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ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Considerazioni generali
- II. Nozione di assistenza giudiziaria di minor importanza e presupposto della necessità, art. 63 cpv. 1 AIMP
- III. Misure di piccola assistenza giudiziaria, art. 63 cpv. 2 AIMP
- IV. «Procedura in materia penale», art. 63 cpv. 3 AIMP
- V. Destinatari dell'assistenza giudiziaria minore, art. 63 cpv. 4 AIMP
- VI. Assistenza giudiziaria a discarico dell'imputato, art. 63 cpv. 5 AIMP
- Bibliografia
- I materiali
I. Considerazioni generali
A. Cronistoria della norma
1 L'art. 63 AIMP non ha subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore della legge. Nell'ambito della revisione dell'AIMP del 1995, gli esempi di misure di assistenza giudiziaria di cui al cpv. 2 sono stati ordinati e completati per riflettere meglio l'attività delle autorità eseguenti. Sono state espressamente menzionate alcune forme di assunzione di prove (cpv. 2 lett. b). La consegna di oggetti o valori patrimoniali ai fini della confisca o della restituzione, ora disciplinata dall'art. 74bis AIMP, è stata inserita nell'art. 63 cpv. 2 lett. d AIMP. Per motivi di sistematica, la consegna è stata spostata in un altro punto dell'AIMP (art. 20bis AIMP).
2 Il progetto di AIMP conteneva inoltre una norma che disciplinava in modo più preciso la protezione della sfera segreta, in particolare nei confronti di terzi (art. 61 P-AIMP). Probabilmente per questo motivo nel messaggio non è stato approfondito il presupposto della necessità dell'atto di assistenza giudiziaria (art. 63 cpv. 1 AIMP), sebbene l'interpretazione di questo concetto sia importante per la protezione della sfera privata delle persone interessate dall'assistenza giudiziaria. Nella versione della legge entrata in vigore non è possibile trovare l'art. 61 P-AIMP o una norma corrispondente. L'interpretazione del concetto di necessità dell'atto di assistenza giudiziaria è stata quindi lasciata alla giurisprudenza (cfr. principio di proporzionalità sotto N. 17 segg.).
B. Significato della norma e rapporto con altre disposizioni
3 L'art. 63 AIMP definisce il concetto di piccola assistenza giudiziaria (detta anche assistenza giudiziaria accessoria). Il cpv. 1 contiene anche un importante riferimento al principio della proporzionalità della misura di assistenza giudiziaria/prestazione di assistenza giudiziaria (cfr. N. 17 segg.).
4 L'art. 63 AIMP e l'intera terza parte dell'AIMP contengono solo poche indicazioni sulle misure concrete di assistenza giudiziaria. Gli atti processuali devono essere eseguiti secondo il diritto di procedura penale applicabile ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 AIMP. Le disposizioni più precise relative all'esecuzione delle misure concrete (ad es. audizioni, perquisizioni) si trovano quindi di norma nel CPP (autorità esecutiva: ministero pubblico) o nel DPA (autorità esecutiva: autorità amministrativa federale).
5 Alcune misure sono disciplinate in modo più dettagliato in altre disposizioni dell'AIMP e dell'OAIMP (ad es. notifiche, art. 68 segg. AIMP, art. 29 segg. OAIMP; consegna di mezzi di prova, art. 74 AIMP; sequestro e consegna ai fini della confisca o della restituzione, art. 74a AIMP, art. 33a OAIMP).
6 L'art. 75 AIMP precisa chi può presentare una richiesta di piccola assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 63 AIMP («le autorità competenti a perseguire le infrazioni o a decidere in altri procedimenti ai quali si applica la presente legge»).
7 Anche le autorità di polizia supreme della Confederazione e dei Cantoni possono, ai sensi dell'art. 75a AIMP, presentare in proprio nome richieste di piccola assistenza giudiziaria se si tratta di misure senza applicazione della coercizione processuale (art. 75a cpv. 2 lett. a AIMP, cfr. anche art. 35 OAIMP) e non si tratta della consegna di decisioni penali o di atti penali (art. 75a cpv. 2 lett. c AIMP). Tali casi rientrano sistematicamente nella cooperazione di polizia. Se l'autorità di polizia svizzera è invitata a prestare assistenza, questa viene fornita senza emanare una decisione finale (cfr. art. 35 OAIMP). La persona eventualmente interessata dalla misura non dispone di alcun mezzo di ricorso e non si applica il presupposto della doppia incriminabilità.
