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- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
I. Presentazione della domanda
A. Caratteristiche
1 L'articolo 220 del Codice di procedura civile svizzero stabilisce che la presentazione della domanda è il momento decisivo per l'avvio del procedimento davanti al tribunale di prima istanza. Nel procedimento ordinario, la domanda è caratterizzata da una memoria scritta contenente almeno le conclusioni dell'attore e le relative motivazioni (art. 221 cpv. 1 CPC). La presentazione di un ricorso in procedura semplificata (art. 244 CPC) determina l'inizio del procedimento in virtù del riferimento di cui all'art. 219 CPC. Il CPC prevede anche diversi tipi di atti di avvio del procedimento. Nei procedimenti sommari, il procedimento viene avviato con un'istanza (art. 252, cpv. 1 CPC). Si possono citare anche l'istanza di conciliazione (art. 202 CPC) e la domanda congiunta o unilaterale di divorzio (art. 274 CPC). Tuttavia, questi atti non rientrano nell'art. 220 CPC, che si limita alle domande ai sensi degli artt. 221 e 244 CPC.
2 In quanto memoria scritta, il ricorso deve essere depositato su carta o per via elettronica e deve essere firmato (art. 130 commi 1 e 2 CPC). A differenza della procedura semplificata o sommaria (cfr. artt. 244 cpv. 1 e 252 cpv. 2 CPC), la procedura ordinaria non consente il deposito di una domanda orale dettata a verbale. Analogamente, una memoria depositata via fax o e-mail non soddisfa i requisiti formali del procedimento ordinario. Una domanda depositata in questa forma si considera non presentata, il che significa che non possono essere rispettati i termini. Se presentata in forma cartacea, la domanda deve essere consegnata alla Posta, alla cancelleria del tribunale o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (cfr. art. 143 cpv. 1 CPC). Un documento trasmesso in forma elettronica deve essere munito di firma elettronica qualificata ai sensi della Legge federale del 18 marzo 2016 sulle firme elettroniche (art. 130 cpv. 2 CPC). Per il resto, per quanto riguarda i requisiti formali, si applicano gli articoli 130 e seguenti del CPC.
3 Il progetto Justitia 4.0 avrà un impatto sulle procedure di presentazione delle domande come sopra descritto. Il progetto di legge sulle piattaforme di comunicazione elettronica in ambito giudiziario (P-LCPJ), che entrerà in vigore nel 2025, prevede la creazione di una o più piattaforme per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario (art. 1 cpv. 2 lett. a P-LCPJ). Il progetto introduce una serie di modifiche alle disposizioni del CPC relative alla forma dei documenti. In particolare, l'art. 128c cpv. 1 P-CPC stabilisce il principio dell'uso obbligatorio di una piattaforma di comunicazione elettronica per i tribunali e i rappresentanti professionali delle parti ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC. Il deposito di un'istanza su una piattaforma elettronica ai sensi della LCPJ diventerà quindi la modalità abituale di deposito di un'istanza in un procedimento ordinario (art. 130 P-CPC).
4 I requisiti relativi al contenuto della domanda sono stabiliti dall'articolo 221 CPC per i procedimenti ordinari e dagli articoli 244 e 252 CPC per i procedimenti sommari e semplificati. Si rimanda ai commenti su queste disposizioni.
5 Nella maggior parte dei casi, il regolare deposito di una domanda è subordinato al rispetto dei termini. In genere, se è stato esperito un tentativo di conciliazione, si tratta dei termini fissati nell'autorizzazione a procedere per la presentazione della domanda (art. 209, commi 3 e 4, CPC). In assenza di una procedura di conciliazione preventiva, i termini per agire possono derivare da un'altra legge, come l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale per gli artigiani e gli imprenditori (art. 961 cpv. 3 CC) o l'azione per l'estinzione di un debito (art. 83 cpv. 2 LP), ma anche dallo stesso CPC in caso di convalida di misure provvisorie (art. 263 CPC).
