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LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Introduzione
- II. Ambito di applicazione sostanziale della Convenzione nell´ambito dell'assistenza giudiziaria locale
- III. Fonti giuridiche nell´assistenza giudiziaria
- IV. Obbligo di assistenza legale
- V. Principio del massimo accomodamento
- VI. Forme di trasmissione nell'assistenza giudiziaria
- VII. Strutturazione del principio della doppia incriminazione
- VIII. Superare la riserva fiscale
- IX. Mandato legislativo agli Stati contraenti
- Bibliografia
- I Materiali
I. Introduzione
1 L´art. 25 CPC riassume sotto il titolo "Principi generali dell´assistenza giudiziaria" varie disposizioni relative all´assistenza giudiziaria su scala ridotta nell'ambito di applicazione del CPC. In particolare, l'articolo contiene disposizioni riguardanti
l'ambito materiale di applicazione del TCC (cpv. 1),
le fonti giuridiche rilevanti nei procedimenti di assistenza giudiziaria (cpv. 4),
l'obbligo di fornire assistenza legale ai minori (cpv. 1),
il principio del massimo accomodamento (cpv. 1),
le possibili forme di trasmissione nei procedimenti di assistenza giudiziaria (par. 3),
l´organizzazione del principio della doppia incriminazione (cpv. 5) e la violazione della riserva fiscale (cpv. 6).
la violazione della riserva fiscale (cpv. 4).
2 Inoltre, l´art. 25 cpv. 2 CPC contiene un mandato legislativo agli Stati contraenti.
3 La CCC ha lo scopo di integrare i trattati e gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le parti contraenti (in particolare anche l'EUeR) e quindi di accelerare e semplificare le procedure di assistenza giudiziaria. La sua concezione come convenzione complementare ha un forte impatto sul contenuto normativo e sulla densità della regolamentazione relativa all'assistenza giudiziaria su piccola scala.
II. Ambito di applicazione sostanziale della Convenzione nell´ambito dell'assistenza giudiziaria locale
4 L´ambito di applicazione sostanziale del CCL in relazione all'assistenza reciproca locale è disciplinato dall´art. 25 cpv. 1 del CCL e presenta due fattori di collegamento alternativi: Da un lato, può essere collegato al reato oggetto di indagine ("reati relativi a sistemi e dati informatici") e, dall´altro, alle prove da raccogliere ("prove in formato elettronico").
A. Il reato come elemento di collegamento
5 Da un lato, l´ambito di applicazione materiale si applica se vi è il sospetto che sia stato commesso un reato di cui agli artt. 2-11 CPC. Dall´altro lato, il campo di applicazione materiale si applica ai reati commessi per mezzo di un sistema informatico, indipendentemente dal reato effettivamente commesso. Il reato di "sistema informatico" è definito all'art. 1 lett. a CPC come segue: "un dispositivo o un gruppo di dispositivi interconnessi o collegati che, singolarmente o in combinazione, eseguono un'elaborazione automatica di dati sulla base di un programma".
6 Nell´esame prima facie di questo campo di applicazione materiale da parte delle autorità di assistenza giudiziaria, si deve tenere conto in particolare di quanto segue: Alcuni elementi dell'ambito di applicazione materiale sono in linea di principio parte dei fatti giuridicamente rilevanti da chiarire nel contesto dell'indagine penale estera; in alcune circostanze, sono proprio questi punti che le misure probatorie richieste sono destinate a chiarire. Di conseguenza, non si devono porre requisiti elevati alla descrizione di questi elementi dei fatti.
B. Prove in formato elettronico come fattore di collegamento
7 Se nell´ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale devono essere raccolte prove che si presume siano in formato elettronico, il campo di applicazione materiale del CCC si applica indipendentemente dal reato oggetto di indagine. Le prove in formato elettronico possono essere, in particolare, dati.