8 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 lett. a AIMP, l'assistenza giudiziaria limitata è prestata per il perseguimento di reati ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 AIMP, ossia nelle cause penali in cui, secondo il diritto dello Stato richiedente, può essere adito il giudice. L'art. 63 cpv. 3 lett. b-d AIMP precisa cosa si intende con questo e elenca esempi di procedimenti connessi a un procedimento penale in cui può essere prestata la piccola assistenza giudiziaria (misure amministrative contro un autore di reato, esecuzione di sentenze penali, grazia e risarcimento per detenzione ingiustificata).
II. Nozione di assistenza giudiziaria di minor importanza e presupposto della necessità, art. 63 cpv. 1 AIMP
A. Contenuto
9 L'art. 63 cpv. 1 AIMP disciplina la portata e lo scopo dell'assistenza giudiziaria di minor importanza.
1. Informazioni
10 La piccola assistenza giudiziaria può consistere, tra l'altro, nella trasmissione di informazioni già a disposizione delle autorità o che possono essere ottenute senza ricorso a misure coercitive. Tra queste figurano ad esempio le informazioni del casellario giudiziario o le informazioni sull'identità o sul soggiorno di una persona (cfr. anche art. 77 cpv. 2 AIMP). La trasmissione di tali informazioni non comporta di norma alcuna o solo una minima limitazione dei diritti fondamentali. Non rientra nella piccola assistenza giudiziaria la comunicazione di informazioni sul diritto penale o di procedura penale.
11 La trasmissione di determinati documenti e informazioni può avvenire anche nell'ambito della cooperazione di polizia di cui all'art. 75a AIMP (cfr. supra N. 7).
2. Atti processuali e altri atti ufficiali
12 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 AIMP, l'assistenza giudiziaria di minima consiste in atti processuali ammessi dal diritto svizzero. Sono ammesse diverse misure che non sono menzionate singolarmente nell'AIMP e alle quali si applica il diritto di procedura penale (cfr. anche art. 12 cpv. 1 AIMP). Si può trattare sia di misure coercitive (ad es. perquisizioni, cfr. art. 196 segg. e art. 241 segg. CPP) sia di atti non coercitivi (notifiche, cfr. art. 68 e art. 69 cpv. 2 AIMP; edizioni).
13 Nonostante questi elementi di diritto processuale penale, si presume che la procedura di assistenza giudiziaria in generale, e la procedura di assistenza giudiziaria di minor entità in particolare, siano di natura amministrativa, in cui le norme di diritto processuale penale si applicano solo all'esecuzione di misure di diritto processuale penale.
14 Non è ammissibile l'esecuzione di atti che sono ammessi secondo il diritto dello Stato richiedente o secondo un accordo internazionale e che non sono previsti dal diritto processuale penale svizzero.
15 Gli «altri atti d'ufficio» non sono stati definiti nell'AIMP. Ai sensi dell'art. 25 OAIMP, anche la sorveglianza di persone condannate con condizionale o liberate con la condizionale è considerata un atto d'ufficio. Per la definizione del concetto di «atto d'ufficio» è rilevante l'art. 271 CP. Questo articolo punisce l'esecuzione di atti per uno Stato straniero sul territorio svizzero senza autorizzazione, se tali atti sono destinati a un'autorità o a un funzionario. Ciò determina indirettamente quali atti di sovranità devono essere compiuti in via di assistenza giudiziaria in virtù dei principi di sovranità e territorialità.
B. Necessità per il procedimento estero
16 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 AIMP, le misure devono apparire necessarie per il procedimento all'estero o servire alla consegna del bene.
17 La necessità della piccola assistenza giudiziaria per il procedimento estero o per il recupero del bottino determina la portata dell'assistenza giudiziaria da prestare ed è considerata espressione del principio di proporzionalità. La misura richiesta deve essere innanzitutto idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto. In secondo luogo, deve sussistere un nesso sufficiente tra la misura e il procedimento penale estero (divieto di ricerca di prove non autorizzata/«fishing expeditions»).
18 Non è necessario che l'autorità richiedente abbia esaurito le proprie possibilità di acquisire prove (nessuna sussidiarietà dell'assistenza giudiziaria di minima come tale).
