-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
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- Art. 22 Cost.
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- Art. 43a Cost.
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- Art. 75b Cost.
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- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
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- Art. 166 Cost.
-
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- Art. 12 CO
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- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
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- Art. 6 PRA
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- Art. 90 LDP
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
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- Art. 12 LPD
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- Art. 33 LPD
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- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
I. Storia e Sistematica
A. Osservazioni preliminari sul titolo 2 della legge
1 L'articolo 10 è la prima delle sette disposizioni che compongono il Titolo II della legge sui diritti politici, che, come indica il titolo, riguarda le "votazioni".
2 In linea di principio, il Titolo II e le sue disposizioni si applicano quindi alle "votazioni", cioè ai casi in cui l'elettorato federale, nelle sue varie forme, è chiamato alle urne per prendere una decisione materiale e concreta "sì" o "no" su una determinata questione. Questo è il caso di diverse ipotesi: 1°) tutti i casi di referendum obbligatorio a doppia maggioranza popolare e cantonale, cioè per tutte le revisioni (parziali o totali) della Costituzione, per gli atti di approvazione di alcuni trattati internazionali e per le leggi federali urgenti approvate da più di un anno e prive di base costituzionale; 2°) tutti i casi di referendum obbligatorio del solo popolo (varie ipotesi procedurali di revisione della Costituzione); o tutti i casi di referendum facoltativo, della sola maggioranza del popolo, su leggi federali, leggi federali urgenti conformi alla Costituzione il cui periodo di validità supera un anno, decreti federali (non semplici), nonché atti di approvazione di determinati trattati internazionali.
3 Queste disposizioni - articoli da 10 a 15 - non si applicano quindi, in linea di principio, all'esercizio di altri poteri da parte dell'elettorato federale, come l'elezione del Consiglio nazionale, la convocazione di un referendum o il lancio di un'iniziativa popolare, che sono disciplinati da altri titoli della legge. Alcune disposizioni del Titolo 2 hanno il loro corrispettivo in altre parti della Legge, ad esempio nel Titolo 3 sull'elezione del Consiglio nazionale.
B. Aspetti sistematici e storici dell'art. 10
4 Come indica il titolo ("Data ed esecuzione"), l'articolo 10 riguarda la data e l'organizzazione delle votazioni. In realtà, il titolo della disposizione non è molto preciso o chiaro, come si evince dalle sue tre versioni linguistiche, che sono piuttosto diverse ("Anordnung" in tedesco, che significa "fissazione" della data delle votazioni, e "Organizzazione" in italiano). Da un punto di vista storico, la disposizione ha subito un'evoluzione e una modifica abbastanza sostanziale, che tuttavia non spiega questa diversità di titoli e la loro relativa imprecisione, dato che non sono cambiati.
5 L'articolo 10 esisteva già nella versione originale della legge, nel 1976, con lo stesso titolo in francese ("Date et exécution"), come in tedesco e in italiano, ma con un contenuto più semplice - e più in linea con il titolo -, diviso in due paragrafi. Il primo recitava semplicemente: "Il Consiglio federale stabilisce la data della votazione", mentre il secondo - identico in tutto e per tutto all'attuale paragrafo 2 - si riferiva all'esecuzione da parte dei Cantoni: "Ogni Cantone assicura l'esecuzione della votazione sul proprio territorio e adotta le misure necessarie".
6 Questa disposizione è stata modificata dalla revisione della legge sui diritti politici del 21 giugno 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003. 1 e ha aggiunto il par. 1bis, costituendo così il testo attuale della disposizione. La revisione del giugno 2002, con la quale il Parlamento ha adottato senza modifiche e senza discussioni la proposta del Consiglio federale, rientrava, come sottolinea il messaggio governativo, nella "crescente volontà di stabilire un calendario delle votazioni popolari a medio e lungo termine, facile da calcolare e perfettamente trasparente, un calendario che garantisse una certa continuità nel ritmo delle votazioni ed evitasse per quanto possibile gli scossoni". Secondo il Governo, l'obiettivo era quello di stabilire "nella legge i principi che autorizzano il Consiglio federale", da un lato, "a stabilire le regole per definire le domeniche riservate ai referendum federali (cpv. 1)" e, dall'altro, "a determinare e rendere pubbliche, d'ora in poi, almeno quattro mesi prima del giorno del referendum, le materie, ad eccezione delle leggi federali urgenti, che saranno sottoposte a votazione in quel giorno (cpv. 1bis)".
