote di investimenti collettivi. Le imprese di assicurazione ai sensi della LSA sono soggette alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
40Contrariamente agli altri tipi di istituti regolamentati elencati nell'art. 2 cpv. 2 LRD, che devono sempre essere qualificati come intermediari finanziari in virtù del loro status prudenziale, indipendentemente dalle attività concretamente esercitate, il campo di applicazione in materia è limitato per le imprese di assicurazione, che sono da qualificare come intermediari finanziari e sono quindi soggette alla LRD ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD solo se esercitano un'attività nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita o se distribuiscono investimenti collettivi. Per queste attività devono essere rispettati gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Inoltre, gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD devono essere rispettati anche per qualsiasi altra attività che debba essere qualificata come intermediazione finanziaria, come per qualsiasi intermediario finanziario regolamentato (cfr. N. 10).
41Le imprese di assicurazione soggette alla LSA sono quelle che esercitano l'attività di assicurazione privata sotto forma di assicurazione diretta o di riassicurazione. Le assicurazioni che non sono soggette alla LSA, ad es. le assicurazioni sociali o le imprese di assicurazione pubbliche (in particolare gli istituti cantonali di assicurazione degli edifici) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LRD. Non rientrano in questa disposizione nemmeno gli intermediari assicurativi ai sensi degli art. 40 segg. LSA.
42L'assicurazione sulla vita è un'assicurazione di persone (in contrapposizione alle assicurazioni di cose) e comprende una componente di risparmio. Non sono interessate le assicurazioni di puro rischio e i contratti di assicurazione dei pilastri 2 e 3a (art. 43 OBA-FINMA), né le assicurazioni di cose, le altre assicurazioni di persone (in particolare le assicurazioni malattia o infortuni) o i riassicuratori.
43Per quanto riguarda la distribuzione di investimenti collettivi di capitale, occorre considerare che tale attività rientra nell'intermediazione finanziaria ed è soggetta alla LRD ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD se l'impresa di assicurazione, oltre all'attività di distribuzione di fondi, accetta contemporaneamente i valori patrimoniali dei propri clienti/assicurati. Infatti, la semplice distribuzione di fondi non comporta elementi che rientrano nell'intermediazione finanziaria e come tale non è soggetta alla LRD.
44Inoltre, anche per le imprese di assicurazione, in particolare quelle diverse da quelle di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. c LRD, resta riservata l'assoggettabilità alla LRD in caso di esercizio di un'attività di intermediazione finanziaria, come definita all'art. 2 cpv. 3 LRD, in particolare nel caso della concessione di ipoteche.
45Conformemente all'art. 12 LRD, la vigilanza sulle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LRD è di competenza della FINMA. Per quanto riguarda gli obblighi di diligenza, questi ultimi sono disciplinati, per le imprese di assicurazione nei settori dell'assicurazione sulla vita e della concessione di crediti ipotecari, dalle disposizioni del Regolamento dell'organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 OBA-FINMA, indipendentemente dall'eventuale appartenenza all'OAR-ASA. Se un'impresa di assicurazione esercita altre attività di intermediazione finanziaria non correlate all'attività assicurativa, al di fuori delle competenze regolamentari dell'OAR-ASA, ad es. la gestione patrimoniale o la concessione di prestiti, secondo la FINMA sono determinanti e applicabili le disposizioni generali dell'AIF-FINMA in materia di riciclaggio di denaro e gli obblighi di identificazione di cui agli articoli da 44 a 71 AIF-FINMA. In questo contesto, sarebbe stato auspicabile avere un titolo 5 e una descrizione del campo di applicazione all'art. 43a OBA-FINMA meno restrittiva, al fine di evitare contraddizioni e quindi incertezza giuridica.
F. Società di intermediazione mobiliare
46Conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. d LRD, le società di intermediazione mobiliare menzionate all'art. 2 cpv. 1 lett. e LIFD devono essere qualificate come intermediari finanziari. Esse sono soggette alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
47Sono considerate società di intermediazione mobiliare le persone che, a titolo professionale, i) commerciano in valori mobiliari a proprio nome, per conto di clienti, ii) commerciano in valori mobiliari a breve termine per proprio conto, operando principalmente sul mercato finanziario e potendo compromettere il corretto funzionamento del mercato, operano come membri di una piattaforma di negoziazione o gestiscono un sistema di negoziazione organizzato ai sensi dell'art. 42 LIMF, oppure iii) negoziano valori mobiliari a breve termine per proprio conto e propongono al pubblico, in modo permanente o su richiesta, un corso per determinati valori mobiliari (tenitori di mercato / market maker) (art. 41 LIFD).
