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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
I. Genesi
1 L'articolo 55a AIMP è una nuova norma in vigore dal 1° aprile 2011. È stato introdotto nell'AIMP in occasione dell'adozione della legge federale sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione del 1° ottobre 2010.
2 L'adozione di questa legge ha fatto seguito a casi che hanno riguardato richieste di estradizione di richiedenti asilo che hanno fatto scalpore. Infatti, a seguito del riconoscimento dello status di rifugiati, rispettivamente della concessione dell'asilo, l'estradizione di presunti criminali pericolosi ha dovuto essere rifiutata a posteriori.
3 Di fronte ai problemi causati dall'esistenza di procedimenti di estradizione e di asilo pendenti contemporaneamente, che avevano dato luogo a decisioni contraddittorie, l'ex capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, ha istituito il 25 agosto 2008 un gruppo di lavoro incaricato di studiare soluzioni volte a migliorare il coordinamento tra queste due procedure ed evitare decisioni contraddittorie rispetto al principio di non respingimento. Questo gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Tribunale penale federale (TPF), del Tribunale amministrativo federale (TAF), della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Segreteria di Stato della migrazione [SEM] e Ufficio federale di giustizia [UFG]), sotto la direzione dell'UFG, ha presentato il 18 febbraio 2009 il suo rapporto finale corredato di proposte.
4 Al fine di ovviare alle carenze di coordinamento tra le procedure di asilo e di estradizione (quando si svolgono parallelamente) e alle decisioni contraddittorie, il gruppo di lavoro ha proposto di aprire l'accesso al Tribunale federale (TF) in materia di asilo. Suggeriva inoltre di sottoporre la procedura d'asilo al principio di celerità e di imporre all'autorità interessata da una procedura l'obbligo di prendere in considerazione il fascicolo trattato dall'autorità competente nella seconda procedura al fine di garantire un migliore coordinamento sia in prima istanza (tra la SEM e l'UFG) sia nella fase di ricorso (tra il TAF e il TPF) .
5 Il 29 giugno 2009, la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha aperto la consultazione relativa al progetto preliminare di legge sotto forma di audizione, il cui termine era stato fissato al 28 agosto 2009. Tale consultazione non ha modificato il progetto preliminare di legge. Il 24 febbraio 2010, il Consiglio federale (CF) ha sottoposto al Parlamento il progetto di legge, che è stato adottato senza modifiche. La strategia proposta dal gruppo di lavoro ha così portato all'adozione, il 1° ottobre 2010, della legge federale sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura di estradizione, entrata in vigore il 1° aprile 2011.
6 Questa legge ha lo scopo di accelerare le procedure di asilo e di estradizione quando le richieste di estradizione e di asilo sono pendenti contemporaneamente, di ottimizzare lo scambio di informazioni tra l'UFG e la SEM e di evitare decisioni contraddittorie consentendo il riunificazione delle procedure a livello del TF. La modifica ha portato all'introduzione nell'AIMP del nuovo articolo 55a e alla modifica della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) con l'introduzione dei nuovi articoli 41a e 108a, che sono le controparti nel LAsi dell'articolo 55a AIMP, nonché dei nuovi commi 4 dell'articolo 37 e 5 dell'articolo 109 «che impongono il trattamento «rapido» delle decisioni in materia di asilo in caso di detenzione in vista dell'estradizione del richiedente. La modifica ha comportato anche la modifica della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF): l'articolo 83 lettera d numero 1, che apre la strada al ricorso di diritto pubblico contro le decisioni in materia di asilo pronunciate dal TAF quando riguardano persone oggetto di una richiesta di estradizione presentata dallo Stato dal quale tali persone cercano di proteggersi; l'articolo 93 capoverso 2 prima frase, che dispone che in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e in materia di asilo, le decisioni pregiudiziali e incidentali non possono essere oggetto di ricorso; infine l'articolo 107 capoverso 3, che esonera il TF dall'obbligo di pronunciarsi in merito alla non entrata nel merito entro quindici giorni dalla fine di un eventuale scambio di memorie, quando la procedura di estradizione riguarda una persona la cui domanda di asilo non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva entrata in vigore.
