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COSTITUZIONE FEDERALE
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CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
- I. Informazioni generali
- II. Confisca (cpv. 1)
- III. Procedura e ordine di confisca (cpv. 2)
- IV. Interruzione del procedimento (cpv. 3)
- V. Procedura di opposizione e appello (cpv. 4)
- Bibliografia
- I Materiali
I. Informazioni generali
1 L'art. 377 del Codice di procedura penale è l'unica disposizione del CPP che disciplina i procedimenti di confisca indipendenti. A differenza del procedimento penale ordinario, il procedimento di confisca indipendente non si occupa di valutare se una persona specifica o più persone specifiche debbano essere condannate penalmente per aver commesso o partecipato a un determinato reato. Questa procedura (speciale) esamina piuttosto se ci sono oggetti o beni che devono essere confiscati.
2 Non si può escludere che venga ordinata una confisca indipendente sulla base dei risultati di un'indagine di polizia. Infatti, una volta che il procedimento penale è stato formalmente aperto, in genere non è più possibile condurre un procedimento di confisca indipendente ai sensi degli articoli 376 e seguenti del CPP. Tuttavia, il presupposto per ordinare una confisca indipendente è sempre che siano soddisfatti i requisiti sostanziali per la confisca ai sensi degli artt. 69 e segg. CP. Se il pubblico ministero ritiene che sia così, deve avviare un procedimento di confisca indipendente. A tal fine, deve procedere per analogia con l'Art. 309 CPP e ordinare l'apertura di un procedimento di confisca indipendente in un'ordinanza. Questa non deve essere motivata e aperta e non può essere contestata (cfr. art. 309 cpv. 3 frasi 2 e 3 del Codice di procedura penale). L'indagine avviata è limitata al chiarimento fattuale e legale dei fatti in relazione alla confisca o alla richiesta di risarcimento.
II. Confisca (cpv. 1)
3 Ai sensi dell'art. 377 cpv. 1 CPP, gli oggetti o i beni suscettibili di essere confiscati in un procedimento indipendente sono sequestrati. La possibilità di ordinare un provvedimento di confisca in un procedimento di confisca indipendente corrisponde a quella prevista in un procedimento di confisca accessorio (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP).
4 L'art. 377 cpv. 1 CPP chiarisce che non è un prerequisito per l'esecuzione di un procedimento di confisca indipendente che oggetti o beni siano già stati sequestrati in precedenza. L'ordine di confisca può essere emesso solo nell'ambito del procedimento di confisca indipendente ai sensi dell'art. 377 cpv. 1 del Codice di procedura penale.
5 La confisca è una misura cautelare basata sulla probabilità o una misura conservativa provvisoria. È sufficiente che venga disposta se esiste la possibilità che gli oggetti e i beni in questione possano essere utilizzati, confiscati o restituiti in futuro.
6 Il sequestro è una misura coercitiva di diritto penale. In quanto tale, richiede, tra l'altro, un sufficiente sospetto di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP). Si deve verificare se esistono sufficienti indizi concreti di un reato e del coinvolgimento dell'imputato in tale reato sulla base dei risultati delle indagini fino a quel momento. Gli indizi di un reato devono essere sostanziali e concreti al fine di stabilire un sufficiente sospetto di reato.
7 Come misura coercitiva in un procedimento penale, il sequestro deve essere proporzionato. Può essere ordinato e mantenuto solo nella misura in cui gli obiettivi perseguiti non possono essere raggiunti con misure più blande e l'importanza del reato giustifica la misura coercitiva (art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP). La portata del sequestro deve essere limitata allo stretto necessario. Nel corso del procedimento, le autorità penali devono verificare costantemente se e in quale misura il sequestro sia ancora giustificato. Un sequestro può diventare sproporzionato anche se la sua durata si prolunga senza motivo. In caso di sequestro con confisca, tutti i beni devono rimanere sequestrati finché non è chiaro quale parte dei beni in questione sia di origine criminale. In caso contrario, c'è il rischio che i proventi del reato vengano incanalati nel ciclo economico e non possano essere confiscati o restituiti alla persona offesa.