II. Senso e Significato della Disposizione
A. Aspetti generali
7 Come abbiamo appena visto, l'oggetto e lo scopo della disposizione è sia quello di stabilire, per quanto possibile, un calendario coerente, appropriato e trasparente per i referendum federali, che tenga conto dei numerosi parametri che devono essere presi in considerazione (festività, calendario religioso, ecc.), sia quello di garantire che le varie parti interessate abbiano tempo sufficiente per preparare le campagne che precedono i referendum. A tal fine, la norma delega al Consiglio federale il compito di stabilire, in modo generale e astratto, "le regole per la determinazione dei giorni in cui si terranno le votazioni", imponendogli di rispettare un certo numero di parametri da prendere in considerazione; dall'altro lato, gli impone di determinare l'oggetto delle votazioni con almeno quattro mesi di anticipo.
8 Nel sistema politico svizzero, questa disposizione ha una certa importanza ed è di natura piuttosto fondamentale, in quanto la Svizzera è caratterizzata, da un punto di vista comparativo, da un altissimo grado di democrazia diretta, probabilmente il più alto al mondo, ossia un sistema politico in cui i cittadini sono molto spesso chiamati a esprimersi su questioni specifiche attraverso votazioni popolari. È generalmente accettato - anche se senza verifica empirica, ma come ordine di grandezza abbastanza affidabile - che più della metà delle votazioni popolari che si tengono ogni anno nel mondo abbiano luogo in Svizzera. Questa affermazione statistica tiene certamente conto di tutte le votazioni popolari tenute nel Paese, cioè non solo di quelle federali, ma anche di quelle comunali e cantonali. Queste ultime devono quindi essere detratte, poiché sono significativamente più numerose dei referendum federali. Tuttavia, in una prospettiva comparativa, i referendum federali rappresentano da soli un numero considerevole di votazioni popolari ogni anno.
9 È quindi essenziale, data l'importanza dei diritti politici nel sistema costituzionale svizzero, che queste votazioni siano soggette a regole giuridiche chiare e precise, che ne assicurino il regolare svolgimento e garantiscano così l'effettiva attuazione di tali diritti.
B. Diritto cantonale
10 Come già detto, le votazioni popolari sono ancora più numerose a livello cantonale e comunale. La maggior parte delle leggi cantonali sui diritti politici contiene disposizioni più o meno simili all'articolo 10 della LDP, che conferiscono all'esecutivo cantonale il potere di fissare e annunciare le date delle votazioni o di convocare in anticipo gli elettori e fissare le date delle votazioni. In generale, queste disposizioni specificano che le date devono coincidere il più possibile con quelle delle votazioni federali, con l'obiettivo evidente di evitare la moltiplicazione dei giorni di voto e di concentrare il più possibile le votazioni federali, cantonali e comunali nelle stesse date.
III. Commenti
A. Paragrafo 1: il calendario delle votazioni
1. Testo e finalità del paragrafo 1
11 Il paragrafo 1, come abbiamo visto, conferisce al Consiglio federale il potere - e il mandato - di stabilire "le regole per la determinazione dei giorni di votazione", ossia di fissare, sotto forma di regolamento generale e astratto, il calendario dei giorni di votazione per i referendum federali. La disposizione prevede che il Governo debba "tenere conto delle esigenze degli elettori, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni incaricate di consegnare il materiale di voto" ed evitare "collisioni che possono derivare da differenze tra l'anno solare e l'anno religioso". Le ragioni di questa disposizione, dalla sua revisione nel 2002, sono spiegate nel messaggio del Consiglio federale relativo a questa revisione. Nel giustificare il nuovo paragrafo proposto, il Consiglio Federale ha proposto che 1, il messaggio affermava che "non è facile stabilire un sistema per fissare le prime due date di voto di ogni anno civile", per una serie di motivi, tra cui il calendario: in primo luogo, perché "le votazioni non possono aver luogo in gennaio e all'inizio di febbraio, in quanto la Posta non può garantire che il materiale di voto sia distribuito in tempo per le vacanze di Natale e Capodanno, né in luglio, quando gran parte della popolazione è in vacanza". Inoltre, il messaggio aggiungeva che "almeno otto settimane dovrebbero separare due votazioni federali (non c'è abbastanza spazio per conservare il materiale di voto e non deve essere confuso)". Un altro motivo è che "dal mercoledì delle Ceneri alla Pentecoste e al Corpus Domini, il calendario civile e quello religioso obbediscono a leggi non sempre in armonia tra loro".