7 Per completezza, citiamo altre disposizioni pertinenti in materia di coordinamento asilo-estradizione, come gli articoli 11a capoverso 3 AIMP e 9 lettera c cifra 1 dell'ordinanza sul sistema d'informazione centrale in materia di migrazione (Ordinanza SYMIC) del 12 aprile 2006, che garantiscono al SEM l'accesso ai dati personali registrati nel sistema di gestione dei dati dell'UFG per il settore dell'assistenza giudiziaria e all'UFG l' accesso ai dati rilevanti della banca dati SYMIC del SEM. Un'altra regolamentazione speciale relativa ai richiedenti l'asilo si applica alla trasmissione spontanea ai sensi dell'articolo 67a AIMP, che non può essere effettuata in caso di reati perseguibili commessi da questo gruppo di persone.
II. Contesto
8 Nella sistematica dell'AIMP, l'articolo 55a si trova nella seconda parte dedicata all'estradizione, più precisamente nella sezione 5^a del capitolo 2 dedicata alla decisione sull'estradizione nell'ambito della procedura di estradizione. Pertanto, se ci si attiene esclusivamente alla sistematica della legge, solo nella fase della decisione di estradizione l'UFG dovrebbe applicare l'articolo 55a AIMP e quindi prendere in considerazione il dossier di asilo. Tuttavia, l'articolo 43 AIMP impone all'OFJ di procedere d'ufficio all'esame della richiesta di ricerca e di arresto straniera. Tale esame verte sulle condizioni formali e materiali nonché sui motivi di irricevibilità della richiesta. Pertanto, in virtù della massima d'ufficio, l'UFG deve esaminare d'ufficio se motivi di manifesta inammissibilità dell'estradizione ostacolino l'arresto e l'estradizione (art. 2-5 AIMP), indipendentemente dai motivi sollevati dalla persona estradabile. L'articolo 55a AIMP concretizza quindi il principio della massima d'ufficio e deve essere applicato anche quando l'OFJ riceve una richiesta di arresto e non solo nella fase della decisione sull'estradizione (cfr. anche di seguito N. 11 e N. 19).
III. Commento vero e proprio
A. Considerazioni generali
9 In virtù del principio di non respingimento sancito dall'articolo 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (CR), la Svizzera non può respingere, rimandare o estradare una persona verso i confini dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche. In altre parole, sia la SEM che l'OFJ devono assicurarsi che la persona interessata non sia vittima di persecuzioni o che non rischi un aggravamento della pena in caso di condanna (polit malus) per uno dei motivi sopra menzionati nel suo Paese d'origine. Pertanto, quando le procedure di asilo e di estradizione sono pendenti simultaneamente o parallelamente e l'estradizione è richiesta dallo Stato d'origine della persona, il principio di non respingimento, derivante dall'articolo 33 CR, impone all'OFJ e al SEM, in qualità di autorità di prima istanza, e successivamente al TPF e al TAF, in qualità di autorità di ricorso, di esaminare le stesse questioni quando devono pronunciarsi su un respingimento in senso lato. Se le questioni sono identiche, le autorità competenti le esamineranno comunque con punti di vista e mezzi di istruttoria che differiscono su alcuni punti. Pertanto, in materia di estradizione, lo Stato richiedente beneficerà dei principi di buona fede e di fiducia, con la conseguenza che l'OFJ metterà in discussione le affermazioni dello Stato richiedente solo in casi eccezionali e che l' DFI potrà concedere l'estradizione a condizione che siano fornite garanzie, in particolare in caso di rischio di tortura. Inoltre, in materia di estradizione, le questioni di fatto e di colpevolezza non saranno esaminate, salvo in presenza di errori, lacune o contraddizioni manifeste. Infine, la procedura di estradizione è scritta e non orale, nel senso che la persona interessata non sarà ascoltata sui fatti dall'OFJ o dal TPF, senza dimenticare che l'OFJ non dispone né delle conoscenze specifiche né direttamente dei mezzi di indagine del SEM. Esiste quindi il rischio che, al termine delle procedure, il SEM e l'UFG giungano a conclusioni