1. Nesso con il reato
19 Dalla richiesta di assistenza giudiziaria, in particolare dalla descrizione dei fatti allegata (cfr. art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP), deve risultare che esiste un nesso con il reato tra le misure richieste e il procedimento penale estero.
20 L'autorità richiedente deve essere assistita nell'accertamento dei fatti mediante l'assistenza giudiziaria. Per questo motivo non è necessario che essa esponga i fatti in modo completo e del tutto coerente già nella domanda di assistenza giudiziaria.
21 L'autorità svizzera richiesta è vincolata alla descrizione dei fatti contenuta nella richiesta, a meno che questi non siano «immediatamente smentiti da errori evidenti, lacune o contraddizioni». Si accorda grande fiducia al contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria e alle descrizioni dello Stato richiedente.
22 Sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità richiesta deve essere in grado di verificare la sussistenza della doppia incriminabilità, qualora siano state richieste misure coercitive ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 AIMP, e di verificare se si tratta di un reato per il quale è ammessa l'assistenza giudiziaria (cfr. in particolare l'art. 3 AIMP).
23 Il nesso con il reato è assente se le misure richieste «non hanno alcun nesso con il reato perseguito e sono manifestamente inadatte a far progredire l'indagine» e «non sono certamente rilevanti» per il procedimento all'estero. La potenziale rilevanza delle misure per il procedimento all'estero è in linea di principio sufficiente.
24 La valutazione delle prove, l'accertamento dei fatti e la decisione sulla colpevolezza dell'inquisito sono di competenza del tribunale straniero competente e non dell'autorità richiesta. Lo Stato richiesto non può «sostituire la valutazione dell'autorità incaricata dell'indagine con la propria (...)», poiché «(...) non dispone dei mezzi che gli consentirebbero di pronunciarsi sull'opportunità di determinate prove nel procedimento straniero». La decisione sulla necessità delle prove richieste ai fini del procedimento penale è quindi di norma lasciata allo Stato richiedente e viene messa in discussione solo in casi eccezionali.
2. Obblighi di collaborazione nella verifica della proporzionalità
25 La verifica dell'esistenza di un nesso tra le misure di assistenza giudiziaria richieste e il procedimento all'estero spetta in linea di principio allo Stato richiesto. Anche la persona interessata dalla misura di assistenza giudiziaria è tenuta a collaborare, in particolare in caso di indagini complesse e di materiale probatorio voluminoso, poiché l'autorità richiesta ha solo possibilità limitate di determinare quali elementi di prova siano irrilevanti per il procedimento nello Stato richiedente. Secondo il TF, l'obbligo di collaborazione deriva dall'art. 5 cpv. 3 Cost. (gli organi statali e i privati agiscono secondo le regole della buona fede).
26 La persona interessata deve formulare tempestivamente (già nella fase di esecuzione della richiesta) e motivare adeguatamente le obiezioni alla trasmissione delle prove. Essa è tenuta a «indicare chiaramente e precisamente in che misura i documenti e le informazioni da trasmettere esulano dall'ambito della richiesta o non presentano alcun interesse per il procedimento straniero». Le obiezioni non sufficientemente motivate possono essere considerate una contestazione inammissibile dei fatti e non vengono prese in considerazione.
27 Secondo il TPGA, la mancanza di conoscenza della lingua ufficiale non esonera l'interessato dai suoi obblighi di collaborazione. Se l'interessato non ha formulato obiezioni in primo grado, nonostante ne avesse la possibilità, non può farlo in sede di ricorso. Se non è stato possibile sollevare obiezioni in primo grado, l'interessato è tenuto a formularle in sede di ricorso.
28 L'obbligo di collaborazione dell'interessato non esonera tuttavia l'autorità esecutiva dall'obbligo di procedere a una selezione dei documenti sequestrati.
3. Divieto di eccesso
29 Lo Stato richiesto può concedere l'assistenza giudiziaria solo nella misura in cui è stata richiesta (divieto di eccesso).
30 Secondo la giurisprudenza, tuttavia, la richiesta di assistenza giudiziaria deve essere interpretata in modo generoso a favore dello Stato richiedente, al fine di evitare richieste supplementari e inutili ritardi. In base al principio di celerità e di assistenza giudiziaria, possono essere trasmessi anche elementi di prova che non presentano un nesso diretto con i fatti descritti nella richiesta di assistenza giudiziaria.
