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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Confronto tra le leggi
- III. Significato della disposizione e contenuto della stessa
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 La Legge federale sull'elezione dei membri del Consiglio nazionale del 21 dicembre 1850 conteneva già disposizioni sull'annuncio delle elezioni e sulla pubblicazione dei risultati elettorali. La successiva legge federale sulle elezioni del Consiglio nazionale del 14 febbraio 1919, invece, non conteneva più disposizioni di questo tipo. Il Consiglio federale emanò norme sulla notifica delle elezioni, sul trattamento delle schede elettorali e sulla pubblicazione dei risultati elettorali nell'ordinanza di attuazione della legge federale sulle elezioni del Consiglio nazionale dell'8 luglio 1919.
2 Con la creazione della Legge federale sui diritti politici nel 1976, le disposizioni relative alla notifica delle schede elettorali e alla pubblicazione dei risultati delle elezioni, precedentemente contenute nell'Ordinanza di attuazione, sono state incorporate nella LDP e hanno quindi riacquistato valore legale. La nuova disposizione della LDP corrispondeva nella sostanza alla relativa disposizione dell'ordinanza di attuazione. L'art. 52 LDP nella versione del 17 dicembre 1976 prevedeva che, dopo la determinazione dei risultati, il governo cantonale notificasse immediatamente per iscritto ai candidati eletti la loro elezione e informasse il Consiglio federale dei nomi dei candidati eletti (cpv. 1) e che il governo cantonale pubblicasse i risultati di tutti i candidati nel bollettino ufficiale cantonale con riferimento alla possibilità di ricorso (cpv. 2).
3 Dall'entrata in vigore della LDP nel 1978, l'art. 52 LDP ha subito diverse modifiche:
Nel 1986, la disposizione è stata integrata con un nuovo cpv. 3 (frase 1). In base ad esso, i risultati delle elezioni generali, suppletive e parziali - oltre alla pubblicazione nei bollettini ufficiali cantonali (art. 52 cpv. 2) - devono essere pubblicati nel Foglio federale. È vero che i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale erano già pubblicati nel Foglio federale prima del 1986. Poiché in precedenza questa prassi non era stata espressamente disciplinata in alcun decreto, si è provveduto a rimediare su richiesta del Consiglio federale.
Nel 1993, il legislatore ha aggiunto un nuovo cpv. 4 all'art. 52 LDP, obbligando i Cantoni a trasmettere i rispettivi protocolli elettorali alla Cancelleria federale subito dopo la scadenza del termine di ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 2 LDP e a inviare le schede elettorali al luogo indicato dalla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso. Inoltre, nel cpv. 2 il legislatore ha sostituito il termine "governo cantonale" con "cantone".
Nel 2003, il cpv. 2 è stato rivisto nel senso che i Cantoni devono pubblicare i risultati delle elezioni nel bollettino ufficiale cantonale entro otto giorni dal giorno delle elezioni. A causa della possibilità di presentare ricorsi elettorali al Tribunale federale introdotta con la riforma giudiziaria della Costituzione federale (art. 189 cpv. 1 lett. f Cost.), il legislatore temeva che un'eventuale "ondata organizzata di ricorsi elettorali" potesse ostacolare il tempestivo avvio dei lavori parlamentari in modo "contrario alla democrazia". Il legislatore ha quindi dovuto adottare misure per rendere impossibile tale "frustrazione". Ciò includeva la fissazione di un limite di tempo per la pubblicazione ufficiale dei risultati cantonali. Il termine di otto giorni era già stato disposto dal Consiglio federale nel 1991 con una lettera circolare.
Nel 2004, nell'ambito della promulgazione della Legge sulle pubblicazioni, il cpv. 3 è stato integrato con una nuova frase 2: secondo questa frase, la pubblicazione dei risultati elettorali nel Foglio federale deve avvenire anche nella versione elettronica nella formulazione. Questa precisazione si è resa necessaria perché l'art. 16 cpv. 3 LPubb, come modificato il 18 giugno 2004, prevedeva che i dati personali nella versione elettronica del Foglio federale fossero pubblicati in forma anonima. Tuttavia, l'anonimizzazione dei risultati elettorali sarebbe contraria all'interesse pubblico del corretto svolgimento delle elezioni.