diametralmente opposte e prendano decisioni contraddittorie. Ma questo rischio di decisioni contraddittorie esiste anche a livello delle istanze di ricorso. È così accaduto più volte che l'OFJ e il SEM abbiano concluso che non sussisteva alcun rischio di persecuzione, ma che l'autorità di ricorso in materia di asilo abbia ritenuto che alla persona interessata dovesse essere riconosciuto lo status di rifugiato. «Il coordinamento tra le due procedure è [quindi] necessario, poiché gli stessi elementi, vale a dire i rischi corsi dalla persona in caso di estradizione o respingimento, sono analizzati dalle [suddette] autorità […]». È proprio nell'ottica di evitare il rischio di decisioni contraddittorie e di coordinare meglio le due procedure che è stato elaborato l'articolo 55a AIMP. Il principio di non respingimento o clausola di non discriminazione ai sensi dell'articolo 33 CR è sancito anche nel diritto dell'estradizione all'articolo 2 lettera b e all'articolo 37 capoverso 3 AIMP.
10 Il principio di non respingimento non si limita tuttavia al rischio di persecuzione ai sensi dell'articolo 33 CR. Il divieto di respingimento è garantito anche in caso di rischio di tortura o maltrattamenti, indipendentemente da qualsiasi situazione di persecuzione e nei confronti di qualsiasi Stato. Ciò vale per l'articolo 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU), 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II) e 25 comma 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.). In tali casi, mentre il SEM respingerà la domanda di asilo in assenza di persecuzione, l'UFG potrà a sua volta rifiutare l'estradizione. Inoltre, mentre in materia di asilo il principio di non respingimento derivante dall'articolo 33 CR protegge la persona solo nei confronti del suo Stato di origine, in materia di estradizione tale principio proteggerà la persona interessata nei confronti di qualsiasi Stato. Infine, l'AIMP prevede altri casi in cui l'UFG rifiuterà l'estradizione, in particolare se la persona interessata rischia di essere condannata alla pena di morte (art. 37 cpv. 3 AIMP) o se rischia di essere giudicata da un tribunale d'eccezione nello Stato richiedente (art. 38 cpv. 1 lett. c AIMP) . L'esame effettuato dall'UFG dal punto di vista del principio di non respingimento va quindi oltre quello effettuato dalla SEM, quando quest'ultima conclude che non sussiste persecuzione, ma che permangono rischi di tortura o maltrattamenti o che l'estradizione non è richiesta dallo Stato di origine della persona.
11 L'articolo 55a AIMP prevede il coordinamento con la procedura d'asilo quando la persona perseguita ha presentato una domanda d'asilo ai sensi della LAsi. Come vedremo in seguito, questa disposizione impone l'obbligo di coordinamento quando le due procedure sono condotte in parallelo e l'estradizione è richiesta dallo Stato dal quale l'estradabile cerca di proteggersi. Tale obbligo deriva dalla massima d'ufficio o massima inquisitoria. Questa disposizione persegue non solo l'obiettivo di garantire un coordinamento al fine di evitare decisioni contraddittorie, ma anche quello di accelerare le procedure e di conciliare gli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto dell'estradizione e dalla CR. Il principio di coordinamento ha però anche lo scopo di garantire il rispetto del principio di non respingimento garantito da altre norme del diritto internazionale. Pertanto, quando l'estradizione è rifiutata per motivi che possono avere un'incidenza sulla domanda d'asilo, la questione dei rischi incorrenti nello Stato richiedente deve essere esaminata in modo coordinato dalle autorità amministrative e poi giudiziarie che sono successivamente adite. L'UFM o l'autorità di ricorso competente dovranno quindi tenere conto anche del fascicolo di estradizione in caso di rifiuto dell'estradizione, al fine di esaminare il diritto della persona interessata all'ammissione provvisoria o alla concessione di un permesso di soggiorno, o eventualmente all'espulsione verso un altro Stato.