12 Occorre quindi tenere conto di una serie di parametri, quali, in particolare, le esigenze degli elettori, i periodi di vacanza e le festività, nonché i giorni festivi, alcuni dei quali possono variare da un anno all'altro a seconda del calendario religioso, e alcuni dei quali possono anche variare da un cantone all'altro a seconda dei diversi calendari religiosi. Tuttavia, si deve tener conto anche delle esigenze delle autorità e dei partiti politici, come la necessità pratica di poter preparare e distribuire il materiale elettorale, o di consentire ai partiti politici e alle altre organizzazioni interessate di preparare e condurre le loro campagne di voto, tenendo conto di altre scadenze del calendario politico, come le elezioni o le sessioni parlamentari, ad esempio.
2. Attuazione: articolo 2a dell'ordinanza sui diritti politici
13 Il Consiglio federale ha adempiuto al mandato di cui al paragrafo 1 adottando, con una revisione, l'articolo 2a dell'ordinanza sui diritti politici. 1 adottando, con una revisione del 14 giugno 2002, un nuovo articolo 2a dell'Ordinanza sui diritti politici (ODP) del 24 maggio 1978, che determina, come indica il titolo, le "Date delle votazioni popolari federali". Il paragrafo 1 di questa disposizione fissa quattro domeniche all'anno e stabilisce che "le seguenti domeniche sono riservate ai referendum federali": "la seconda domenica di febbraio negli anni in cui la domenica di Pasqua cade dopo il 10 aprile, e la quarta domenica prima di Pasqua negli altri anni" (lettera a); "la terza domenica di febbraio negli anni in cui la domenica di Pasqua cade dopo il 10 aprile, e la quarta domenica prima di Pasqua negli altri anni" (lettera b). a); "la terza domenica di maggio, negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade dopo il 28 maggio, e la terza domenica dopo Pentecoste negli altri anni" (let. b); "la domenica successiva al Digiuno Federale" (let. c), e "l'ultima domenica di novembre" (let. d). Il par. 2 precisa che "per motivi imperativi", e "previa consultazione dei Cantoni", la Cancelleria federale può proporre al Consiglio federale "lo spostamento di una data particolare o la fissazione di date supplementari", e il cpv. 3 stabilisce che "non è ammessa la possibilità di spostare la domenica successiva al digiuno federale" (let. c), e "l'ultima domenica di novembre" (let. d). Il cpv. 3 stabilisce che "non si terrà alcun referendum federale nel mese di settembre dell'anno del rinnovo completo del Consiglio nazionale".
14 La regola è quindi che il giorno della votazione è sempre una domenica, il che non significa che si possa votare solo di domenica: il voto anticipato è infatti consentito, e addirittura richiesto, in quanto i Cantoni sono obbligati a rendere "possibile il voto anticipato per almeno due dei quattro giorni precedenti il giorno della votazione" (art. 7 cpv. 1 LDP).
15 Per garantire la prevedibilità e la trasparenza del calendario, l'art. 2a ODP, cpv. 4, stabilisce inoltre che la Cancelleria federale "pubblica le date riservate ai referendum federali dell'anno successivo entro il mese di giugno di ogni anno".
3. La prassi
16 In realtà, la prassi odierna va ben oltre quanto richiesto dall'ordinanza, dal momento che il sito web della Cancelleria federale riporta tutte le date riservate ai referendum federali, non solo per l'anno successivo, ma per i prossimi 20 anni. Inoltre, anche il sito ch.ch, un servizio comune di Confederazione, Cantoni e Comuni, fornisce un calendario per così dire "consolidato" delle prossime votazioni cantonali e comunali.