III. Procedura e ordine di confisca (cpv. 2)
A. Autorità competente
8 Il pubblico ministero (art. 377 cpv. 2 CPP) del luogo in cui si trovano gli oggetti o i beni da confiscare (art. 37 cpv. 1 CPP) è responsabile di ordinare una confisca indipendente. Nel caso di confisca di saldi di conti correnti, il foro competente è determinato dal luogo in cui sono detenuti i conti bancari in questione, ossia la sede legale dell'istituto finanziario interessato o la filiale di una banca che detiene effettivamente i conti.
9 Se gli oggetti o i beni da confiscare si trovano in diversi cantoni e sono collegati allo stesso reato o allo stesso autore, sono competenti le autorità del luogo in cui il procedimento di confisca (indipendente) è stato avviato per la prima volta (art. 37 cpv. 2 CPP).
10 La necessità dell'art. 37 CPP come norma di giurisdizione separata per i procedimenti di confisca indipendenti deriva dal fatto che le norme generali sulla giurisdizione locale (cfr. artt. 31-36 CPP) non sono applicabili ai procedimenti di confisca indipendenti a causa della mancanza di un collegamento con un reato.
B. Procedura
11 Se le condizioni (sostanziali) per la confisca (ai sensi degli artt. 69 e segg. CPP) sono soddisfatte, il pubblico ministero ordina la confisca in un decreto di confisca (art. 377 cpv. 2 prima frase del Codice di procedura penale).
12 Dal punto di vista del contenuto, l'ordine di confisca corrisponde a un ordine di pena sommario (cfr. art. 353 CPP). Ciò è già evidente dal fatto che la procedura di opposizione ai sensi dell'art. 377 cpv. 4 primo periodo del CPP è disciplinata dalle disposizioni relative all'ordinanza di condanna sommaria (art. 352 e seguenti del Codice di procedura penale).
13 Prima dell'emissione dell'ordine di confisca, l'imputato e la persona interessata dalla confisca devono avere il diritto di essere ascoltati (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 3 cpv. 2 lett. c e art. 107 CPP). Il diritto di essere ascoltati come diritto di partecipazione comprende tutti i poteri che una persona interessata deve avere per far valere efficacemente il proprio punto di vista. Ciò include il diritto dell'interessato di esprimersi sulla questione prima che venga presa una decisione che interferisce con la sua posizione giuridica. In questo senso, l'art. 377 cpv. 2, seconda frase, del CPP stabilisce che l'ufficio del pubblico ministero deve dare alla persona interessata (dalla confisca) la possibilità di commentare. Il Codice di procedura penale non specifica la forma in cui questa dichiarazione deve essere fatta. È ipotizzabile che una dichiarazione orale possa essere fatta nell'ambito di un'udienza formale ai sensi degli artt. 142 e segg. CPP, oltre a ottenere una dichiarazione scritta.
14 A meno che la bozza del provvedimento di confisca non venga sottoposta alla persona interessata per commenti, questa deve essere informata dell'oggetto e della portata della confisca, del reato che dà origine alla confisca (ossia il reato presupposto), delle altre condizioni per la confisca e del motivo per cui la confisca non può essere eseguita in aggiunta al procedimento penale ordinario. Inoltre, alla persona soggetta a confisca devono essere riconosciuti tutti i diritti di parte ai sensi dell'art. 107 CPP, in particolare il diritto di visionare i fascicoli (art. 107 cpv. 1 lett. a CPP) e il diritto di richiedere prove (art. 107 cpv. 1 lett. e CPP).
15 Se la persona colpita dalla confisca è un terzo (non accusato), in quanto terzo danneggiato da atti processuali (art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), ha diritto ai diritti processuali di parte necessari a salvaguardare i suoi interessi, nella misura in cui i suoi diritti sono direttamente colpiti (art. 105 cpv. 2 CPP). Questo perché i terzi (non imputati) danneggiati da una confisca devono - come l'imputato - essere in grado di difendersi dall'interferenza dello Stato nei loro diritti. In questo senso, la loro posizione è paragonabile a quella di un imputato a cui vengono confiscati i beni.
16 I diritti di parte di cui sopra sono disponibili anche per la parte lesa (ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP), indipendentemente dal fatto che sia costituita come attore privato. Se, ad esempio, i conti bancari sono stati sequestrati nell'ambito di un procedimento di confisca indipendente, l'unico requisito per concedere l'accesso agli atti (art. 107 cpv. 1 lett. a CPP) a favore della presunta parte lesa è che quest'ultima dimostri in modo credibile un collegamento diretto tra il presunto reato e la sua condizione di parte lesa. Questo perché l'art. 73 CP (“uso a beneficio della parte lesa”) richiede un collegamento diretto tra il reato e la persona lesa in questo reato, ma non tra il reato e il bene sequestrato.