48Ai sensi dell'art. 35 OBA-FINMA, la CDB 20 si applica alle società di intermediazione mobiliare per la verifica dell'identità della controparte e l'identificazione del titolare del controllo e dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali.
G. Controparti centrali e depositari centrali
49Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. dbis LRD, le controparti centrali e i depositari centrali ai sensi della LIMF sono da qualificare come intermediari finanziari. Essi sono soggetti alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
50Sono considerate controparti centrali le organizzazioni fondate su regole e procedure comuni che si interponono tra le controparti di un'operazione su valori mobiliari o di un altro contratto su strumenti finanziari, diventando così l'acquirente nei confronti di ogni venditore e il venditore nei confronti di ogni acquirente (art. 48 LIMF).
51Sono considerati depositari centrali i gestori di un organo di deposito centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni su valori mobiliari (art. 61 cpv. 1 LIMF). Un organo di deposito centrale è un'organizzazione che assicura la conservazione centralizzata di valori mobiliari e altri strumenti finanziari in base a regole e procedure comuni (art. 61 cpv. 2 LIMF). Un sistema di regolamento delle operazioni su valori mobiliari è un'organizzazione che compensa e regola le operazioni su valori mobiliari e altri strumenti finanziari in base a regole e procedure comuni (art. 61 cpv. 3 LIMF).
52Conformemente all'art. 17 lett. a LBA, la FINMA è competente a precisare gli obblighi di diligenza mediante ordinanza. Tuttavia, l'OBA-FINMA non si applica alle controparti centrali e ai depositari centrali (art. 3 cpv. 1 OBA-FINMA a contrario). La FINMA stabilirà in pratica le modalità di attuazione degli obblighi di diligenza nell'ambito della sua attività di autorizzazione e vigilanza.
H. Sistemi di pagamento
53Conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. dter LRD, i sistemi di pagamento, nella misura in cui devono ottenere un'autorizzazione della FINMA ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LIMF, sono da qualificare come intermediari finanziari. Essi sono soggetti alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
54Sono considerati sistemi di pagamento ai sensi della LIMF le organizzazioni basate su regole e procedure comuni che servono a compensare e regolare gli obblighi di pagamento (art. 81 LIMF). Il gestore di un sistema di pagamento deve ottenere un'autorizzazione della FINMA se il funzionamento dei mercati finanziari o la protezione dei partecipanti ai mercati finanziari lo richiedono e se il sistema di pagamento non è gestito da una banca (art. 4 cpv. 2 LIFD).
55Gli altri sistemi di pagamento, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cpv. 2 lett. dter LRD, ossia i sistemi di pagamento che non necessitano di un'autorizzazione della FINMA ai sensi della LIMF, possono tuttavia rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cpv. 3 LRD, in particolare della lett. b (servizi nel settore del traffico dei pagamenti).
56Conformemente all'art. 17 lett. a LBA, la FINMA è competente a precisare gli obblighi di diligenza mediante ordinanza. Tuttavia, l'OBA-FINMA non si applica ai sistemi di pagamento (art. 3 cpv. 1 OBA-FINMA a contrario). Come per le controparti centrali e i depositari centrali (cfr. N. 51), la FINMA stabilirà in pratica le modalità di attuazione degli obblighi di diligenza nell'ambito della sua attività di autorizzazione e vigilanza.
I. Sistemi di negoziazione basati sulla TRD
57Conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. dquater LRD, i sistemi di negoziazione di valori mobiliari basati sulla tecnologia dei registri distribuiti (TRD) ai sensi dell'art. 73a LIMF sono qualificati come intermediari finanziari. Essi sono soggetti alla vigilanza della FINMA e necessitano di un'autorizzazione della FINMA per poter esercitare la loro attività.