II. Confronto tra le leggi
4 La maggior parte dei Cantoni prevede norme sulla pubblicazione dei risultati elettorali nei propri decreti elettorali parlamentari. I risultati elettorali definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale cantonale dall'organo competente, di solito l'autorità elettorale. I risultati provvisori delle elezioni vengono pubblicati su Internet, sui media o tramite avviso pubblico la domenica delle elezioni. I Cantoni che non hanno un proprio regolamento sulla pubblicazione dei risultati elettorali fanno riferimento alle disposizioni della LDP per analogia.
5 Come per le elezioni del Consiglio nazionale, l'autorità elettorale notifica ai candidati eletti la loro elezione alle elezioni parlamentari cantonali. Alcuni Cantoni stabiliscono che l'autorità elettorale deve anche fare riferimento alle disposizioni sulla ricusazione e sull'incompatibilità nell'avviso di elezione e fornire informazioni sui rimedi legali.
III. Significato della disposizione e contenuto della stessa
6 L'art. 52 LDP disciplina la notifica delle elezioni (cpv. 1), la pubblicazione dei risultati elettorali (cpv. 2 e 3), i protocolli elettorali (cpv. 4 frase 1) e il trattamento delle schede elettorali (cpv. 4 frase 2). Le norme sulla comunicazione e la pubblicazione dei risultati elettorali sono di importanza centrale per una democrazia, in quanto rappresentano un elemento indispensabile del principio di pubblicità delle elezioni, che deriva dal principio della libertà di elezione e di voto degli elettori (art. 34 Cost.). Il principio di pubblicità delle elezioni richiede che tutte le fasi essenziali di un'elezione siano soggette a controllo pubblico. Per garantire che i risultati delle elezioni possano essere controllati dal pubblico, devono essere pubblicati.
7 Le disposizioni dell'art. 52 LDP stabiliscono solo regole rudimentali per quanto riguarda la procedura di determinazione e pubblicazione dei risultati elettorali. La procedura è specificata sia nell'ODP che nella rispettiva circolare del Consiglio federale. Per motivi di chiarezza, anche queste disposizioni saranno discusse di seguito.
A. Cpv. 1: notifica delle elezioni
8 Dopo la chiusura delle votazioni, gli uffici competenti dei Cantoni (autorità comunali, distrettuali o provinciali) devono determinare i risultati elettorali "in modo rapido e preciso" e trasmetterli alla Cancelleria cantonale dello Stato o all'Ufficio centrale cantonale (Ufficio elettorale cantonale). L'ufficio elettorale cantonale trasmette a sua volta il risultato elettorale provvisorio per via elettronica alla Cancelleria federale e all'Ufficio federale di statistica utilizzando i moduli 2, 4 e 5 in conformità all'Allegato 2 ODP. Una copia non firmata del verbale degli uffici elettorali (moduli 4 e 5) viene inviata per posta alla Cancelleria federale. La trasmissione avviene immediatamente, ossia prima della scadenza del termine di ricorso. La Cancelleria federale viene informata dei nomi dei candidati eletti e non eletti all'attenzione del Consiglio federale utilizzando il modulo 5 in conformità all'Allegato 2 ODP (art. 13 cpv. 2 ODP).
9 Sulla base del risultato elettorale provvisorio, i governi cantonali notificano per iscritto ai rappresentanti eletti la loro elezione (art. 13 cpv. 2 ODP). Tale notifica è denominata notifica elettorale. I governi cantonali sono tenuti a notificare agli eletti la loro elezione senza indugio.
10 La notifica di elezione non ha alcun effetto giuridico. Essa costituisce semplicemente una notifica dei risultati elettorali provvisoriamente determinati agli eletti da parte del rispettivo governo cantonale. Non va quindi confusa con la "conferma dell'elezione da parte del governo cantonale" ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LDP, che il membro eletto del Consiglio nazionale deve presentare alla riunione costitutiva del Consiglio nazionale e che può essere emessa solo se non è stato presentato alcun ricorso a livello cantonale o federale o se è stato determinato l'esito del procedimento giudiziario federale.