17 Se il pubblico ministero ritiene che l'indagine sia completa, deve, per analogia con l'art. 318 cpv. 1 CPP, notificare per iscritto alle parti con domicilio noto l'imminente conclusione dell'indagine e comunicare loro se intende emettere un provvedimento di confisca (ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 CPP) o interrompere il procedimento (ai sensi dell'art. 377 cpv. 3 CPP). Per garantire il contraddittorio, le parti devono avere la possibilità di presentare osservazioni prima dell'emissione del provvedimento di confisca o di archiviazione.
IV. Interruzione del procedimento (cpv. 3)
18 Se le condizioni per la confisca (ai sensi degli artt. 69 e segg. CPP) non sono soddisfatte, il pubblico ministero ordina l'interruzione del procedimento di confisca indipendente e restituisce gli oggetti o i beni confiscati alla persona autorizzata (art. 377 cpv. 3 CPP).
19 La forma e il contenuto generale dell'ordinanza di interruzione sono disciplinati dagli artt. 80 e seguenti e dall'art. 320 del CPP.
20 L'art. 377 cpv. 3 CPP non regola il caso speciale disciplinato nell'ultima parte della frase dell'art. 70 cpv. 1 CPP, ossia la restituzione di oggetti o beni alla persona offesa “per ripristinare lo stato di diritto”. Anche in questo caso deve essere emessa un'ordinanza di cessazione del reato in cui si ordina la consegna degli oggetti o dei beni alla parte lesa, ai sensi dell'art. 267 cpv. 2 CPP.
21 L'obbligo della parte di sostenere le spese nei procedimenti indipendenti per i provvedimenti è disciplinato dall'art. 426 CPP. Le disposizioni dell'art. 426 cpv. da 1 a 4 CPP sull'obbligo di sostenere le spese da parte dell'imputato si applicano mutatis mutandis alla parte in un procedimento autonomo per provvedimenti ai sensi dell'art. 426 cpv. 5 CPP, se la decisione è a suo favore. Se il procedimento autonomo di confisca viene interrotto (in applicazione dell'art. 377 cpv. 3 CPP), la parte può essere condannata a pagare le spese del procedimento in tutto o in parte se ha illecitamente e colpevolmente causato l'avvio del procedimento o ne ha impedito l'esecuzione (art. 426 cpv. 2 CPP).
22 La richiesta di risarcimento della persona colpita dalla confisca si basa sull'art. 429 del CPP.
V. Procedura di opposizione e appello (cpv. 4)
A. Ricorso contro le ordinanze di interruzione e di scarcerazione
23 L'impugnazione del provvedimento di archiviazione e di dissequestro emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 377 cpv. 3 CPP può essere presentata ai sensi degli artt. 393 e segg. del CPP.
B. Procedimento di opposizione
24 Ai sensi dell'art. 377, comma 4, frase 1, del Codice di procedura penale, il procedimento di opposizione è disciplinato dalle disposizioni relative al decreto penale sommario (art. 352 e segg. del Codice di procedura penale). Contro l'ordinanza di confisca può essere presentata opposizione ai sensi dell'art. 377 comma 2 CPP entro 10 giorni (art. 354 comma 1 CPP).
25 L'imputato (art. 354 cpv. 1 lett. a CPP) e la persona soggetta a confisca (art. 354 cpv. 1 lett. b CPP) hanno diritto a presentare opposizione. In caso di confisca di beni, il titolare formale dei beni è in primo luogo autorizzato a presentare opposizione. Inoltre, anche il semplice titolare effettivo di un conto bancario o di un altro bene è autorizzato a presentare opposizione al provvedimento di confisca. Anche la persona offesa è autorizzata a presentare opposizione (art. 105 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 2 CPP), indipendentemente dal fatto che sia costituita come attore privato (cfr. art. 118 cpv. 1 CPP).