B. Modalità di coordinamento
12 L'articolo 55a AIMP mira, come indica il titolo, al coordinamento con la procedura di asilo quando la persona perseguita ha presentato una domanda di asilo ai sensi della LAsi. L'OFJ e le autorità di ricorso prendono quindi in considerazione il fascicolo relativo alla procedura di asilo per decidere sulla domanda di estradizione.
13 Anche se la disposizione non lo indica esplicitamente, essa impone «alle autorità competenti in materia di estradizione l'obbligo di prendere in considerazione il fascicolo relativo alla procedura d'asilo per decidere sulla domanda di estradizione» e, allo stesso modo, l'articolo 55a AIMP impone loro l'obbligo di coordinarsi con le autorità competenti in materia d'asilo. Questo obbligo di coordinamento interviene quando le due procedure sono condotte in parallelo e l'estradizione è richiesta dallo Stato dal quale l'estradabile cerca di proteggersi. Esso deriva dagli impegni internazionali assunti dalla Svizzera in materia di estradizione e di asilo (cfr. art. 33 CR). Questi obblighi imposti alle autorità devono essere conciliati. Per Ludwiczak Glassey, tale coordinamento sarebbe necessario anche quando l'estradizione è richiesta da un altro Stato, poiché, quando l'UFG rifiuta l'estradizione, le autorità competenti in materia di diritto degli stranieri dovranno anche esaminare se la persona potrà rimanere in Svizzera. A nostro avviso, occorre tuttavia verificare se tale obbligo sia previsto dalle norme che devono applicare le autorità competenti in materia di diritto degli stranieri, poiché l'articolo 55a AIMP si applica solo alle autorità competenti in materia di estradizione.
14 L'articolo 55a AIMP enuncia espressamente come forma di coordinamento lo scambio di fascicoli tra la SEM e l'UFG. Tale scambio deve consentire di evitare decisioni contraddittorie. Pertanto, dall'articolo 55a si può solo dedurre, sulla base della sua formulazione, che le autorità di assistenza giudiziaria (amministrative e giudiziarie) devono procurarsi i fascicoli di un eventuale procedimento parallelo presso [la SEM] o il [TAF].
15 Secondo alcuni autori di dottrina, il «coordinamento» auspicato tra la procedura di estradizione e la procedura di asilo non è ottimale se si limita a un semplice «scambio di fascicoli». Ciò sarebbe dovuto, da un lato, al fatto che la comunicazione a livello giudiziario di prima istanza (TPF/TAF) si limita alla consultazione dei fascicoli e che la decisione non può essere coordinata né sul piano temporale né su quello materiale. Di norma, la decisione in materia di estradizione (nonostante l'articolo 37 capoverso 4 LAsi, che richiede una rapida risoluzione delle decisioni in materia di asilo in caso di procedimenti paralleli) viene presa in via prioritaria, ma non può pregiudicare la decisione in materia di asilo nel merito. Ciò vale naturalmente anche viceversa. In determinate circostanze, l'assenza di unità procedurale può, nonostante la disposizione dell'articolo 55a, portare a sentenze di ultima istanza materialmente incompatibili, anche se le procedure dovrebbero essere riunite e decise in modo uniforme a livello del TF sulla base dell'articolo 83 lettera d cifra 1 LTF. Ai sensi dell'articolo 84 capoverso 1 LTF, i casi di estradizione sono tuttavia suscettibili di ricorso in materia di diritto pubblico solo in casi particolarmente importanti, cosicché il TF «può», in determinate circostanze, esaminare solo il merito dei casi di asilo e non si può quindi parlare di coordinamento. I documenti e le note marginali consentono tuttavia di ricavare la seguente massima pratica: le autorità di assistenza giudiziaria e i tribunali aditi in tali casi, nonché le autorità parallele interessate, vale a dire la [SEM] e il [TAF], devono, nella misura del possibile, coordinare i procedimenti in corso. Sarebbe quindi necessario istituire uno scambio di informazioni tra gli uffici federali