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ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- In breve
- I. Aspetti generali
- II. Nessun vuoto di responsabilità
- III. Responsabilità condivisa
- IV. Procedura di controllo
- V. Regime normativo
- VI. Questioni di responsabilità
- Bibliografia
In breve
Poiché sempre più spesso il trattamento dei dati personali viene effettuato non solo congiuntamente da diversi uffici federali, ma anche da enti cantonali o comunali o addirittura da privati, è necessario regolamentare in modo chiaro le responsabilità. L'art. 33 LPD autorizza il Consiglio federale a definire le responsabilità in queste costellazioni.
I. Aspetti generali
A. Storia
1 La disposizione precedente all'art. 16 aDSG è stata scissa con la revisione della protezione dei dati. L'art. 16 cpv. 1 aDSG, che disciplinava la responsabilità generale, è stato trasferito all'art. 5 lett. j. L'art. 16 cpv. 2 aDSG, che disciplinava la responsabilità in caso di coinvolgimento di più responsabili del trattamento, è stato trasferito all'art. 33 LPD.
B. Scopo della norma
2 L'art. 5 lett. j LPD definisce chi deve essere considerato "responsabile del trattamento dei dati" (cfr. OK-Hofmann sull'art. 5 lett. j LPD): il fattore di collegamento è l'autorità decisionale sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati. L'organo federale che detiene tale potere decisionale è determinato dalle rispettive leggi speciali che fungono da base giuridica per il trattamento dei dati.
3 Poiché sempre più spesso il trattamento dei dati personali non solo viene effettuato congiuntamente da diversi enti federali, ma le operazioni di trattamento dei dati che attraversano i livelli federali fanno anche parte della vita quotidiana e anche i privati possono accedere a stock di informazioni comuni, è necessario regolamentare chiaramente le responsabilità. Altrimenti, c'è il rischio che molte agenzie trattino i dati personali in questione, ma nessuno si senta responsabile.
II. Nessun vuoto di responsabilità
4 L'art. 33 LPD autorizza il Consiglio federale a disciplinare le responsabilità per il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e i relativi controlli nel caso in cui più organi federali o organi federali e terzi cantonali o privati siano coinvolti congiuntamente in operazioni di trattamento dei dati. Questa regolamentazione non avviene nella LPD, ma nella rispettiva legislazione speciale o nelle relative ordinanze di attuazione. L'art. 33 LPD, ad esempio, stabilisce esplicitamente che il Consiglio federale regola le procedure di controllo e la responsabilità per il trattamento congiunto dei dati personali.
III. Responsabilità condivisa
5 Per il trattamento congiunto dei dati personali sono ipotizzabili tre costellazioni:
Una legge speciale o un'ordinanza del Consiglio federale può attribuire la responsabilità esclusiva del trattamento comune dei dati a un organo federale (art. 5 lett. j LPD).
Da una legge speciale o da un'ordinanza si può evincere un rapporto di superiorità o di subordinazione nel trattamento congiunto dei dati, che si traduce in una responsabilità primaria e secondaria. Ne è un esempio il trattamento dei dati su commissione (art. 5 lett. k LPD).
Una legge o un'ordinanza speciale può determinare una responsabilità parallela per l'elaborazione congiunta dei dati (art. 33 LADP), che deve essere differenziata da una chiara divisione dei compiti nella legge o nell'ordinanza speciale.
IV. Procedura di controllo
6 Il concetto di procedura di controllo va inteso come supervisione del trattamento dei dati. Nella prima costellazione di responsabilità esclusiva, così come nel caso di chiara responsabilità principale e secondaria, vi è un controllo unilaterale del responsabile unico o del responsabile principale nei confronti di coloro che partecipano al trattamento congiunto dei dati. Nella seconda costellazione di responsabilità parallele per il trattamento congiunto dei dati, devono naturalmente essere stabilite procedure di controllo reciproche. I dettagli relativi alla portata, alle modalità e alla regolarità delle procedure di controllo devono essere disciplinati nella legge o nell'ordinanza speciale.
V. Regime normativo
7 Al trattamento congiunto di dati da parte di organi federali con organi cantonali e privati si applicano regimi normativi diversi. Agli organi federali si applicano le disposizioni speciali sul trattamento dei dati ai sensi degli artt. 33 e segg. Agli organi federali si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 30 e segg. della LPD. LPD e agli organi cantonali si applica il diritto cantonale. Anche in caso di trattamento congiunto dei dati, occorre sempre distinguere chiaramente quale attore è tenuto a rispettare gli obblighi.
VI. Questioni di responsabilità
8 La responsabilità degli organi federali, degli organi cantonali e dei privati è disciplinata da norme diverse: Per gli organi federali secondo la legge sulla responsabilità civile (VGG), per gli organi cantonali secondo le leggi cantonali sulla responsabilità civile e per i privati secondo il diritto civile. Non è chiaro in che misura una parte responsabile possa rispondere all'esterno per l'intero danno causato dal trattamento congiunto dei dati (cfr. responsabilità solidale). Inoltre, non è chiaro in che misura le violazioni di obblighi da parte di terzi possano essere imputate a un responsabile del trattamento sulla base dell'obbligo di controllo.
L'autrice fornisce la sua personale valutazione in questo commento.
Bibliografia
Mund Claudia, Kommentierung zu Art. 33 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Rudin Beat, Kommentierung zu Art. 5 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Ballenberger Sara, Kommentierung zu Art. 16 DSG, in: Maurer-Lambrou Urs/Blechta Gabor-Paul (Hrsg.), Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2014