26 In assenza di una valida opposizione, la decisione di confisca diventa una sentenza definitiva (art. 354 cpv. 3 CPP).
27 Se viene presentata un'obiezione e il pubblico ministero decide di mantenere l'ordine di confisca dopo aver assunto le prove necessarie per valutare l'obiezione (art. 355 cpv. 1 CPP) (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), trasferisce immediatamente gli atti al tribunale di prima istanza per condurre il procedimento principale (art. 356 cpv. 1 frase 1 CPP). La possibilità prevista dalla legge di impugnare l'ordinanza di confisca (indipendente) davanti a un'autorità giudiziaria pienamente competente in materia di fatto e di diritto soddisfa la garanzia di un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 6 CEDU.
C. Ricorso contro un provvedimento giudiziario di confisca
28 In base al diritto previgente, il provvedimento giudiziario di confisca ottenuto tramite opposizione veniva emesso sotto forma di decisione o ordinanza (aArt. 377 cpv. 4 frase 2 del CPP). Questa decisione poteva quindi essere impugnata (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP).
29 Nell'ambito dell'ultima revisione del Codice di Procedura Penale, il legislatore federale ha deciso che, per ragioni di coerenza, l'ordine di confisca indipendente del tribunale avrebbe dovuto assumere la forma di una sentenza, come nei procedimenti accessori, ed essere appellabile. In base alla nuova legge, la decisione del tribunale sulla confisca (indipendente) o il rigetto della domanda di confisca eseguita da un'obiezione è emessa sotto forma di sentenza (art. 80 cpv. 1 frase 1 CPP; art. 377 cpv. 4 frase 2 CPP), che può essere impugnata in appello (art. 377 cpv. 4 frase 3 CPP; art. 398 cpv. 1 CPP).
30 Il ricorso può essere trattato con procedura scritta se sono contestati solo i provvedimenti ai sensi degli artt. 66-73 CPP (art. 406 cpv. 1 lett. e CPP). Ciò include anche la confisca (indipendente).
31 La sentenza della corte d'appello in materia di confisca indipendente o il rigetto della richiesta di confisca possono essere impugnati davanti al Tribunale federale in materia penale ai sensi degli artt. 78 e segg. LTF al Tribunale federale.
Informazioni sull'autore
Il dott. iur. Tommaso Caprara, avvocato, CAS Forensics, è collaboratore di giustizia presso la Seconda Divisione Penale del Tribunale federale di Losanna.
Bibliografia
Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.
Bernasconi Paolo, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Bernasconi Paolo/Galliani Maria/Marcellini Luca/Meli Edy/Mini Mauro/Noseda John (Hrsg.), Commentario, Codice svizzero di procedura penale, Zürich/St. Gallen 2010.
Bouverat David, Kommentierung zu Art. 37 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.
Conti Christelle/Tunik Daniel, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.
Denys Christian, Kommentierung zu Art. 78 BGG, in: Aubry Girardin Florence/Donzallaz Yves/Denys Christian/Bovey Grégory/Frésard Jean-Maurice (Hrsg.), Commentaire de la LTF, 3. Aufl., Bern 2022.
Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2. Aufl., Bern 2018.
Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.
Moreillon Laurent/Parein-Reymond Aude, Code de procédure pénale (CPP), Petit commentaire, 2. Aufl., Basel 2016.
Moser Samuel/Schlapbach Annia, Kommentierung zu Art. 37 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.
Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl., Bern 2020.
Perrier Depeursinge Camille, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, 2. Aufl., Basel 2020.
Piquerez Gérard/Macaluso Alain, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Zürich 2011.
Pitteloud Jo, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St. Gallen 2012.
Schwarzenegger Christian, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3. Aufl., Zürich 2020.
Thommen Marc/Faga Roberto, Kommentierung zu Art. 78 BGG, in: Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans/Kneubühler Lorenz (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl., Basel 2018.
Weingart Denise, Das Einspracheverfahren gegen den selbstständigen Einziehungsbefehl nach Art. 377 Abs. 4 StPO, Besonderheiten und offene Fragen, in: Bopp Dominik/Kistler Alexander/Lisik Natalie/Reber Kristof (Hrsg.), Der Prozess, Zürich 2023, S. 261 ff.
I Materiali
Botschaft vom 28.8.2019 zur Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, Anpassung der Strafprozessordnung), BBl 2019 6697 ff. (zit. Botschaft 2019).