B. Trattamento da parte del tribunale
6 Il tribunale ha diverse opzioni quando riceve la domanda. Il tribunale ha un'ampia discrezionalità nella conduzione del procedimento, sebbene sia tenuto per legge a garantire una certa celerità (art. 124 cpv. 1 CPC).
7 Se l'atto introduttivo contiene un vizio di forma che può essere sanato, il giudice fissa un termine per la sua correzione (art. 132, cpv. 1, CPC). Ciò vale in particolare se il documento non è firmato o se manca un allegato come l'autorizzazione a procedere o la procura. Lo stesso vale per i documenti illeggibili, inadeguati, incomprensibili o prolissi (art. 132 cpv. 2 CPC). In alcune situazioni, in particolare quando manca una copia, il tribunale può eliminare il difetto a spese della persona che lo ha presentato (art. 131 CPC). Infine, va ricordato che una richiesta presentata in una forma non prevista dalla legge (ad esempio, via e-mail o fax) si considera non presentata, per cui in tal caso non c'è possibilità di rettificare il documento (supra n. 2). Nel caso in cui la domanda pervenuta al tribunale sia stata inviata per errore, l'art. 143 cpv. 1bis del Nuovo Codice di Procedura Civile, a partire dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2025, prevede che la domanda venga trasmessa d'ufficio al tribunale competente. In questo caso, l'art. 63 cpv. 1 del Nuovo Codice di Procedura Civile prevede che il procedimento si consideri avviato alla data del primo deposito dell'atto.
8 Al momento della ricezione della domanda, il principio di economia processuale impone al tribunale di effettuare un primo esame delle condizioni di ammissibilità. Di conseguenza, anche in questa fase del procedimento, il tribunale può emettere una decisione definitiva di irricevibilità (art. 236 cpv. 1 CPC). Al fine di limitare il rischio di violazione del diritto al contraddittorio, il tribunale può anche ordinare uno scambio di memorie scritte limitato al rispetto della condizione di ammissibilità in questione (art. 125 let. a CPC; infra n. 9). Va notato che alcune condizioni di ammissibilità non possono essere esaminate fino a quando il convenuto non è stato ascoltato. Ciò avviene in particolare quando la competenza per luogo non è data, ma il convenuto accetta tacitamente la competenza del giudice (art. 18 CPC). Lo stesso vale se la controversia è oggetto di una convenzione arbitrale (art. 61 lett. a CPC). Il convenuto può anche rinunciare espressamente o tacitamente alla procedura di conciliazione nella comparsa di risposta se l'importo della controversia supera i 100.000 franchi svizzeri (art. 199 cpv. 1 CPC). In ogni caso, il tribunale può scegliere di limitare il procedimento e la risposta alla questione dell'ammissibilità (art. 222 cpv. 3 cum 125 let. a CPC).
9 Se la domanda non appare inammissibile fin dall'inizio e se non è viziata da alcun vizio di forma, il tribunale emetterà le ordinanze di assunzione delle prove necessarie allo svolgimento del procedimento. Una volta depositata l'istanza, il tribunale può richiedere all'attore un anticipo sulle spese (art. 98 CPC). Il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato dal tribunale (art. 101 cpv. 1 CPC) e, se necessario, prorogato (art. 144 cpv. 2 CPC); il tribunale non prenderà in esame la causa se l'attore non ha adempiuto entro la scadenza di un ulteriore termine (art. 101 cpv. 3 CPC). L'art. 222 cpv. 1 del Codice di procedura civile svizzero prevede inoltre che il tribunale notifichi al convenuto la domanda e fissi un termine per la sua replica. La questione dell'ordine in cui il tribunale deve procedere è una questione a discrezione del tribunale. Salvo circostanze particolari, l'economia processuale richiede generalmente che l'anticipo delle spese sia versato prima che la domanda sia notificata alla controparte.
