-
- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 13 Cost.
- Art. 16 Cost.
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- Art. 68 Cost.
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- Art. 96 cpv. 1 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
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- Art. 191 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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- Art. 80k AIMP
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
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- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2 cpv. 2 LRD
- Art. 2 cpv. 3 LRD
- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
- Art. 7 LRD
- Art. 7a LRD
- Art. 8 LRD
- Art. 8a LRD
- Art. 14 LRD
- Art. 11 LRD
- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
- Art. 23 LRD
- Art. 24 LRD
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- Art. 25 LRD
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- Art. 26a LRD
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- Art. 29 LRD
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- Art. 30 LRD
- Art. 31 LRD
- Art. 31a LRD
- Art. 32 LRD
- Art. 33 LRD
- Art. 34 LRD
- Art. 38 LRD
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
LEGGE SUGLI AGENTI TERAPEUTICI
- I. Disposizioni generali
- II. Quorum (cpv. 1)
- III. Modalità di deliberazione (cpv. 2)
- IV. Redazione del verbale (cpv. 3)
- V. Ulteriori indicazioni
- Bibliografia
- I materiali
I. Disposizioni generali
1 L'articolo 713 CO disciplina la forma e la documentazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione («CA»). In tal modo viene regolamentato il processo decisionale del CA, inteso come organo della società. Qualora il CA abbia costituito dei comitati (i cosiddetti «committees»), le disposizioni dell'art. 713 CO trovano spesso applicazione anche in tale ambito per analogia.
2 Nell’ambito della revisione del diritto delle società per azioni del 19 giugno 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2023) è stato rivisto in particolare il capoverso 2 relativo alle possibili modalità di deliberazione. È ora espressamente consentito l’uso di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento della seduta, nonché la deliberazione senza discussione orale per iscritto in forma elettronica – eventualmente anche senza firma. Per il resto, nel capoverso 3 è stata recepita l’abolizione della figura formale del segretario del CdA, introdotta con la revisione del diritto delle società anonime, parlando ora di «redattore del verbale». Naturalmente, il CdA è libero di istituire una segreteria.
3 La trascrizione di una delibera del CdA in un verbale non è un requisito di validità, motivo per cui la mancanza di un verbale corretto non comporta a priori la nullità della delibera. Tuttavia, il CdA che non verbalizza le proprie delibere commette una violazione dei propri doveri con conseguenti responsabilità per i danni che ne derivano. Anche il CdA composto da una sola persona deve quindi verbalizzare le proprie delibere.
4 Il verbale del CdA deve essere redatto nella lingua in cui si è tenuta la seduta; le deliberazioni per corrispondenza possono essere redatte in lingue che tutti i membri del CdA padroneggiano. Si noti che i verbali in lingua straniera, destinati a fungere da documenti del registro di commercio, devono essere tradotti, se del caso, nella lingua determinante per il registro di commercio cantonale competente.
II. Quorum (cpv. 1)
A. Quorum decisionale
5 Il CdA adotta le proprie decisioni in qualità di organo a maggioranza (cosiddetto quorum decisionale). Ogni membro del CdA ha diritto a un voto e – salvo disposizioni statutarie o regolamentari contrarie – decide la maggioranza dei voti espressi. I voti dei membri del CdA che si astengono (per obbligo o per scelta) non vengono conteggiati ai fini del calcolo del quorum decisionale. Non è previsto un quorum decisionale qualificato analogo a quello dell’Assemblea generale («AG»), ma può essere previsto in base allo statuto o al regolamento organizzativo.
6 Il presidente della rispettiva seduta del CdA ha il voto decisivo, salvo diversa disposizione statutaria. In virtù di questo privilegio, in caso di parità di voti il presidente può decidere che il CdA adotti una delibera, anche se la stessa non ha ottenuto la maggioranza dei voti tra i membri del CdA a causa della situazione di stallo. Il legislatore facilita così l’adozione delle deliberazioni rispetto a un rigoroso principio di maggioranza, in base al quale una decisione può essere presa solo se la maggioranza dei membri del CdA vota a favore e in cui una situazione di parità non comporta proprio l’adozione di alcuna delibera. È frequente imbattersi in statuti che attribuiscono il voto decisivo alla presidente (o al copresidente) del CdA. Ciò porta a situazioni di ambiguità nel caso in cui il presidente del CdA non presieda una riunione del CdA.