31 Il divieto di eccesso è inoltre attenuato dal fatto che le informazioni non direttamente rilevanti possono, in determinate circostanze, essere trasmesse in quanto potenzialmente a discarico.
III. Misure di piccola assistenza giudiziaria, art. 63 cpv. 2 AIMP
A. Informazioni generali
32 L'art. 63 cpv. 2 AIMP contiene un elenco non esaustivo degli atti di assistenza giudiziaria. Le notifiche, le perquisizioni, i sequestri, le audizioni, la consegna di atti, documenti, oggetti e valori patrimoniali ivi espressamente menzionati rientrano tra le misure frequenti dell'assistenza giudiziaria accessoria e sono previste anche nel processo penale nazionale.
33 Le misure più moderne di ricerca delle prove o le misure che entrano in gioco solo in casi transfrontalieri non sono menzionate nell'art. 63 AIMP. Alcune nuove misure di ricerca delle prove sono state parzialmente disciplinate in altri articoli dell'AIMP (sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, art. 18a AIMP; sorveglianza in tempo reale e trasmissione di dati relativi al traffico elettronico, art. 18b AIMP).
34 Altre misure figurano in accordi internazionali (ad es. l'audizione tramite videoconferenza, art. 9 ZP II EÜR; la conservazione immediata dei dati informatici, art. 29 CCC; la raccolta di dati relativi al traffico e ai contenuti in tempo reale, art. 33 segg. CCC; la consegna controllata, art. 18 ZP II EÜR; l'investigazione sotto copertura, art. 19 ZP II EÜR).
35 Rientrano nell'assistenza giudiziaria limitata anche l'osservazione transfrontaliera (art. 17 ZP II EÜR) e le squadre investigative comuni (art. 80dter segg. IRSG e art. 20 ZP II EÜR).
36 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 AIMP sono ammesse anche altre misure previste dal CPP, anche se non disciplinate dall'AIMP (ad es. la sorveglianza dei rapporti bancari, art. 284 segg. CPP, analisi del DNA, art. 255 segg. CPP, rilevamento segnaletico, campioni di scrittura e di voce, art. 260 segg. CPP). In base al principio di favore nel diritto dell'assistenza giudiziaria, le misure previste nell'AIMP e nel CPP sono ammissibili anche nell'ambito dell'assistenza giudiziaria contrattuale, se non sono state previste nel trattato concreto.
B. Notificazione di documenti (art. 63 cpv. 2 lett. a AIMP)
37 Per la notificazione di documenti non è necessario che sussista la condizione della doppia punibilità, poiché la misura è eseguita senza ricorso alla coercizione (cfr. art. 64 cpv. 1 AIMP).
38 Ulteriori norme relative alle notifiche, in particolare alle citazioni a comparire, figurano agli art. 68 e 69 AIMP. La persona che riceve una citazione a comparire non è tenuta a darvi seguito (art. 69 cpv. 1 AIMP).
39 Le citazioni a comparire che contengono minacce di misure coercitive non vengono notificate (art. 63 cpv. 2 AIMP). Le decisioni e i decreti penali sono atti di giudizio penale che devono essere notificati per via dell'assistenza giudiziaria.
40 Ad eccezione delle citazioni, gli atti possono essere notificati direttamente per posta alle persone che non sono perseguite nel procedimento estero (art. 30 cpv. 1 OAIMP). Tra i documenti ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 OAIMP figurano gli atti giudiziari e gli altri documenti del procedimento estero. La notifica diretta per posta di documenti in materia penale è ammessa in caso di contravvenzioni alle norme della circolazione stradale (art. 30 cpv. 2 OAIMP). La notifica diretta è ammessa anche se concordata tra la Svizzera e lo Stato estero in base al diritto internazionale (multilaterale o bilaterale). All'interno dell'Europa, determinati atti giudiziari possono essere notificati direttamente in base all'art. 52 cpv. 1 SDÜ.
C. Assunzione delle prove (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP)
1. In generale
41 L'art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP contiene un elenco non esaustivo delle misure di assistenza in materia di diritto probatorio. Come indicato sopra (N. 32 segg.), sono ammesse le misure di ricerca delle prove previste dal diritto processuale penale svizzero o da trattati multilaterali o bilaterali di assistenza giudiziaria. Di norma esse sono disposte in una decisione provvisoria.
42 Alcune misure di assunzione delle prove, in particolare la salvaguardia di mezzi di prova in pericolo, possono essere disposte come misure provvisorie ai sensi dell'art. 18 AIMP.