58Sono considerati sistemi di negoziazione basati sulla TRD le organizzazioni gestite a titolo professionale destinate alla negoziazione multilaterale di valori mobiliari basati sulla TRD finalizzata allo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti e alla conclusione di contratti secondo regole non discrezionali e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a. ammettono i partecipanti di cui all'art. 73c cpv. 1 lett. e LIMF; b. assicurano la conservazione centralizzata di valori mobiliari basati sul TRD sulla base di regole e procedure comuni; oppure c. compensano e regolano operazioni su valori mobiliari basati sul TRD sulla base di regole e procedure comuni (art. 73a cpv. 1 LIMF).
59I sistemi di negoziazione basati sulla TRD sono stati aggiunti al catalogo dell'art. 2 cpv. 2 LBA con effetto dal 1° agosto 2021 nell'ambito dell'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia dei registri elettronici distribuiti, nella misura in cui sono suscettibili di esercitare attività considerate come intermediazione finanziaria. Si applica il titolo 5 dell'OBA-FINMA (art. 43a segg. OBA-FINMA), che precisa in particolare i requisiti in materia di verifica dell'identità della controparte e di identificazione dell'avente diritto economico.
J. Case da gioco
60Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e LRD, le case da gioco ai sensi della LGiG sono da qualificare come intermediari finanziari. Inoltre, la LGiG stabilisce anche che esse sono soggette alla LRD (cfr. art. 67 cpv. 1 LGiG). Le case da gioco ai sensi della LCG devono ottenere una concessione dal Consiglio federale (art. 5 e 6 LCG) e le autorizzazioni della Commissione federale delle case da gioco (CFCA) per i giochi da casinò gestiti (art. 16 LCG). Sono soggette alla vigilanza della CFMJ, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di riciclaggio di denaro (art. 97 cpv. 1 lett. a n. 2 LGiG e art. 12 lett. b LRD). La CFMG è inoltre competente a precisare gli obblighi di diligenza ai sensi della LRD (art. 1 cpv. 1 lett. b LRD), cosa che ha fatto mediante l'OBA-CFMG.
61Conformemente all'art. 67 cpv. 2 LGiG, la portata degli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro dipende dal rischio e dalle caratteristiche del gioco e del canale di distribuzione. Per i giochi gestiti online, l'identificazione della controparte al momento dell'instaurazione del rapporto d'affari può avvenire sulla base di un'autodichiarazione (art. 68 cpv. 1 LRD). L'identità della controparte deve essere verificata conformemente all'art. 3 cpv. 1 LRD quando le puntate mensili o le vincite, puntuali o cumulative su un mese, raggiungono un importo considerevole (art. 68 cpv. 2 LGiG). I valori considerati importi rilevanti per i giochi da casinò sono determinati dalla CFMJ e ammontano attualmente a CHF 4'000 (art. 3 OBA-CFMJ).
K. Gestori di giochi su larga scala
62Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. f LRD, i gestori di giochi su larga scala ai sensi della LGiG sono da qualificare come intermediari finanziari. Inoltre, la LJAr stabilisce anche che essi sono soggetti alla LBA (cfr. art. 67 cpv. 1 LJAr). Gli operatori di giochi su larga scala devono ottenere un'autorizzazione di gioco dall'autorità intercantonale di vigilanza ed esecuzione di cui all'art. 105 LJAr (art. 24 cpv. 1 LJAR). Essi sono sorvegliati dalla suddetta autorità intercantonale, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di riciclaggio di denaro (art. 107 cpv. 1 lett. a n. 2 LGiG e art. 12 lett. bbis LRD). Il DFGP è competente a precisare gli obblighi di diligenza ai sensi della LRD (art. 1 cpv. 1 lett. c LRD), cosa che ha fatto mediante l'OBA-DFGP.