B. Quorum di presenza
7 È ammissibile, ma non necessario, stabilire nello statuto o nel regolamento organizzativo che il CdA sia validamente costituito solo se un determinato numero di membri partecipa alla deliberazione (cosiddetto quorum di presenza). In tali casi, la validità della delibera richiede la partecipazione del numero necessario di membri. Qualora si intenda prevedere un quorum di presenza, si raccomanda una regolamentazione esplicita su come procedere con i membri del CdA che si ricusano in occasione di una delibera.
8 Per quanto riguarda le constatazioni del consiglio di amministrazione relative ad aumenti o riduzioni di capitale che richiedono l’autenticazione pubblica, appare opportuno che lo statuto o il regolamento organizzativo prevedano che sia sufficiente la presenza di un solo membro del consiglio di amministrazione.
9 La rappresentanza nel CdA – anche da parte di un altro membro del CdA – è considerata inammissibile secondo la dottrina prevalente, poiché gli obblighi degli organi sono considerati strettamente personali e intrasferibili. Le deliberazioni del CdA che vengono adottate solo grazie a una rappresentanza potrebbero quindi essere giudicate nulle. Ciononostante, numerosi autori si pronunciano a favore di un'ammissibilità della rappresentanza limitata entro stretti confini. Date le ormai semplici possibilità di deliberazione elettronica (cfr. a tal proposito N. 21 di seguito), si pone la questione se una rappresentanza sia ancora necessaria. Una possibile soluzione sarebbe quella di tenere innanzitutto una riunione del consiglio di amministrazione senza la partecipazione del membro «rappresentato», ma di procedere successivamente alla deliberazione formale tramite circolare. La discussione svoltasi durante la riunione del consiglio di amministrazione potrebbe poi essere resa accessibile a tutti i membri del consiglio sotto forma di verbale e allegato alla delibera circolare da adottare.
III. Modalità di deliberazione (cpv. 2)
10 La deliberazione in seno al CdA può avvenire in sedute fisiche e/o virtuali (cioè tenute con mezzi elettronici), nonché tramite deliberazioni circolari su supporto cartaceo o in forma elettronica. Queste forme di deliberazione sono equiparate tra loro. È consuetudine che le società di grandi dimensioni disciplinino più dettagliatamente le modalità di deliberazione del CdA nel regolamento organizzativo.
A. In una riunione con sede (punto 1)
11 Nella variante classica di una riunione fisica, alla quale i membri del CdA partecipano in persona, la discussione orale degli argomenti è seguita dalla votazione. È vero che questo tipo di deliberazione offre ai membri del CdA una minore flessibilità in termini di luogo. La presenza fisica dei partecipanti alla riunione comporta tuttavia anche dei vantaggi, in quanto consente uno scambio immediato di opinioni durante la riunione, nonché contatti diretti prima e dopo la stessa, il che può favorire il raggiungimento del consenso, in particolare in caso di questioni delicate. In questa variante non è consentito che un membro del CdA assente esprima il proprio voto per iscritto in anticipo o si faccia rappresentare alla riunione. Si applica il principio di immediatezza.
B. Utilizzo di mezzi elettronici (n. 2)
12 Le riunioni del consiglio di amministrazione con l’utilizzo di mezzi elettronici, che sono già da tempo prassi comune soprattutto nelle società operanti a livello internazionale, sono ora esplicitamente previste dalla legge. Il nuovo art. 713 cpv. 2 CO fa riferimento a tal proposito alle disposizioni sull’utilizzo di mezzi elettronici nell’assemblea generale contenute negli art. 701c-701e CO, che trovano applicazione per analogia. Sono quindi possibili sia riunioni ibride, alle quali partecipano sia i presenti in una sede fisica sia i partecipanti collegati elettronicamente, sia riunioni tenute esclusivamente in modalità virtuale. La legge è formulata in modo tecnologicamente neutro, per cui sono ammesse diverse piattaforme, come ad esempio Zoom, Microsoft Teams o le chiamate di gruppo tramite WhatsApp o Threema. È consigliabile indicare nel verbale i mezzi elettronici utilizzati. È essenziale che la deliberazione avvenga nell’ambito di una discussione orale diretta. Anche in questa variante non è consentito che un membro del CdA esprima il proprio voto per iscritto in anticipo o si faccia rappresentare (deve essere garantita l’immediatezza digitale; cfr. a tal proposito N. 11 sopra).
13 Dal rinvio all’art. 701c CO si può dedurre che è necessaria una delibera del CdA relativa alla ammissibilità di questo tipo di riunione, sia essa ad hoc prima dello svolgimento della riunione, in un regolamento organizzativo o in un altro regolamento.