17 Tuttavia, il fatto che una data sia stata riservata non significa che in quel giorno ci saranno necessariamente una o più votazioni federali. Infatti, sebbene ciò non accada molto spesso - a seconda dell'affollato calendario politico e del numero di iniziative popolari e altri oggetti in fase di elaborazione e, soprattutto, pronti per essere messi in votazione - una data riservata o, più raramente, più date riservate successive possono non essere utilizzate. Ad esempio, nel recente passato, non si è tenuto il referendum del 27 novembre 2022, data riservata, perché "nessun atto della Confederazione [era] pronto per essere messo in votazione in quel giorno"; allo stesso modo, e per lo stesso motivo, non si è tenuto il referendum del 12 marzo 2023, data successiva riservata, il che significa che non sono state utilizzate due date successive, il che è del tutto eccezionale e apparentemente non accadeva da quasi 25 anni.
18 In pratica, negli ultimi quarant'anni circa, sono stati utilizzati generalmente tre o spesso quattro giorni di votazione, tranne che negli anni delle elezioni federali, quando la terza domenica riservata viene utilizzata - come stabilito dall'art. 2a cpv. 3 ODP - per l'elezione del Consiglio nazionale, mentre la quarta viene utilizzata in linea di principio per eventuali secondi turni di elezioni del Consiglio degli Stati nei Cantoni, cosicché in quegli anni ci sono generalmente solo due domeniche di votazione federale.
19 Spetta al Consiglio federale - su proposta della Cancelleria federale - decidere se intende o meno tenere una votazione nella data riservata, in linea di principio almeno quattro mesi prima di tale data. Questo termine è implicito nel cpv. 1bis, in quanto si tratta di un termine entro il quale il Consiglio federale può decidere se tenere una votazione sulla data riservata. 1bis, poiché è entro questo periodo di almeno quattro mesi che il Consiglio federale è tenuto a stabilire le questioni da sottoporre a votazione, come si vedrà in seguito.
20 Vorremmo inoltre citare un caso particolare e piuttosto insolito di mancato utilizzo di una data riservata per una votazione i cui temi sono già stati determinati: quello dell'abbandono all'ultimo minuto di una votazione già prevista e programmata, come è accaduto, a causa della pandemia di Covid-19, per la votazione del 17 maggio 2020, che avrebbe dovuto trattare tre temi. Nella riunione del 18 marzo 2020, il Consiglio federale ha deciso di non tenere questa votazione. Il Consiglio federale ha ritenuto che "il corretto svolgimento di una votazione popolare richiede non solo l'organizzazione del voto in senso stretto (logistica, esercizio del diritto di voto, registrazione dei risultati, ecc. I cittadini devono potersi formare un'opinione e fare le loro scelte con cognizione di causa. In particolare, ciò significa che deve essere possibile svolgere una campagna elettorale prima del voto. Oltre al Consiglio federale, che ha il dovere di informare i cittadini, gli attori della società civile (partiti, comitati, associazioni, ONG, ecc.) e i media svolgono un ruolo decisivo. A seguito dell'epidemia di COVID-19, sono vietate le sessioni informative e le manifestazioni pubbliche, e i partiti e gli altri attori politici non possono riunirsi per definire la loro agenda". I tre punti previsti per il 17 maggio 2020 sono stati infine sottoposti al voto, insieme ad altri due, nel referendum del 27 settembre 2020.
21 A seguito di questo episodio piuttosto insolito, la cui regolarità giuridica è stata dubbia o quantomeno discussa, e in risposta a una mozione adottata dalle Camere, nel febbraio 2023 il Consiglio federale ha espresso la volontà di elaborare una base giuridica che gli consenta esplicitamente, in caso di crisi, di spostare una votazione popolare o di rinunciare allo svolgimento di una votazione già programmata.