2. Audizioni
43 Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 AIMP, alle audizioni si applicano l'art. 142 segg. CPP (le norme generali) e le disposizioni che disciplinano l'audizione dell'imputato (art. 157 segg. CPP), del testimone (art. 162 segg. CPP) e della persona chiamata a fornire informazioni (art. 178 segg. CPP).
44 Il ruolo in cui la persona deve essere interrogata dovrebbe risultare, di norma, dalla richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. art. 28 AIMP). In caso di dubbi al riguardo o di contraddizioni evidenti nella richiesta di assistenza giudiziaria, è opportuno che lo Stato richiedente provveda a migliorare/integrare la richiesta ai sensi dell'art. 78 cpv. 3 o dell'art. 80o AIMP.
45 La persona interrogata gode dei diritti di non confessione previsti dal diritto svizzero (art. 9 AIMP). Si applicano inoltre i diritti di non confessione dello Stato richiedente (art. 65 cpv. 3 AIMP).
46 Ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 AIMP, la persona interrogata può rifiutarsi di testimoniare anche se, secondo il diritto dello Stato richiedente o dello Stato in cui risiede il testimone,
47 Su richiesta espressa dello Stato straniero, nell'audizione di testimoni e periti possono essere osservate particolari forme di conferma previste dal diritto dello Stato richiedente (art. 65 cpv. 1 lett. a AIMP). Ciò a condizione che siano compatibili con il diritto svizzero e non comportino svantaggi essenziali per le parti interessate (art. 65 cpv. 2 AIMP).
48 Come misura di piccola assistenza giudiziaria può essere presa in considerazione, tra l'altro, l'audizione classica di una persona in loco, ma anche sotto forma di videoconferenza (art. 144 CPP in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 1 AIMP, cfr. anche art. 9 ZP II EÜR).
49 L'audizione tramite videoconferenza è effettuata dall'autorità dello Stato richiedente secondo il proprio diritto, conformemente all'art. 9 cpv. 5 lett. c ZP II EÜR. In questo senso essa si differenzia dall'audizione classica in loco. L'autorità richiesta redige un verbale e deve intervenire se l'audizione viola i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto (art. 9 cpv. 5 lett. c e cpv. 6 ZP II EÜR).
50 Poiché l'autorità richiedente pone direttamente le domande e ottiene le informazioni immediatamente prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, secondo la giurisprudenzaM., devono essere soddisfatti i requisiti relativi alla presenza delle parti straniere nel procedimento ai sensi dell'art. 65a AIMP. Devono essere adottate le stesse misure cautelari che sarebbero necessarie in caso di presenza dell'autorità straniera in loco (ad es. l'obbligo dell'autorità richiesta di non utilizzare le informazioni prima che la procedura di assistenza giudiziaria sia definitivamente conclusa).
51 Secondo la dottrina prevalente, in Svizzera l'intercettazione telefonica nell'ambito dell'assistenza giudiziaria è considerata inammissibile, poiché non è disciplinata dal diritto processuale penale svizzero. Ciò nonostante sia prevista dall'art. 10 ZP II EÜR.
3. Perquisizioni
52 La perquisizione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria serve a trovare oggetti, documenti o valori patrimoniali che devono essere consegnati allo Stato richiedente come mezzi di prova o per essere confiscati o restituiti ai sensi degli articoli 74 e 74a dell'AIMP.
53 L'AIMP non contiene disposizioni particolari relative all'esecuzione della perquisizione. Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 AIMP si applicano le disposizioni generali relative alle perquisizioni e alle perquisizioni (art. 241 segg. CPP), alla perquisizione di case, appartamenti e locali non accessibili al pubblico (art. 244 segg. CPP) nonché alla perquisizione di registrazioni (art. 246 segg. CPP). CPP) e sulla perquisizione di registrazioni (art. 246 segg. CPP). Occorre inoltre osservare i requisiti generali delle misure di coercizione (art. 197 segg. CPP), in particolare i requisiti di proporzionalità della misura (art. 197 CPP).
54 L'art. 9, cap. 2, AIMP sottolinea che per la perquisizione di registrazioni si applicano per analogia le disposizioni pertinenti del CPP (art. 246-248 CPP). Non è raro che l'autorità richiesta abbia a che fare con una grande quantità di documenti. In tal caso può essere necessario procedere prima a una selezione sommaria e poi alla selezione vera e propria dei documenti o dei dati.