14 Come per l’assemblea generale, anche nella riunione del consiglio di amministrazione che utilizza mezzi elettronici occorre tutelare la formazione della volontà e la deliberazione ai sensi dell’art. 701e cpv. 2 CO. È quindi necessario verificare l’identità dei membri del consiglio di amministrazione partecipanti, anche se in questo caso l’identificazione risulta più semplice rispetto all’assemblea generale virtuale, dato il numero ridotto di partecipanti e la cerchia nota dei partecipanti. Inoltre, gli interventi devono essere trasmessi in tempo reale e occorre garantire che ogni membro possa presentare mozioni e partecipare alla discussione. A tal fine è anche necessario che ogni membro disponga di eventuali documenti di seduta distribuiti e possa seguire le presentazioni dei partecipanti alla seduta. Infine, occorre garantire che il risultato della votazione non possa essere falsato.
15 Se durante una riunione del CdA tenuta in forma virtuale o ibrida si verificano problemi tecnici (malfunzionamenti e mancato funzionamento dei mezzi elettronici) tali da impedire il regolare svolgimento della riunione, la stessa deve essere interrotta o annullata. La parte compromessa dal guasto tecnico deve essere ripetuta. Le deliberazioni che sono state regolarmente inserite all’ordine del giorno, discusse e adottate prima del guasto tecnico rimangono valide. Rispetto all’assemblea generale virtuale, nella riunione virtuale del consiglio di amministrazione si applicano requisiti meno rigorosi per definire un «problema tecnico» (ad es. che debba rientrare nell’ambito di responsabilità della società o riguardo al numero di azionisti che devono essere interessati). Secondo la dottrina, nelle riunioni del CdA si ha un problema tecnico rilevante già quando un membro del CdA è escluso dalla partecipazione, indipendentemente da chi sia responsabile del problema. Ciò non può tuttavia essere interpretato come un lasciapassare per interrompere arbitrariamente una riunione del CdA sgradita, ad esempio interrompendo intenzionalmente la connessione Internet. Un comportamento del genere è in contrasto con il dovere di fedeltà dei membri del CdA e, in quanto palese abuso di diritto, non gode di alcuna tutela giuridica. In situazioni poco chiare, può essere utile che i membri del CdA rimasti in seduta decidano se considerare il membro che non partecipa più come intenzionalmente assente dalla seduta e se proseguire la seduta.
C. Per iscritto (punto 3)
16 n. 3 disciplina la deliberazione del CdA per iscritto (cosiddetta deliberazione circolare). Questo tipo di deliberazione è equivalente alla deliberazione in una riunione (fisica, virtuale o ibrida). Fatte salve disposizioni divergenti contenute nello statuto o nel regolamento organizzativo, per la deliberazione per iscritto si applicano i normali quorum di presenza e di deliberazione (cfr. tuttavia quanto segue in merito al diritto alla discussione orale).
17 La particolarità di questo tipo di deliberazione consiste nel fatto che non è prevista alcuna discussione nell’ambito di una riunione. La proposta ai membri del CdA dovrebbe quindi essere formulata in modo tale da poter essere risolta con un semplice «sì», «no» o «astensione». Nella pratica, la deliberazione viene regolarmente formulata in modo positivo e tutti i membri del CdA la sottoscrivono. Tuttavia, ogni singolo membro del CdA ha il diritto inderogabile di richiedere una deliberazione orale, senza doverne indicare i motivi. D'altra parte, è necessaria una richiesta esplicita. Di fatto sussiste un requisito di unanimità o un diritto di veto riguardo alla forma della deliberazione (da non confondere con un eventuale quorum decisionale). Dal dovere di diligenza del singolo membro del CdA può tuttavia derivare, in determinate circostanze, l’obbligo di richiedere una deliberazione orale in caso di operazioni complesse con conseguenze di ampia portata, qualora siano necessarie informazioni più dettagliate o uno scambio più approfondito per la formazione della volontà.
18 Il processo decisionale viene avviato tramite l’invio della relativa proposta ai membri del CdA, di norma da parte del presidente del CdA. Ai membri del CdA viene richiesta una risposta sotto due aspetti: 1. approvazione della modalità di deliberazione (o richiesta di una consultazione orale) e 2. approvazione, rifiuto o astensione in merito al contenuto della delibera. Si raccomanda di fissare un termine entro il quale i membri del CdA devono rispondere. È opportuno stabilire il termine in modo generale in un regolamento organizzativo, pur consentendo deroghe adeguate ai singoli casi. Per le questioni non urgenti dovrebbero essere sufficienti cinque giorni lavorativi. In mancanza di tale fissazione di un termine, si applica l’art. 5 cpv. 1 CO.