B. Paragrafo 1bis: Determinazione delle questioni da sottoporre a votazione
1. Il testo del paragrafo 1bis
22 Una cosa è stabilire il calendario delle date riservate ai referendum, un'altra è determinare le materie effettivamente sottoposte a votazione in ciascun referendum. Il paragrafo 1bis, introdotto dalla revisione del giugno 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2003, conferisce al Consiglio federale il potere - il mandato - di determinare i (vari) oggetti da sottoporre a votazione "almeno quattro mesi prima del giorno della votazione", anche se questo termine può essere ridotto nel caso di leggi federali dichiarate urgenti. Questo potere dà al Consiglio federale la possibilità di decidere - come abbiamo già visto - se ordinare o meno una votazione in una data stabilita a questo scopo, almeno quattro mesi prima della data in questione, ma anche, e nello stesso lasso di tempo, di decidere - se ci deve essere una votazione - il numero e l'identità degli oggetti da mettere in votazione in quella data, così come la loro combinazione o associazione.
23 Come spiegato nel Messaggio del 2001 relativo alla revisione che ha introdotto questa disposizione, il cpv. 1bis ha lo scopo di "garantire che la votazione avvenga in modo da garantire il rispetto delle norme in vigore". 1bis ha lo scopo di "garantire che tutti i partiti abbiano tempo sufficiente per preparare la campagna che precede la votazione".
24 La legge, tuttavia, non stabilisce alcun criterio per la determinazione di questi soggetti e il Consiglio federale ha quindi una certa libertà. Tuttavia, la sua scelta è dettata, o almeno inquadrata, da una serie di parametri e fattori che derivano in parte da contingenze pratiche o da alcuni principi, ma talvolta anche da considerazioni di pura "tattica" politica. In generale, la dottrina ammette che il Consiglio federale non è (del tutto) libero e che, nel fissare il momento della votazione, esercita una "competenza esecutiva" (Vollzugskompetenz): non ha scelta e deve quindi fissare la votazione in tempi adeguati, una volta che un oggetto è pronto per essere sottoposto al voto popolare; non può in ogni caso ritardare - o far ritardare - una votazione per motivi politici.
2. Parametri e principi che determinano la scelta del Consiglio federale
25 La scelta del Consiglio federale è dettata, innanzitutto, da un certo numero di parametri o fattori di natura pratica, il cui principio è, secondo la Cancelleria federale, che "[n]ormalmente, gli oggetti pronti per la votazione sono messi in votazione il più rapidamente possibile". Il numero di oggetti pronti per essere messi in votazione è ovviamente un fattore determinante, ma anche il numero di oggetti ancora in fase di elaborazione ma che saranno presto pronti può giocare un ruolo, così come, in alcuni casi, il numero di oggetti provenienti dallo stesso dipartimento.
26 Esistono anche altri fattori, come le esigenze di calendario o di scadenza, come ad esempio la data prevista di entrata in vigore di alcuni atti o le scadenze per l'elaborazione giuridica di iniziative popolari. Ad esempio, ai sensi del nuovo art. 75a LDP, introdotto da una revisione del 25 settembre 2009 e in vigore dal 1° febbraio 2010, il Consiglio federale dispone in linea di principio di "un termine di dieci mesi dalla votazione finale dell'Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali riservati al Parlamento per l'esame dell'iniziativa popolare", entro il quale sottoporre un'iniziativa al voto popolare. Questi termini per la trattazione delle iniziative popolari da parte dell'Assemblea federale e del Consiglio federale sono stabiliti nella Legge sul Parlamento.
27 Nonostante questi diversi parametri di natura pratica o derivanti da norme giuridiche, che non dipendono dal Consiglio federale, quest'ultimo conserva un certo margine di manovra e di libertà nella scelta - e nella combinazione o associazione - dei temi da sottoporre a votazione in una determinata data. La sua scelta può quindi talvolta essere il risultato di considerazioni che rientrano in una forma di "tattica politica", e che possono occasionalmente farle guadagnare qualche critica.
28 Ad esempio, la contemporanea sottoposizione al voto, nel giugno 2021, della nuova legge sul CO2, che era stata oggetto di un referendum, e di due iniziative popolari a favore del divieto dei pesticidi, ha suscitato critiche da parte dei sostenitori della riforma legislativa, soprattutto perché analisi successive hanno dimostrato, a posteriori, "che queste iniziative rivolte al mondo agricolo avevano fortemente mobilitato una parte rurale e conservatrice della popolazione, che ha respinto contemporaneamente la legge sul CO2".