63 Conformemente all'art. 67 cpv. 2 LJAr, la portata degli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro dipende dal rischio e dalle caratteristiche del gioco e dal canale di distribuzione. Sono state previste agevolazioni per gli operatori di giochi di grande portata non gestiti online o gestiti online. Gli operatori di giochi di grande portata non gestiti online devono soddisfare gli obblighi di diligenza di cui agli articoli da 3 a 7 LRD solo quando a un giocatore viene versata una vincita di importo considerevole (art. 67 cpv. 3 LGiG). Per quanto riguarda gli operatori di giochi di grande portata gestiti online, l'identificazione della controparte al momento dell'instaurazione del rapporto d'affari può avvenire sulla base di un'autodichiarazione (art. 68 cpv. 1 LJAr). L'identità della controparte deve essere verificata conformemente all'art. 3 cpv. 1 LRD solo quando le puntate mensili o le vincite, puntuali o cumulative su un mese, raggiungono un importo considerevole. Il DFGP è competente a determinare gli importi considerati considerevoli, tenendo conto dei pericoli legati ai giochi in questione (art. 67 cpv. 4 LJAr). Ad oggi, le soglie sono fissate tra CHF 5'000 e CHF 25'000 a seconda del tipo di gioco e del rischio della relazione d'affari tra l'operatore e il giocatore (art. 3 e 4 OBA-DFJP).
L. Saggiatori commerciali
64 Conformemente all'art. 2 cpv. 2 lett. g LBA, i saggiatori commerciali e le società di gruppo di cui all'art. 42bis LCMP devono essere qualificati come intermediari finanziari.
65 Ai sensi dell'art. 42bis cpv. 1 LPMG, i commercianti che effettuano essi stessi o tramite una società del gruppo il commercio di metalli preziosi bancari a titolo professionale devono ottenere un'autorizzazione dall'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale). Essi sono soggetti alla vigilanza dell'Ufficio centrale per quanto riguarda il rispetto degli obblighi previsti dalla LRD (art. 42ter LCMP e art. 12 cpv. bter LRD). L'UDFD è competente a precisare gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD (art. 17 cpv. 1 lett. d LRD), cosa che ha fatto mediante l'OBA-UDFD.65 Prima dell'abrogazione dello status di intermediario finanziario direttamente sottoposto alla sorveglianza della FINMA (IFDS) con l'entrata in vigore della LFIN e le relative modifiche della LRD, i saggiatori commerciali che commerciavano in metalli preziosi bancari e che erano quindi considerati intermediari finanziari ai sensi della LRD erano per la maggior parte direttamente soggetti alla vigilanza della FINMA in qualità di IFDS. Con l'abolizione dello status di IFDS, avrebbero dovuto affiliarsi a un OAR per la vigilanza LRD, il che avrebbe creato diverse difficoltà pratiche. Nel quadro della consultazione relativa alla LFIN, è stato quindi deciso, sulla base di una proposta dell'Associazione svizzera dei produttori e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP), di rafforzare le competenze dell'ufficio centrale attribuendogli anche la vigilanza LRD sui saggiatori commerciali. La competenza di vigilanza LBA della FINMA, rispettivamente delle OAR, è stata così trasferita all'ufficio centrale con effetto dal 1° gennaio 2023, senza tuttavia modifiche sostanziali, poiché l'ufficio centrale ha ripreso in larga misura la prassi della FINMA. La centralizzazione delle competenze in materia di vigilanza LBA e LCMP presso un'unica autorità è del tutto giustificata. Ciò ha permesso di migliorare l'efficacia della vigilanza, evitare duplicazioni e limitare i costi per i soggetti assoggettati, garantendo al contempo il ricorso a un organismo statale conosciuto, compreso e accettato a livello internazionale.
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Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier (Loi sur le blanchissage d'argent, LBA) du 17 juin 1996, disponible sur https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/3_1101_1057_993/fr, visité le 10.9.2024.
Commentaires relatifs à la modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, 31 août 2022, disponible sous https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73350.pdf, visité le 10.9.2024.
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Département fédéral des finances (DFF), Commentaires relatifs à la révision de l'ordonnance sur les banques "Autorisation FinTech", 30 novembre 2018, disponible sous https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54882.pdf, visité le 10.9.2024.
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FINMA, Circulaire 2018/3 Outsourcing, Externalisations dans le secteur des banques, des entreprises d'assurance et de certains établissements financiers au sens de la LEFin, 4 novembre 2020, disponible sous https://www.finma.ch/fr/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2018-03-01012021_de.pdf?sc_lang=fr&hash=4A3159F8525175E2EF67A8DB0F742AED, visité le 10.9.2024.