55 L'autorità richiesta seleziona gli elementi di prova che non sono rilevanti per il procedimento estero (cfr. supra N. 25 segg. e N. 29 segg.). La selezione può avvenire in base a determinate «parole chiave». È possibile ricorrere anche a persone che assistono l'autorità richiesta nell'effettuare la selezione (cfr. art. 65a AIMP). La persona che ha diritto di partecipare ai sensi dell'art. 80b AIMP non ha tuttavia il diritto di essere presente alla selezione.
56 L'art. 9a lett. b OAIMP precisa che in caso di perquisizioni domiciliari il proprietario o il locatario sono considerati persone personalmente e direttamente interessate ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 e dell'art. 80h AIMP. Di principio, quindi, è legittimata a ricorrere solo la persona che ha il controllo effettivo sui locali perquisiti.
57 Di rilevanza pratica nella procedura di assistenza giudiziaria è la possibilità di sigillare le registrazioni e gli oggetti ai sensi dell'articolo 248 CPP. La sigillatura ha lo scopo di impedire che l'autorità esecutiva venga a conoscenza di informazioni irrilevanti per il procedimento nello Stato richiedente.
58 È in parte controverso se solo l'effettivo titolare delle registrazioni abbia il diritto di sigillarle o anche altre persone che hanno un interesse giuridicamente protetto alle registrazioni. Si postula tuttavia che il diritto di sigillatura spetti, in determinate circostanze, anche ad altre persone interessate, anche se non sono legittimate a presentare ricorso ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP. Il TF ha lasciato aperta la questione se la sigillatura possa essere invocata non solo per tutelare il diritto di rifiutare la testimonianza a fini di segretezza, ma anche, ad esempio, per invocare ostacoli all'assistenza giudiziaria. gli ostacoli all'assistenza giudiziaria.
59 La decisione sulla rimozione dell'imposizione del sigillo spetta al tribunale cantonale competente in materia di misure coercitive (se l'autorità esecutiva è un'autorità cantonale o il Ministero pubblico della Confederazione) o alla Camera d'impugnazione del Tribunale penale federale (se la misura di assistenza giudiziaria è eseguita da un'autorità amministrativa federale).
60 La decisione relativa alla rimozione dei sigilli è trattata come decisione provvisoria del tribunale delle misure coercitive nella procedura di assistenza giudiziaria e non può essere impugnata con alcun rimedio penale.
61 Ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP, una decisione relativa alla rimozione dei sigilli da documenti non è in linea di principio impugnabile in modo autonomo, poiché la presa di conoscenza del contenuto delle registrazioni da parte dell'autorità esecutiva non comporta «un pregiudizio irreparabile»; l'eventuale pregiudizio sorge solo al momento della consegna delle registrazioni all'autorità richiedente e su di esso si decide solo nella decisione finale. La decisione relativa alla rimozione dei sigilli può quindi essere impugnata solo insieme alla decisione finale (cfr. art. 80e cpv. 1 AIMP).
62 Ai sensi dell'art. 76 lett. c AIMP, lo Stato che richiede la perquisizione deve allegare alla sua richiesta una conferma della ammissibilità della misura. Il mandato di perquisizione o di sequestro allegato alla richiesta è considerato una conferma sufficiente (art. 31 cpv. 2 OAIMP).
4. Sequestro di oggetti e valori patrimoniali
63 Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 AIMP, si applicano le norme di procedura penale relative al sequestro (art. 263 segg. CPP). Sono in questione il sequestro di oggetti e valori patrimoniali utilizzati come mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. anche art. 74 AIMP), il sequestro a scopo di confisca a titolo di garanzia e il sequestro a scopo di confisca del patrimonio (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) e il sequestro a scopo di restituzione alla persona lesa (art. 263 cpv. 1 lett. c CPP).
64 Secondo il TPF, la consegna a titolo di soddisfazione di pretese sostitutive (e anche il sequestro di valori patrimoniali a tale scopo) non è possibile nell'ambito della piccola assistenza giudiziaria. In tali casi è tuttavia possibile ricorrere all'assistenza giudiziaria in materia di esecuzione ai sensi dell'art. 94 segg. AIMP.