29 La dottrina cita talvolta anche l'esempio più lontano della votazione del 6 luglio 1947, quando il Consiglio federale scelse di mettere in votazione i nuovi articoli economici della Costituzione lo stesso giorno del referendum sull'AVS, con l'obiettivo di sfruttare lo slancio popolare a favore di quest'ultima per far passare la promozione dell'agricoltura.
30 In generale, dal 1970 si vota su più questioni contemporaneamente: tre, quattro o cinque, a volte di più, fino a sei, raramente di più. I casi in cui viene messo ai voti un solo punto - che rappresentavano la stragrande maggioranza prima del 1970 - sono diventati più rari e sono talvolta riservati a questioni particolarmente urgenti o importanti.
3. Riduzione del termine di quattro mesi per le leggi urgenti
31 Il paragrafo 1bis prevede, in via eccezionale, che il termine di almeno quattro mesi prima del giorno della votazione fissato per il Consiglio federale per determinare gli oggetti da mettere in votazione "può essere ridotto" per le leggi urgenti. Il messaggio del 2001 sulla revisione che ha introdotto il cpv. 1bis giustifica questa eccezione. 1bis , giustifica questa eccezione come segue: "ogni legge federale urgente [...] deve essere sottoposta al popolo entro un anno se, dopo la sua entrata in vigore, viene presentata una richiesta di referendum che ha esito positivo entro 100 giorni (art. 59 LDP); tale legge cessa di essere valida un anno dopo la sua adozione da parte delle Camere e non può essere rinnovata (art. 165, al. 2 e 4, LDP). 165, al. 2 e 4, Cost.) se il popolo non l'ha accettata, se l'ha respinta o se non gli è stata sottoposta", per cui "si deve evitare che, non essendo stata sottoposta, sia ridotta a nulla dalla disposizione sull'annuncio degli oggetti messi in votazione, cosa che avverrebbe perché il prossimo scrutinio arriverebbe troppo tardi. Il risultato sarebbe una violazione della democrazia diretta".
32 In altre parole, date le rigide condizioni di validità a cui è soggetta nell'anno successivo alla sua entrata in vigore, e i tempi stretti entro cui tali condizioni di validità devono essere soddisfatte, una legge urgente deve poter essere messa in votazione, se tale votazione è richiesta, senza che debba essere rispettato un periodo di almeno quattro mesi per quanto riguarda l'annuncio dell'oggetto della votazione. Sebbene il testo del par. 1bis si riferisce alla legislazione urgente in generale, l'eccezione è particolarmente utile, se non necessaria, per la legislazione urgente conforme alla Costituzione, che è soggetta a referendum facoltativo e per la quale i tempi sono quindi particolarmente stretti. Ciò solleva la questione se la norma si applichi anche alle leggi urgenti prive di base costituzionale e soggette a referendum obbligatorio, per le quali una riduzione del termine di quattro mesi non appare oggettivamente necessaria. In ogni caso, il Consiglio federale dovrebbe sforzarsi di rispettare il normale termine di quattro mesi in questi casi.