11 Per completezza, va detto che la notifica dell'elezione non coincide con l'entrata in carica del membro del Consiglio nazionale. Il neoeletto membro del Consiglio nazionale entra in carica solo al momento del giuramento (art. 3 cpv. 1 LParl). Per questo motivo, l'immunità costituzionalmente garantita dei membri del Consiglio nazionale, ad esempio, entra in vigore - salvo eccezioni - solo dal momento dell'assunzione della carica (art. 162 Cost.). Tuttavia, un deputato può beneficiare della "portata pre-effettiva" del principio del libero mandato per il periodo che intercorre tra l'elezione e l'assunzione della carica.
B. Cpv. 2: Pubblicazione dei risultati elettorali nel bollettino ufficiale del Cantone
12 L'ufficio elettorale cantonale redige un verbale dei risultati elettorali in duplice copia (art. 12 cpv. 1 ODP in combinazione con il modulo 5 secondo l'allegato 2 ODP). Il verbale deve elencare i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista in base ai voti ricevuti e includere i dati personali corrispondenti (nome e cognome, anno di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza e professione) (art. 12 cpv. 2 ODP). Il governo cantonale deve pubblicare questo protocollo elettorale nel bollettino ufficiale cantonale immediatamente, ma al più tardi entro otto giorni dal giorno delle elezioni (art. 52 cpv. 2 LDP in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1 frase 1 ODP).
13 La pubblicazione nel Bollettino ufficiale cantonale deve contenere un riferimento obbligatorio alla possibilità di ricorso ai sensi dell'art. 77 LDP. Il termine assoluto per la presentazione di un reclamo elettorale decorre dalla pubblicazione del risultato elettorale nel bollettino ufficiale cantonale (cfr. art. 77 cpv. 2 LDP).
C. Cpv. 3: Pubblicazione dei risultati elettorali sul Foglio federale
14 I risultati delle elezioni generali, suppletive e parziali sono pubblicati non solo nel Foglio ufficiale cantonale (art. 52 cpv. 2 CPDP), ma anche nel Foglio federale (art. 52 cpv. 3 frase 1 LDP). La pubblicazione nel Foglio federale avviene sia nella versione stampata (art. 16 LPubb) sia nella versione elettronica autorevole (piattaforma di pubblicazione; art. 15 LPubb).
15 Contrariamente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati (art. 16b LPubb), i risultati sono pubblicati integralmente (art. 52 cpv. 3 frase 2 LDP). Il legislatore chiarisce quindi che i risultati devono sempre essere pubblicati in forma non anonima. Questa disposizione è stata introdotta dal legislatore nel 2004, poiché l'art. 16 cpv. 3 LPubb. modificato il 18 giugno 2004 prevedeva la pubblicazione di dati personali in forma anonima nel Foglio federale elettronico. Senza l'eccezione di cui all'art. 52 cpv. 3 frase 2 LDP, i risultati elettorali sarebbero stati pubblicati senza i nomi dei candidati in particolare. Tuttavia, ciò avrebbe reso assurda la pubblicazione dei risultati elettorali. Nel suo messaggio sull'introduzione dell'esenzione, il Consiglio federale ha giustamente affermato che "nella pubblicazione delle liste e dei risultati elettorali delle elezioni del Consiglio nazionale [...] l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle elezioni [prevale] sulle pretese di tutela della privacy. Deve essere possibile verificare l'esatta attribuzione di tutti i voti e quindi l'identità di tutti i candidati che hanno cumulato voti".
16 Dal 2016, la versione elettronica del Foglio federale è la versione autorevole (art. 15 cpv. 2 LPubb). Da allora, anche le pubblicazioni nella versione elettronica possono contenere dati personali (art. 16b cpv. 1 LPubb.). I dati personali che richiedono una protezione speciale ai sensi dell'art. 3 lett. c LPD non possono più essere accessibili al pubblico e non possono contenere più informazioni di quelle necessarie per il loro scopo; ciò include in particolare le attività ideologiche, politiche o sindacali di una persona (art. 3 lett. c par. 1 LPD). Tuttavia, questa norma non si applica alla pubblicazione dei risultati elettorali. È nell'interesse pubblico che i risultati elettorali siano accessibili anche successivamente e quindi verificabili.