incaricati del fascicolo (OFJ e SEM) o i tribunali (TPF e TAF) . Dall'articolo 55a AIMP si può quindi dedurre un obbligo di comunicazione nel senso che le autorità e i tribunali incaricati della procedura di estradizione (TPF/TF) devono comunicare le decisioni di estradizione pronunciate nell'ambito di procedimenti di asilo connessi al SEM o al TAF. Infatti, «[s]e l'asilo è stato precedentemente negato con una decisione passata in giudicato, l'autorità di estradizione adita con un'obiezione relativa al reato politico non può ignorare tale decisione, poiché le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato (art. 3 LAsi) dipendono dagli stessi criteri. Ciò vale anche se si tratta di una decisione di non entrata nel merito che pone fine alla procedura di asilo senza pronunciarsi sulla qualità di rifugiato». Tale considerazione dovrebbe essere presa in conto anche se l'autorità di estradizione deve pronunciarsi su presunti maltrattamenti, torture o rischio di tortura. L'UFG consulterà il fascicolo relativo al diritto d'asilo e deciderà liberamente sull'esistenza di un motivo di rifiuto dell'estradizione basato sul principio di non respingimento, quindi comunicherà la sua decisione (alla SEM). In determinate circostanze, tale decisione può comportare una revisione della decisione in materia di asilo. Inoltre, se vi sono indizi che lo lasciano supporre, l'UFG o il TPG deve verificare nella banca dati pertinente della SEM o informarsi presso quest'ultima per sapere se è in corso una procedura in materia di asilo.
16 La giurisprudenza e la dottrina hanno inoltre dedotto dall'articolo 55a AIMP il principio di celerità: il coordinamento mirerebbe anche ad accelerare le procedure. Secondo Ludwiczak Glassey, tale coordinamento comporterebbe addirittura la sospensione della procedura di estradizione fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva sulla procedura di asilo. Sebbene in alcuni casi la sospensione sia stata ordinata, il TF non ha sempre ritenuto che tale sospensione fosse giustificata e che potesse addirittura entrare in conflitto con il principio di celerità. Così, in un caso specifico, il TF ha chiesto informazioni sullo stato di avanzamento della procedura di estradizione. Alla data della sentenza, la procedura era in fase di istruttoria presso l'UFG. Vincolato dal principio di celerità, il TF non ha atteso il completamento della procedura di estradizione per decidere sul ricorso in materia di asilo. Infatti, l'istruzione del caso era stata completata e le questioni relative alla concessione dell'asilo e dello status di rifugiato, nonché quelle relative al rinvio in applicazione della LAsi, erano pronte per essere decise, cosicché non era giustificata alcuna sospensione.
17 Una sospensione di uno dei procedimenti è tanto meno giustificata in quanto «[q]ualora sia in corso un procedimento d'asilo, l'estradizione può essere concessa solo con riserva dell'esito di tale procedimento». Di fatto, l'[UFG] concederà l'estradizione con riserva del riconoscimento dello status di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo. Inoltre, nei casi in cui il TPF è competente in applicazione dell'articolo 55 capoverso 2 AIMP, l'OFJ dovrà anche riservare la decisione di detto tribunale sul reato politico. Infine, «[s]e alla persona ricercata viene concesso lo status di rifugiato, la decisione [definitiva] è vincolante per le autorità di estradizione. L'estradizione non può quindi essere pronunciata, a meno che la persona non benefici solo di una protezione provvisoria». In altre parole, l'estradizione può essere pronunciata, ma la sua esecuzione può essere sospesa fino alla decisione definitiva in materia di asilo. In ogni caso, anche se l'UFG e la SEM sono tenuti a scambiarsi i fascicoli, nulla impedisce a una di queste autorità di avere un parere diverso sul caso specifico, dato che i punti di vista e i mezzi di indagine differiscono.