33 In ogni caso, nella prassi recente, il Governo ha cercato di rispettare il termine di quattro mesi anche nel caso di leggi urgenti soggette a referendum facoltativo, come dimostrano i tre referendum sulla Legge COVID-19. Questa legge, adottata il 25 settembre ed entrata in vigore il 26 settembre 2020, è stata oggetto di una (prima) richiesta di referendum, che ha avuto esito positivo il 2 marzo 2021, ed è stata sottoposta al voto (e accettata dal popolo) nel referendum del 13 giugno 2021. Il decreto del Consiglio federale relativo a questa votazione del 13 giugno 2021, che stabilisce definitivamente i punti da sottoporre a votazione in quel giorno, risale al 15 marzo 2021, meno di quattro mesi prima del voto. Tuttavia, il Consiglio federale aveva già deciso di mettere in votazione questo punto il 13 giugno - insieme ad altri quattro punti - nella riunione del 3 febbraio 2021, ossia più di quattro mesi prima della data del voto, ma prima che la richiesta di referendum fosse stata accolta, specificando chiaramente che il punto sarebbe stato "sottoposto al voto popolare solo in caso di successo del referendum [...]; la decisione del Consiglio federale è quindi presa con questa riserva". La stessa procedura è stata utilizzata per il (secondo) referendum contro l'emendamento (urgente) del 19 marzo 2021 alla legge COVID-19, che è stato sottoposto a votazione nel referendum del 28 novembre 2021: la richiesta di referendum è stata accolta il 16 agosto 2021, e la decisione del Consiglio federale che ha fissato definitivamente i punti da sottoporre a votazione è stata datata 31 agosto 2021, sebbene tali punti fossero già stati annunciati, questa volta "con riserva" dell'esito positivo della richiesta di referendum, il 30 giugno 2021. Lo stesso vale per il (terzo) referendum contro la revisione (anch'essa urgente) della legge COVID-19, che mirava essenzialmente a prolungarne il periodo di validità, deciso dal Parlamento il 22 dicembre 2022 e sul quale il popolo era chiamato a votare il 18 giugno 2023.
34 La prassi era già stata la stessa per le altre due votazioni popolari su leggi urgenti che si erano svolte negli ultimi due decenni, quella del 9 febbraio 2003, riguardante la legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali ai costi dell'assicurazione malattia del 21 giugno 2002, e quella del 9 giugno 2013, riguardante la revisione della legge federale sull'asilo del 28 settembre 2012. In questi due casi, tuttavia, a differenza dei precedenti, la richiesta di referendum era già stata accolta al momento della fissazione della data della votazione, per cui il Consiglio federale non ha dovuto emettere una decisione "con riserva".
C. Paragrafo 2: attuazione cantonale
35 Il paragrafo 2, che non è stato modificato dal 1976, prevede - o ricorda - che i referendum federali sono attuati e organizzati, in termini pratici, dai Cantoni: "Ogni Cantone assicura l'esecuzione del referendum sul proprio territorio e adotta le misure necessarie". Come si legge nel messaggio del Consiglio federale, questa disposizione si limitava a ribadire la regola e la prassi in vigore fino a quel momento.
36 Spetta quindi ai Cantoni, ciascuno per il proprio territorio e per il proprio elettorato o, più precisamente, per la propria frazione dell'elettorato federale, convocare gli aventi diritto al voto, distribuire loro il materiale di voto in conformità - e nei termini - delle disposizioni della legge federale, e organizzare le operazioni e lo svolgimento delle votazioni (voto nelle urne, voto anticipato, voto per corrispondenza, eventualmente voto elettronico, voto dei cittadini residenti all'estero, spoglio e registrazione dei risultati, ecc.) Come vedremo, attraverso altre disposizioni della legge sui diritti politici, il diritto federale fornisce un quadro abbastanza rigoroso per i Cantoni nella loro giurisdizione e nel loro compito di svolgere le votazioni federali.
37 Inoltre, per ogni votazione, contestualmente alla determinazione degli argomenti da sottoporre a votazione ai sensi del paragrafo 1bis, il Consiglio federale invia ai governi cantonali una circolare sull'imminente votazione, in cui illustra le norme applicabili e li invita a garantire che vengano adottate tutte le misure per assicurare che la votazione si svolga correttamente e in conformità con la legge. Queste circolari contengono anche la formulazione precisa e obbligatoria dei quesiti posti in votazione, che devono ovviamente essere uguali in tutta la Svizzera.
38 Infine, oltre a queste istruzioni specifiche per ogni votazione, esistono diverse altre circolari generali delle autorità federali ai governi cantonali per garantire la qualità del voto in circostanze particolari, in particolare per il voto per corrispondenza e il voto degli svizzeri all'estero, nonché per quanto riguarda la tabulazione dei risultati.
39 Tuttavia, anche se il diritto federale ha una presenza relativamente forte, l'attuazione delle votazioni federali da parte dei Cantoni lascia spazio al diritto cantonale, cosicché possono esserci alcune differenze tra i Cantoni su alcuni punti che il diritto federale non regolamenta, come ad esempio l'organizzazione, la composizione e il funzionamento dei seggi elettorali.
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