65 L'art. 33a OAIMP menziona la durata massima ammissibile del sequestro di oggetti o valori patrimoniali che devono essere consegnati in base a una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cfr. art. 74a cpv. 3 AIMP). Questi rimangono sequestrati fino a quando non è disponibile la decisione o lo Stato richiedente comunica che tale decisione non può più essere presa (in particolare a causa della prescrizione).
66 Tra le misure di assistenza giudiziaria più frequenti figura il blocco segreto dei conti, che non è disciplinato dalla legge. La base giuridica di questa misura è costituita dall'art. 80n AIMP e dall'art. 8 cpv. 2 LL-RVUS.
67 Il sequestro può durare a lungo nel caso dell'assistenza giudiziaria limitata ai sensi dell'art. 74a AIMP, poiché in linea di principio deve essere disponibile una decisione definitiva dello Stato richiedente (cfr. art. 74 cpv. 3 AIMP) oppure devono essere soddisfatti i presupposti per un cosiddetto early release.
68 La proporzionalità della durata del sequestro dipende dalle circostanze del caso concreto. Un sequestro della durata di uno o due anni è generalmente considerato proporzionato. In caso di misure di durata superiore, si tiene conto soprattutto della complessità del procedimento e dell'attività o dell'inattività dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta. Non è tuttavia possibile stabilire un limite preciso a partire dal quale un sequestro di durata superiore sarebbe sproporzionato.
5. Misure di sorveglianza segrete
69 Nel caso delle misure di sorveglianza, non è raro che, per motivi di tattica investigativa, sia necessario trasmettere le prove raccolte per i fini del procedimento estero già prima della conclusione del procedimento di assistenza giudiziaria (cfr. anche art. 80dbis AIMP, cosiddetta assistenza giudiziaria dinamica).
70 Tra le misure di piccola assistenza giudiziaria rientra, tra l'altro, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 18a cpv. 2 segg. AIMP). È fondamentalmente indiscusso che tali misure siano ammissibili nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. Oltre ai presupposti previsti dal diritto dell'assistenza giudiziaria, devono però essere soddisfatti cumulativamente i presupposti di cui agli art. 269 segg. CPP (cfr. art. 18a cpv. 4 AIMP).
71 L'art. 18b AIMP ha previsto la trasmissione di dati relativi al traffico elettronico. Con ciò non si intendono i dati relativi al contenuto, bensì altri dati raccolti in relazione alla sorveglianza. La possibilità di trasmettere anticipatamente dati di contenuto è quindi disciplinata dall'art. 80dbis AIMP.
72 La sorveglianza con apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 280 segg. CPP) è menzionata nell'AIMP all'art. 18b cpv. 1 lett. b AIMP. Tra gli strumenti di sorveglianza ai sensi dell'art. 280 CPP figurano ad esempio microspie, telecamere, localizzatori GPS e i metodi di sorveglianza di apparecchi elettronici (ad es. keylogger). È in parte controverso se l'art. 18b cpv. 1 lett. b AIMP costituisca una base legale sufficiente per ordinare tali misure nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria.
73 Le indagini sotto copertura e l'osservazione transfrontaliera nell'ambito della piccola assistenza giudiziaria non sono state previste nell'AIMP e sono quindi ammissibili solo se consentite da un trattato internazionale. L'indagine in incognito è quindi possibile in base all'art. 19 ZP II EÜR, mentre l'osservazione transfrontaliera è disciplinata dall'art. 17 ZP II EÜR, nonché nell'ambito della cooperazione di polizia dall'art. 40 SDÜ e da accordi con alcuni paesi europei.
D. Consegna di atti e documenti (art. 63 cpv. 2 lett. c AIMP)
74 L'art. 63 cpv. 2 lett. c AIMP si riferisce alla consegna a fini probatori (art. 74 cpv. 1 AIMP). L'art. 74 cpv. 1 AIMP disciplina gli aspetti supplementari della consegna dei mezzi di prova (tra l'altro i diritti dei terzi in buona fede, art. 71 cpv. 2 AIMP, e il rinvio della consegna, art. 74 cpv. 3 AIMP).
75 L'art. 63 cpv. 2 lett. c AIMP menziona solo gli atti e i documenti scritti. Tuttavia, possono essere consegnati anche altri mezzi di prova (oggetti, valori patrimoniali) (cfr. art. 74 cpv. 1 AIMP).
76 Può trattarsi di elementi di prova che si trovano già nelle mani dell'autorità richiesta o che possono essere ottenuti senza ricorso alla coercizione (ad es. atti, verbali di audizione provenienti da altri procedimenti). Sono tuttavia ammessi anche gli elementi di prova che l'autorità di esecuzione deve prima raccogliere (cfr. sopra art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP).