18 Anche se un coordinamento nel tempo non sembra possibile, al momento della decisione di estradizione è opportuno assicurarsi che non venga compromessa una procedura di asilo o di ricorso pendente. Se è pendente una procedura di asilo riguardante la persona perseguita, l'estradizione è autorizzata solo a condizione che la domanda di asilo o il relativo ricorso siano stati definitivamente respinti dal TAF. Lo stesso vale se la persona perseguita presenta una domanda di asilo nel corso della procedura di estradizione. Ciò non esenta tuttavia l'UFG o il TF di esaminare anche l'esistenza di un ostacolo all'estradizione sotto forma di persecuzione politica.
19 Quanto sopra vale mutatis mutandis quando l'UFG è chiamato a esaminare una richiesta di arresto. Infatti, anche se secondo la sistematica dell'AIMP, l'articolo 55a si trova nella seconda parte riservata all'estradizione, più precisamente nella sezione 5^a del capitolo 2 dedicata alla decisione sull'estradizione, l'UFG dovrà verificare d'ufficio l'esistenza di un motivo di manifesta inammissibilità dell'estradizione e, in particolare, consultare il SYMIC per verificare se la persona interessata non abbia presentato una domanda di asilo o non abbia lo status di rifugiato in Svizzera.
20 Infine, al fine di garantire una giurisprudenza unificata ed evitare decisioni contraddittorie, è stata istituita una via di ricorso al TF, cosa eccezionale nel diritto d'asilo. Il CF ha sottolineato che l'introduzione di questa nuova via di ricorso consentirà sia di operare, a livello della giurisdizione suprema, la riunione della procedura di asilo e della procedura di estradizione quando si svolgono in parallelo e di tenere debitamente conto del principio di non respingimento. L'articolo 83 lettera d cifra 1 LTF consente di eliminare eventuali contraddizioni che persisterebbero ancora nella fase del ricorso al TF e quindi di garantire tale coordinamento. «Pertanto, sebbene il ricorso in materia di diritto pubblico sia generalmente escluso contro le decisioni in materia di asilo emesse dal TAF, tale via legale è aperta quando il caso riguarda una persona oggetto di una richiesta di estradizione presentata dallo Stato dal quale la persona cerca di proteggersi». Il ricorso al TF ha lo scopo di garantire una giurisprudenza priva di contraddizioni in materia di principio di non respingimento. Il TF decide in un'unica sentenza sui ricorsi in materia di estradizione e asilo. Per tutti questi motivi, una sospensione di uno dei procedimenti non è quindi giustificata.
21 Per completezza, va inoltre ricordato che in materia di estradizione non sono previste ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), contrariamente a quanto previsto in materia di asilo. Anche su questo punto sarebbe auspicabile un coordinamento, in particolare dal punto di vista del principio di celerità.
22 Anche altre disposizioni prevedono una forma di coordinamento tra le autorità per evitare decisioni contraddittorie. Ad esempio, l'articolo 32 dell'ordinanza I sull'asilo dell'11 agosto 1999 (OA I) prevede che non vi sia alcun esame né decisione di allontanamento dalla Svizzera quando è già stata emessa una decisione di rinvio alla frontiera nei confronti del richiedente asilo. Il TAF ha quindi ritenuto, riferendosi in particolare all'articolo 32 OA I e tenendo conto della valutazione da parte del tribunale di un eventuale rinvio o di eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio, che sia opportuno, ai fini di un efficace coordinamento, sospendere provvisoriamente il procedimento di ricorso fino a quando l'UFG non si sia pronunciato in prima istanza sulla domanda di rinvio.