19 Ci si chiede come procedere qualora un membro del CdA non reagisca alla proposta. Se una proposta è stata notificata in modo dimostrabile a un membro del CdA tramite un canale usuale e tale membro del CdA non si esprime entro il termine fissato, ciò può essere interpretato come un consenso implicito alla modalità di deliberazione, poiché la legge prevede che debba essere richiesta una consultazione orale. Per quanto riguarda il contenuto della delibera, in caso di silenzio si deve presumere un’astensione (con le relative conseguenze per quanto riguarda i quorum di presenza e di delibera normalmente applicabili). È opportuno prevedere ciò già nella proposta. Anche dopo il raggiungimento della maggioranza richiesta, la delibera circolare rimane sospesa fino alla scadenza del termine, poiché un membro può ancora richiedere la deliberazione orale. Se un membro non si esprime, appare necessaria una constatazione formale della delibera da parte del presidente del CdA o del membro del CdA che ha inviato la proposta. Böckli consiglia quindi di sottoporre le delibere circolari all’approvazione nella seduta successiva.
20 Si raccomanda di disciplinare la procedura e i dettagli relativi all’adozione delle deliberazioni per iscritto in modo pratico e concreto in un regolamento organizzativo.
21 Nel corso della revisione del diritto delle società per azioni, le deliberazioni circolari per iscritto in forma elettronica sono state esplicitamente dichiarate ammissibili. Per elettronico si intende, ad esempio, lo scambio di e-mail o l’utilizzo di portali elettronici del consiglio di amministrazione. Anche le dichiarazioni tramite servizi di messaggistica come WhatsApp o Threema possono essere sufficienti a tal fine, purché l'espressione della volontà sia chiara e inequivocabile e i mittenti siano identificabili. Non è quindi necessaria la firma del membro del CdA sulla delibera circolare, a meno che ciò non sia previsto per iscritto dal CdA. Si può anche rinunciare a una firma elettronica qualificata o a una copia in formato PDF della proposta firmata. È ancora diffusa la pratica secondo cui ogni membro del CdA appone la propria firma sul documento della delibera circolare, lo scansiona e lo restituisce. A ciò non vi è nulla da obiettare. In relazione alle delibere circolari per via scritta, in particolare in forma elettronica, occorre osservare i requisiti di diritto del registro di commercio di cui all’art. 23 ORC. Ad esempio, per una delibera del consiglio di amministrazione adottata per via elettronica, ai fini del registro di commercio deve essere redatto un cosiddetto verbale di attestazione, che deve essere firmato da almeno un membro del consiglio di amministrazione con potere di rappresentanza. È opportuno che tale verbale contenga lo svolgimento della deliberazione scritta nonché il risultato della votazione.
22 Per quanto riguarda la combinazione non consentita tra deliberazione in seduta e delibera per corrispondenza, cfr. sopra N. 11.
IV. Redazione del verbale (cpv. 3)
23 A differenza dell’assemblea generale, il verbale del consiglio di amministrazione deve essere redatto come verbale di deliberazione (detto anche verbale di discussione). È richiesta una trascrizione in forma testuale. Le registrazioni video o audio non possono essere considerate verbali. Se nel verbale si fa riferimento diretto a documenti di approfondimento o a slide presentate, è opportuno allegarli al verbale. Nel caso di deliberazioni con atto pubblico, tuttavia, solo le deliberazioni sono oggetto dell’atto.
24 Il verbale della seduta deve riportare le deliberazioni adottate (compresi i risultati delle votazioni, se non all’unanimità) nonché gli argomenti e le posizioni essenziali espressi durante la seduta in forma sintetica. I membri del CdA possono tuttavia richiedere che singole loro dichiarazioni siano messe a verbale testualmente. La redazione dei verbali delle sedute del CdA è quindi molto impegnativa. Nella pratica è consigliabile la struttura 1. Situazione iniziale, 2. Deliberazione e 3. Delibera. Si raccomanda inoltre di formulare chiaramente le delibere come tali e di riportarle in evidenza graficamente, così come di indicare chiaramente le questioni in sospeso.