C. Consegna di oggetti o valori patrimoniali ai fini della confisca o della restituzione all'avente diritto (art. 63 cpv. 2 lett. d AIMP)
77 La consegna di oggetti o valori patrimoniali ai fini della confisca o della restituzione è disciplinata dall'art. 74a AIMP.
78 Esso precisa inoltre quali oggetti o valori patrimoniali possono essere restituiti (art. 74a cpv. 2 lett. a-c AIMP) nonché quando e a quali condizioni la restituzione può avvenire (art. 74a cpv. 3-7 AIMP).
IV. «Procedura in materia penale», art. 63 cpv. 3 AIMP
79 L'art. 63 cpv. 3 AIMP elenca esempi di procedimenti in «materia penale» ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 AIMP per i quali può essere concessa la piccola assistenza giudiziaria. Tra questi figurano il perseguimento di reati ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 AIMP (art. 63 cpv. 3 lett. a AIMP), le misure amministrative nei confronti di un autore di un reato (art. 63 cpv. 3 lett. b AIMP), l'esecuzione di sentenze penali, la grazia (art. 63 cpv. 3 lett. c AIMP) e la riparazione per detenzione ingiustificata (art. 63 cpv. 3 lett. d AIMP).
80 Non si tratta di un elenco esaustivo («in particolare»).
81 Il concetto di procedura in materia penale deve essere interpretato in senso ampio. Esso comprende anche le procedure strettamente connesse al procedimento penale. Nel determinare se si tratta di una procedura in materia penale, occorre tenere conto, in base al principio della cortesia giudiziaria, del fatto che nello Stato richiedente le procedure e le competenze delle autorità possono essere diverse da quelle vigenti in Svizzera.
V. Destinatari dell'assistenza giudiziaria minore, art. 63 cpv. 4 AIMP
82 L'assistenza giudiziaria minore in materia penale, come l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale in generale, è prestata fondamentalmente a Stati esteri.
83 L'art. 63 cpv. 4 AIMP contiene un'eccezione a questa regola. L'assistenza giudiziaria minore può essere prestata anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ulteriori eccezioni sono previste dall'art. 1 cpv. 3bis (assistenza giudiziaria a tribunali internazionali o ad altri organismi interstatali o sovrastatali con funzioni di polizia giudiziaria) e dal cpv. 3ter AIMP (finora, in base a questa norma: assistenza giudiziaria alla Procura europea). La regolamentazione della cooperazione con la Corte penale internazionale è contenuta in una legge separata.
VI. Assistenza giudiziaria a discarico dell'imputato, art. 63 cpv. 5 AIMP
84 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 5 AIMP, l'assistenza giudiziaria limitata può essere prestata in via eccezionale anche in presenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 3-5 AIMP, se è volta a discaricare l'imputato.
85 In casi complessi o in presenza di un materiale probatorio voluminoso, può essere difficile o impossibile per l'autorità richiesta valutare se l'assistenza giudiziaria da prestare sia effettivamente a discarico dell'inquisito. Un ulteriore problema è costituito dal fatto che l'assistenza giudiziaria da prestare può essere potenzialmente pregiudizievole per altre persone e che la trasmissione delle prove può eludere i motivi di esclusione di cui agli articoli 3-5 AIMP.
86 Sia nella giurisprudenza che nella dottrina si sottolinea che la disposizione deve essere applicata in modo restrittivo e che un effetto potenzialmente a discarico non è sufficiente. La prestazione dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 63 cpv. 5 AIMP deve essere possibile solo se la persona perseguita dà il suo consenso. L'effetto a discarico dell'assistenza giudiziaria deve essere negato se la persona perseguita si oppone espressamente alla prestazione dell'assistenza giudiziaria.
87 Secondo l'AIMP, la prestazione di assistenza giudiziaria limitata a fini di discarico della persona perseguita è ammessa in via eccezionale anche in alcune altre situazioni. Ai sensi dell'art. 64 cpv. 2 lett. a AIMP, in caso di tali misure non si applica il presupposto della doppia punibilità e, ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 AIMP, l'assistenza giudiziaria può essere prestata in tali casi anche se in Svizzera è pendente un procedimento contro la persona perseguita per lo stesso reato.
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