D. Cpv. 4: Protocollo elettorale e schede elettorali
17 Dopo la scadenza del termine di ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 2 LDP, i governi cantonali trasmettono immediatamente il protocollo elettorale alla Cancelleria federale o al Consiglio federale (art. 52 cpv. 4 frase 1 LDP). Il protocollo elettorale è il modulo 5 in conformità all'Allegato 2 ODP. Deve essere firmato dal comitato esecutivo dell'ufficio elettorale cantonale e presentato in originale. I governi cantonali devono inoltre allegare al protocollo elettorale una copia del bollettino ufficiale pertinente e gli eventuali reclami ricevuti, nonché le loro dichiarazioni (art. 14 cpv. 1 ODP).
18 Ai sensi dell'art. 52 cpv. 4 frase 2 LDP, le schede elettorali devono essere inviate al luogo indicato dalla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso. L'art. 14 cpv. 2 ODP designa l'Ufficio federale di statistica come luogo di ricezione delle schede elettorali. All'Ufficio federale di statistica devono essere inviate non solo le schede elettorali, ma anche i moduli da 1 a 4 secondo l'Allegato 2 ODP (art. 14 cpv. 2 ODP). Tuttavia, la prassi attuale si discosta da questa norma: Infatti, l'Ufficio federale di statistica accetta i risultati elettorali dei Cantoni in forma elettronica, per cui non è necessario trasmettere il materiale elettorale fisico ai sensi dell'art. 52 cpv. 4 frase 2 LDP e dell'art. 14 cpv. 2 ODP. I Cantoni devono conservare il materiale elettorale in modo sicuro fino a quando non riceveranno dall'Ufficio federale la notifica di poterlo smaltire. Se al momento della notifica all'Ufficio federale sono ancora in corso reclami o procedimenti penali relativi alle elezioni, i Cantoni sono tenuti a conservare il materiale elettorale fino alla definizione del procedimento. Tuttavia, i moduli di candidatura per le elezioni con i firmatari o il comitato esecutivo del partito cantonale devono essere conservati per l'intero mandato del Consiglio nazionale, in quanto necessari per eventuali elezioni suppletive ai sensi dell'art. 56 della LDP.
19 Poiché l'art. 52 cpv. 4 frase 2 LDP non corrisponde più alla prassi giuridica attuale, questa disposizione dovrà essere rivista nella prossima revisione della LDP.
Desidero ringraziare Benjamin Böhler, BLaw, assistente presso il Centro per la democrazia di Aarau, per l'assistenza nella ricerca del materiale e i suoi preziosi commenti, nonché Janis Denzler, BLaw, assistente presso il Centro per la democrazia di Aarau, per la revisione critica del testo e i suoi preziosi commenti.
Bibliografia
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Krause José, Die Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) im Bereich der politischen Rechte, Insbesondere mit Blick auf Probleme bei der Beschwerde in eidgenössischen Stimmrechtssachen, Diss. Zürich 2017, Zürich 2017.
Lammers Guillaume, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand, Constitution fédérale, Basel 2021.
Markić Luka, Das kantonale Rechtsschutzverfahren im Rahmen der politischen Rechte, Diss. Zürich 2021, Zürich 2022 (zit. Markić, Rechtsschutzverfahren).
Markić Luka, Die elektronische Stimmabgabe im Lichte des Prinzips der Öffentlichkeit, E-Voting im Spannungsverhältnis zwischen dem Ruf nach mehr digitaler Demokratie und der Wahl- und Abstimmungsfreiheit, in: Dal Molin-Kränzlin Alexandra/Schneuwly Anne Mirjam/Stojanovic Jasna, Digitalisierung – Gesellschaft – Recht, Zürich 2019, S. 125–143 (zit. Markić, Prinzip der Öffentlichkeit).
Markić Luka, Kommentierung zu Art. 53 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr53, besucht am 18.10.2023.