III. Fonti giuridiche nell´assistenza giudiziaria
A. Disposizioni sull´assistenza giudiziaria
8 I procedimenti di assistenza giudiziaria nell'ambito del Codice penale sono disciplinati principalmente dai trattati internazionali in materia e dal Codice penale. Se questi trattati internazionali non disciplinano espressamente o implicitamente determinate questioni, si applicano le disposizioni nazionali (art. 25 cpv. 4 CPC). In Svizzera, l´AIMP e l'OAIMP sono autorevoli per l´assistenza giudiziaria in materia penale (art. 1 cpv. 1 AIMP). Il principio del favor rei - anch'esso sancito dall'art. 25 cpv. 1 CPC - stabilisce che le disposizioni nazionali si applicano anche se impongono requisiti meno severi all´assistenza giudiziaria. Di conseguenza, le disposizioni del Codice di procedura penale si applicano nei procedimenti di assistenza giudiziaria solo se rappresentano la norma più favorevole dal punto di vista dello Stato richiedente.
B. Diritto processuale sussidiario in Svizzera
9 Se le disposizioni sull'assistenza giudiziaria mancano di disposizioni procedurali pertinenti, il CPP e la PA si applicano mutatis mutandis nei procedimenti di assistenza giudiziaria in Svizzera. Il Codice di procedura penale svizzero fa fede nei procedimenti di assistenza giudiziaria se l´AIMP vi fa riferimento direttamente o in relazione ad atti processuali penali ai sensi dell´art. 63 e segg. AIMP. Negli altri casi, la PA funge da diritto processuale sussidiario.
IV. Obbligo di assistenza legale
10 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 CPC, lo Stato richiesto è obbligato, se sono soddisfatte tutte le condizioni per l´assistenza giudiziaria, a prestare l'assistenza giudiziaria minore se gli viene richiesta da una parte contraente. Tuttavia, tale obbligo non implica che lo Stato richiedente abbia lo status di parte o i rimedi legali nel contesto del procedimento di assistenza giudiziaria. Eventuali posizioni divergenti degli Stati in merito alla questione se le condizioni per l'assistenza giudiziaria in materia penale siano soddisfatte e se l'assistenza giudiziaria debba essere fornita devono essere risolte a livello diplomatico.
11 Nel caso dell'assistenza giudiziaria extracontrattuale in materia penale, non sussiste il diritto alla cooperazione intergovernativa in materia penale (cfr. art. 1 cpv. 4 AIMP).
V. Principio del massimo accomodamento
12 L'art. 25 cpv. 1 CCC obbliga lo Stato richiesto a soddisfare le richieste di assistenza reciproca nell´ambito di applicazione del CCC "nella misura più ampia possibile" (il cosiddetto principio della massima collaborazione).
13 Il principio del massimo accomodamento è un principio generalmente riconosciuto di assistenza giudiziaria in materia penale che non ha carattere meramente programmatico. Il principio include il già citato principio del favor rei. In pratica, il principio del favor rei si applica in tutti i procedimenti di assistenza giudiziaria, anche se non vi è alcun obbligo in tal senso ai sensi dei trattati internazionali. Esso stabilisce che il diritto nazionale non può rendere l'assistenza giudiziaria in materia penale più difficile di quanto non lo sia il diritto dei trattati internazionali, ma può renderla più facile.
14 Il principio del massimo accomodamento riguarda anche la portata dell'assistenza legale da fornire. Esso consente di interpretare generosamente le misure richieste in una domanda di assistenza giudiziaria e di consegnare all´autorità richiedente tutte le prove potenzialmente rilevanti per il procedimento penale straniero, anche se l´autorità richiedente non lo ha esplicitamente richiesto.
VI. Forme di trasmissione nell'assistenza giudiziaria
15 Secondo l´AIMP, le richieste di assistenza giudiziaria rivolte alla Svizzera devono essere generalmente inviate per iscritto all´Ufficio federale di giustizia. Tuttavia, diversi trattati europei consentono anche la comunicazione diretta tra gli organi giudiziari competenti (di solito le procure) e alternative alla corrispondenza scritta.