25 Per il resto, la legge non prevede requisiti chiari per il contenuto del verbale generale, indipendente dalla specifica questione trattata. A tal fine è possibile fare riferimento ai modelli di alcuni uffici del registro di commercio (ad es. del Cantone di Zurigo) o alla letteratura specialistica. Oltre alle deliberazioni e alle decisioni, sono essenziali la ragione sociale, la modalità o il luogo, la data, l’ora (inizio e fine) nonché i partecipanti e gli ospiti della seduta.
26 Il verbale deve infine essere firmato dal presidente e dal segretario della rispettiva riunione («wet ink» o in forma elettronica qualificata) non appena si sono accordati sul contenuto. Un’approvazione a posteriori del verbale da parte del CdA, come spesso previsto, non è giuridicamente necessaria, ma raccomandabile, poiché aumenta la presunzione di correttezza. Va inoltre osservato che la redazione del verbale è un obbligo del CdA in quanto organo.
27 Il verbalizzante è libero di utilizzare strumenti tecnici per il riconoscimento vocale o la sintesi automatizzata tramite intelligenza artificiale, ma rimane responsabile del contenuto, anche dal punto di vista penale.
V. Ulteriori indicazioni
28 Se una delibera del CdA comporta un fatto che viene iscritto nel registro di commercio, il verbale del CdA o un estratto dello stesso o una delibera circolare in originale devono essere presentati all’ufficio del registro di commercio come prova. Se una delibera è soggetta a registrazione, l’atto deve essere presentato come prova.
29 I casi in cui una delibera del consiglio di amministrazione deve essere redatta con atto pubblico sono disciplinati dalla legge (ad es. in caso di modifica dello statuto ai sensi dell’art. 647 CO). Le delibere del consiglio di amministrazione adottate in seduta virtuale o ibrida possono essere redatte con atto pubblico se esiste una trasmissione video e audio continua tra l’ufficiale pubblico e il presidente della seduta. Nella pratica, spesso si richiede che l’ufficiale pubblico si trovi nella stessa stanza del presidente. Le deliberazioni per via circolare possono essere autenticate pubblicamente se l’ufficiale pubblico partecipa personalmente al conteggio dei voti pervenuti e verifica l’organizzazione della procedura circolare. Il risultato della votazione e la dichiarazione che la delibera è stata approvata vengono poi riportati nell'atto pubblico (il cosiddetto verbale di constatazione). Nel caso di riunioni virtuali del consiglio di amministrazione, la conferma da parte del pubblico ufficiale, necessaria nell'ambito dell'aumento di capitale, che determinati documenti sono stati presentati ai membri del consiglio di amministrazione non dovrebbe comportare problemi significativi: i documenti possono essere redatti in duplice copia oppure se ne possono fare copie autenticate. Mentre il pubblico ufficiale ha davanti a sé gli originali, i membri del CdA dispongono di ulteriori originali o di copie autenticate e li mostrano alla telecamera per confermarne la presenza. Se invece la delibera viene adottata per via circolare, il requisito è soddisfatto solo se per le delibere del consiglio di amministrazione da autenticare nell’ambito di un aumento di capitale viene stabilita come sufficiente la presenza di un membro del consiglio di amministrazione; in caso contrario non è possibile rinunciare a una riunione (fisica o virtuale) del consiglio di amministrazione.
30 Se una delibera soggetta a autenticazione viene adottata in una riunione all’estero, ai fini dell’idoneità al deposito nel registro di commercio è innanzitutto necessaria una superautenticazione o un’apostille dell’atto. Inoltre, l’ufficio del registro di commercio può esigere la prova che la procedura di autenticazione straniera sia equivalente alla procedura di autenticazione pubblica in Svizzera e, a tal fine, richiedere una perizia e designare il perito.
31 I verbali del consiglio di amministrazione possono, in determinate circostanze, qualificarsi come dichiarazioni di volontà dei membri del consiglio di amministrazione presenti.
32 In particolare, in vista di procedimenti di responsabilità o di restituzione nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione, va sottolineato che i verbali del consiglio di amministrazione costituiscono mezzi di prova idonei (atto ai sensi dell’art. 177 CPC, ovvero atto pubblico ai sensi dell’art. 9 CC e dell’art. 179 CPC). Con essi è possibile dimostrare la diligenza. Di conseguenza, i membri del consiglio di amministrazione farebbero bene a farsi consegnare copie dei verbali.
33 Manca una disposizione analoga relativa alla redazione dei verbali nella gestione della Sagl, ma è comunque raccomandata. Nel caso della cooperativa, l'amministrazione è responsabile della tenuta dei propri verbali. La letteratura in materia, ma non la legge, fa riferimento all'art. 713 CO relativo al diritto delle società per azioni.
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