10 Per il resto, una volta depositata la domanda, il tribunale è responsabile della conduzione del procedimento (art. 124 cpv. 1 CPC). Può quindi emettere ordinanze per l'assunzione di prove al fine di semplificare il procedimento (art. 125 CPC). Ad esempio, il tribunale può dividere le cause (art. 125 lett. b CPC) o unire la domanda a un'altra causa già pendente (art. 125 lett. c CPC). Può anche limitare il procedimento a determinate questioni o istanze (art. 125 a CPC). In questa fase del procedimento, può essere saggio farlo se la domanda solleva una questione di ammissibilità o se contiene osservazioni secondarie che potrebbero richiedere molto tempo. A nostro avviso, nulla impedisce al tribunale di emettere tali ordinanze prima di ascoltare la controparte. Al contrario, il tribunale è guidato nella sua valutazione dall'economia processuale (art. 124 par. 1 CPC). A questo proposito, è opportuno procedere in questo modo quando è possibile evitare fasi procedurali significative, come nel caso del deposito della comparsa di risposta (cfr. art. 222 cpv. 3 CPC).
II. Gli effetti
A. Determinazione dell'importo della controversia e della procedura applicabile
11 La presentazione di una domanda ha una serie di conseguenze procedurali. Innanzitutto, il Tribunale federale ha affermato che la presentazione della domanda è il momento decisivo per il calcolo dell'importo in contestazione. Questo è il corollario dell'obbligo per il ricorrente di indicare l'importo in contestazione nella domanda (art. 221 cpv. s1 lett. c CPC). L'importo in contestazione viene calcolato secondo i principi stabiliti dagli articoli 91 e seguenti del Codice di procedura civile svizzero. Fatta salva la manifesta esagerazione o il disaccordo tra le parti su questo punto (art. 91 cpv. 2 CPC), l'importo in contestazione corrisponde a quello indicato dall'attore. È sulla base di tale importo che si determina il procedimento applicabile.
12 Da quanto precede si evince che il procedimento applicabile è determinato al momento della presentazione della domanda; è quindi da quel momento che si applicano le norme relative al procedimento ordinario. Di conseguenza, è possibile che l'attore riduca le proprie conclusioni una volta ottenuta l'autorizzazione a procedere; il procedimento applicabile viene quindi determinato sulla base delle conclusioni ridotte. Allo stesso modo, è possibile, nel ricorso, modificare per analogia gli argomenti che sono stati oggetto dell'autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 227 CPC, senza tener conto del requisito dell'identità del procedimento. La determinazione del procedimento applicabile è di competenza del tribunale, poiché si tratta di una condizione di ammissibilità che deve essere esaminata d'ufficio (art. 60 CPC). Il ricorrente non è tenuto a indicare il procedimento applicabile nella sua domanda. Al massimo, deve rispettare le formalità applicabili alla redazione di documenti nel procedimento in questione. In caso di dubbio sulla procedura applicabile, o su richiesta di una parte, il tribunale può stabilirla, a seconda delle circostanze, con un'ordinanza istruttoria, una decisione interlocutoria o una decisione definitiva (art. 219 CPC n. 10).
B. Litispendenza
13 L'art. 62 cpv. 1 CPC prevede che il procedimento sia avviato con il deposito della domanda di conciliazione, della domanda, dell'istanza o della domanda congiunta di divorzio. Ne consegue che nella maggior parte dei casi il deposito dell'istanza non ha l'effetto di creare una litispendenza, a condizione che si sia svolta una precedente procedura di conciliazione. Solo se la procedura di conciliazione è esclusa (art. 198 CPC), facoltativa (art. 199 cpv. 3 nCPC) o se le parti vi hanno rinunciato (art. 199 CPC), la presentazione della domanda coincide con il momento in cui sorge la controversia. In questi casi, spetta al giudice rilasciare alle parti un certificato di deposito della domanda giudiziale (art. 62 cpv. 2 CPC).
14 Si noti che, ai sensi dell'art. 65 CPC, è l'attore che deve proseguire il procedimento (Fortführungslast) dal momento in cui la domanda viene trasmessa al convenuto, non dal momento in cui la domanda viene depositata. La revoca dell'atto da quel momento in poi, in linea di principio, sarà passata in giudicato.
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