16 Nell´ambito di applicazione del Codice penale, l'art. 25 cpv. 3 del Codice penale autorizza l'uso di "mezzi di comunicazione rapidi, compresi il fax e la posta elettronica" in casi urgenti. Ciò si applica non solo alle richieste di assistenza giudiziaria, ma a tutta l'assistenza giudiziaria. Lo scopo di questa disposizione è quello di accelerare i procedimenti di assistenza giudiziaria e, in particolare, di consentire una rapida acquisizione delle prove per contrastare il rischio di perdita delle stesse. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto su esplicita richiesta dello Stato richiesto.
17 L´urgenza temporale è data se esiste il rischio di perdita di prove con la trasmissione in forma scritta. Ciò vale in particolare se i dati devono essere raccolti ai fini dell'assistenza giudiziaria.
18 Non esiste un numerus clausus per quanto riguarda i mezzi di comunicazione che possono essere utilizzati. In pratica, vengono utilizzati in particolare la posta elettronica, il fax e le piattaforme di file-sharing statali. Tuttavia, le richieste di assistenza legale possono essere presentate anche per telefono.
19 I relativi standard di sicurezza e di autenticazione derivano dagli ordinamenti giuridici nazionali o dalle linee guida e dalla prassi delle autorità competenti.
VII. Strutturazione del principio della doppia incriminazione
20 L'art. 25 cpv. 5 CPC disciplina l´organizzazione del principio della doppia incriminazione.
A. Principio della doppia incriminazione
21 La doppia incriminazione è un principio classico della cooperazione internazionale. Esso stabilisce che l'assistenza giudiziaria in materia penale è concessa solo per i reati punibili secondo la legge dello Stato richiedente e di quello richiesto. Il principio della doppia incriminazione fa parte dell'ordine pubblico svizzero ed è stato garantito di conseguenza in tutti i trattati bilaterali e (tramite riserve) nelle convenzioni multilaterali di assistenza giudiziaria, anche per quanto riguarda il campo di applicazione del CCC.
B. Principio della doppia incriminazione nell´ambito di applicazione del CPC
22 Se le misure che richiedono coercizione procedurale devono essere applicate nel contesto di un procedimento di assistenza giudiziaria, il principio della doppia incriminazione si applica all´ambito di applicazione del CCC. Tuttavia, esistono anche delle eccezioni a questo principio.
23 In base ai principi generali, la responsabilità penale ai sensi della legge dello Stato richiedente - anch´essa rientrante nell´ambito di applicazione della Convenzione - non deve essere esaminata in linea di principio nei procedimenti di assistenza giudiziaria, fatti salvi i casi di evidente abuso.
24 Per quanto riguarda la questione della doppia incriminazione ai sensi del diritto svizzero, l´autorità di esecuzione esamina se l´insieme dei fatti descritti nella richiesta di assistenza giudiziaria possa essere prima facie ricondotto a una disposizione penale svizzera. L'art. 25 cpv. 5 CCC stabilisce, da un lato, che è sufficiente che i fatti descritti nella richiesta di assistenza giudiziaria siano riconducibili a un´unica fattispecie di reato ai sensi del diritto svizzero - non è necessario esaminare ulteriormente se possano essere soddisfatte anche altre fattispecie di reato. D´altra parte, stabilisce che la doppia incriminazione non richiede norme penali identiche nello Stato richiedente e in quello richiesto. Di conseguenza, il contenuto del cpv. 5 corrisponde già alla pratica corrente in Svizzera.
VIII. Superare la riserva fiscale
25 Tradizionalmente, numerose fonti del diritto - sia nazionali che internazionali - contengono una cosiddetta riserva fiscale. Ad esempio, l´art. 3 cpv. 3 dell'AIMP stabilisce che l'assistenza legale accessoria nei procedimenti per evasione fiscale è esclusa in linea di principio.