23 Quando l'estradizione è richiesta da uno Stato terzo, lo status di rifugiato non ostacola l'estradizione verso tale Paese, a condizione che non vi sia il rischio di respingimento verso il Paese d'origine. L'articolo 15 CEExtr costituisce una garanzia valida che la persona perseguita non sarà estradata nel suo Paese d'origine senza il consenso della Svizzera. Al più tardi al momento dell'esecuzione dell'estradizione, le autorità straniere devono essere informate della procedura di asilo in corso in Svizzera. Infatti, l'estradizione deve essere rifiutata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, CEExtr, quando la persona ricercata soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Tuttavia, il principio sancito dall'articolo 33 CR non impedisce allo Stato richiesto di estradare una persona alla quale ha concesso lo status di rifugiato verso lo Stato richiedente di cui non è cittadino e nel quale non deve temere alcuna discriminazione, tenendo presente che lo Stato richiedente verso il quale la persona è estradata non è autorizzato a riesportarla verso un terzo Stato senza il consenso dello Stato richiesto. In questo modo, quest'ultimo potrà garantire, in conformità con il principio di non respingimento, che la persona di cui è richiesta l'estradizione non sarà rimandata nel suo Paese d'origine, che aveva lasciato per rifugiarsi nello Stato richiesto.
IV. Critica
24 Se l'articolo 55a AIMP fornisce una base giuridica per lo scambio di fascicoli, tale scambio deve consentire innanzitutto alle autorità interessate di basarsi su uno stato di fatto uniformato per esaminare le stesse questioni. Tuttavia, ciò non è sempre sufficiente per evitare decisioni contraddittorie, tenendo conto dei punti di vista e dei mezzi a disposizione delle diverse autorità. Inoltre, sebbene la riunificazione dei procedimenti a livello del TF sia da accogliere con favore, quest'ultimo esamina solo raramente, se non in casi eccezionali, i ricorsi in materia di asilo e non beneficia quindi di tutta l'esperienza del TAF. Infine, nei casi in cui venga concesso l'asilo e autorizzata l'estradizione, ovvero nei casi in cui vengano emesse decisioni contraddittorie, il TF non potrà risolvere tale contraddizione se non viene presentato alcun ricorso contro la concessione dell'asilo.
Informazioni sull'autore:
Giuseppe Aufiero, Dr. iur., avvocato, laureato in psicologia e fotografo diplomato; giurista presso l'Unità Estradizione dell'UFG; studio legale Aufiero Legal a 3178 Bösingen, specializzato in diritto dell'immagine e diritto d'autore; aufieroavocat@bluewin.ch.
Bibliografia
Aubry Girardin Florence, Commentaire de l’article 83 LTF, in: Aubry Girardin Florence/Donzallaz Yves/Denys Christian/Bovey Grégory/Frésard Jean-Maurice (éd.), Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2024, p. 1196-1311.
Aufiero Giuseppe, Asile-extradition : de la coordination à l’unification, Bâle 2018 (cité : Aufiero).
Forster Marc, Kommentar des Art. 84 BGG, in Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans/Kneubühler Lorenz (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Auf., Basel 2018.
Heimgartner Stefan, Auslieferungsrecht, Zurich-Bâle-Genève 2002.
Heimgartner Stefan, Kommentar des Art. 55a IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht – IRSG – GwÜ, Basel 2015 (cité : BSK-Heimgartner, art. 55a EIMP).
Ludwiczak Glassey Maria, Commentaire de l’article 55a EIMP, in : Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent, Petit Commentaire, EIMP, Loi sur l’entraide pénale internationale, Bâle 2024 (cité : PC-EIMP, art. 55a N 3.).
Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans/Kneubühler Lorenz (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Auf., Basel 2018.
Vena Mario, Parallele Asyl- und Auslieferungsverfahren, Asyl 2007/2, p. 3-17 (cité: Vena).
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6ème éd., Berne 2024.
I materiali
Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition du 24 février 2010, FF 2010 1333 (cité: FF 2010 1333).
Loi fédérale sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition du 1er octobre 2010 (RO 2011 925) (cité: RO 2011 925).