26 La seconda frase dell´art. 25 cpv. 4 CPC ha lo scopo di garantire che eventuali riserve fiscali non ostacolino l'assistenza giudiziaria nell'ambito di applicazione del CPC se sono in corso indagini per reati ai sensi degli artt. 2-11 CPC. Poiché i reati descritti nell'art. 2-11 del Codice penale non sono reati fiscali, è probabile che la rilevanza pratica di questa disposizione sia piuttosto limitata. Nel migliore dei casi, si potrebbero considerare delle costellazioni di concorso ideale: l´autore del reato commette sia un reato fiscale non ammissibile all'assistenza legale sia un reato penale ai sensi dell'art. 2-11 CCC con un unico atto o con un atto uniforme e collegato. In questo caso, la riserva fiscale sarebbe sempre violata.
IX. Mandato legislativo agli Stati contraenti
A. Generale
27 L´art. 25 cpv. 2 del CDC obbliga gli Stati contraenti a garantire, nell´organizzazione dei loro sistemi giuridici nazionali, l´esistenza di strumenti nazionali per l´attuazione delle disposizioni degli artt. 27-35 del CDC. Questa norma rappresenta quindi in primo luogo un cosiddetto mandato legislativo di diritto internazionale.
28 L´obbligo è fondamentalmente rivolto al legislatore e richiede allo Stato parte di agire attivamente - se il diritto interno non soddisfa (ancora) i requisiti. Gli Stati parte che dispongono già degli strumenti giuridici necessari non sono tenuti ad adottare misure legislative.
B. Attuazione in Svizzera
29 Come intendiamo qui, le disposizioni degli artt. 27-35 CDC sono generalmente da considerarsi autoesecutive. Per quanto riguarda la loro applicabilità ed esecutività a livello nazionale, il legislatore ha ravvisato la necessità di intervenire solo per quanto riguarda gli artt. 30 e 33 del TUB.
30 Per attuare l'art. 30 CCC (divulgazione immediata di dati sul traffico protetti) e l'art. 33 CCC (assistenza legale nella raccolta di dati sul traffico in tempo reale), l´art. 18b AIMP è stato inserito nella legge con la nota marginale "Dati elettronici" dal decreto federale del 18 marzo 2011.
Bibliografia
Böhi Simon, Kommentierung zu Art. 18b IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Dangubic Miro, Parteistellung und Parteirechte bei der rechtshilfeweisen Herausgabe von Kontoinformationen, forumpoenale 2018, S. 112–117.
Dangubic Miro/Clerc Yves, Art. 80dbis – ein Überblick, forumpoenale 2022, S. 287–292.
Donatsch Andreas/Heimgartner Stefan/Meyer Frank/Simonek Madeleine, Internationale Rechtshilfe, 2. Aufl., Zürich et al. 2015.
Donatsch Andreas/Godenzi Gunhild/Tag Brigitte, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 10. Aufl., Zürich 2022.
Garré Roy, Kommentierung zu Art. 35 IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Graf Damian K., in: Ackermann Jürg-Beat (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, 2. Aufl., Bern 2021.
Graf Damian K., Kommentierung zu Art. 32 CCC, in: Graf Damian K. (Hrsg.), Onlinekommentar, Übereinkommen über die Cyberkriminalität (Cybercrime Convention), abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/ccc32, besucht am 21.11.2023.
Heimgartner Stefan, Kommentierung zu Art. 64 IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Heimgartner Stefan/Niggli Marcel Alexander, Kommentierung zu Einführung IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Kocher Martin, Kommentierung zu Art. 3 IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Popp Peter, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel et al. 2001.
I Materiali
Botschaft über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Cyberkriminalität vom 18.6.2010, BBl 2010 4697 ff., abrufbar unter https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2010/4697.pdf, besucht am 21.10.2023 (zit. Botschaft 2010).
Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, European Treaty Series – No. 185, Budapest, 23.XI.2001, abrufbar unter https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce5b, besucht am 21.10.2023 (zit. Explanatory Report).