-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
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- Art. 148 CO
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- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
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- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
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- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
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- Art. 20 LPD
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- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
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- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
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- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
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- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Termine di registrazione elettorale
- I materiali
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 La scadenza per la registrazione delle proposte elettorali o la relativa finestra temporale è stata anticipata in più fasi nel corso degli anni. Il motivo è il continuo aumento del numero di liste e candidati e l'anticipazione della distribuzione delle schede elettorali agli elettori. L'aumento incontrollato del numero di liste e candidati comporta un aumento del tempo necessario per il controllo e la compensazione delle proposte elettorali e per la stampa del materiale elettorale.
2 Nella legge federale del 14 febbraio 1919 relativa all'elezione del Consiglio nazionale, il termine per la registrazione era originariamente fissato al 20° giorno (terzultimo lunedì) prima del giorno delle elezioni. Nel 1946 è stato anticipato per la prima volta al 34° giorno (quintultimo lunedì) e nel 1974 al 48° giorno (penultimo lunedì) prima delle elezioni. Questo regolamento è stato incorporato senza modifiche nella nuova Legge federale sui diritti politici del 1976. La revisione della LDP del 1994 ha introdotto una finestra temporale: La legge cantonale poteva ora designare "un lunedì tra il 1° agosto e il 30 settembre dell'anno elettorale" come data ultima per la registrazione al voto. Con la revisione del 2014, la finestra temporale è stata ristretta a "un lunedì del mese di agosto dell'anno elettorale".
II. Significato della disposizione
A. Generale
3 Il secondo capitolo della CPD contiene le norme sulla rappresentanza proporzionale che si applicano ai 20 Cantoni che hanno più di un seggio in Consiglio nazionale da occupare. La legge elettorale per i Cantoni a rappresentanza proporzionale prevede una procedura di proposta elettorale. Chi desidera candidarsi deve essere formalmente nominato. La legge elettorale del Consiglio nazionale non contiene disposizioni sulla procedura preliminare. Spetta ai partiti e ai gruppi selezionare i propri candidati. La sezione 1 del capitolo 2 contiene le disposizioni sulla procedura di proposta elettorale. L'articolo 21 della LDP disciplina la scadenza per la registrazione elettorale. Una scadenza vincolante per la presentazione delle proposte elettorali serve a garantire una preparazione e uno svolgimento ordinati delle elezioni.
B. Confronto giuridico
4 Anche i Cantoni conoscono una procedura di proposta elettorale (procedura di registrazione) e un termine di registrazione vincolante per le elezioni parlamentari condotte sulla base della rappresentanza proporzionale. Le proposte elettorali devono pervenire alle autorità competenti tra il penultimo lunedì prima del giorno delle elezioni (FR, OW) e l'undicesimo lunedì prima del giorno delle elezioni (BE).
5 Per le diverse disposizioni relative al termine di registrazione elettorale nei Cantoni per le elezioni del Consiglio nazionale, si vedano le spiegazioni riportate di seguito.
III. Termine di registrazione elettorale
A. Determinazione nella legge cantonale (cpv. 1)
6 La data ultima possibile per la presentazione delle proposte elettorali è un "lunedì di agosto dell'anno elettorale". Nell'ambito di questo requisito, i Cantoni determinano il loro termine di presentazione delle proposte elettorali.
7 Ai sensi dell'art. 8a cpv. 1 LDP, ogni Cantone deve comunicare alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno elettorale, quale lunedì ha fissato come termine per la registrazione elettorale (e se ha fissato il periodo di liquidazione a sette o quattordici giorni, cfr. art. 29 cpv. 4 LDP).
8 Per le elezioni del Consiglio nazionale del 2023, sei Cantoni hanno scelto la prima data possibile (7 agosto 2023; undicesimo ultimo lunedì o 76° giorno prima del giorno delle elezioni: ZH, BE, GR, AG, TI, GE). Cinque cantoni hanno scelto il decimo-ultimo lunedì (69° giorno) prima della data delle elezioni (SZ, ZG, SO, TG, VS). Quattro cantoni hanno scelto il nono lunedì (BL, SH, SG, VD), cinque cantoni l'ottavo lunedì (LU, FR, BS, NE, JU). In ogni caso, la data deriva da una norma della legge cantonale o dell'ordinanza cantonale, oppure è stata fissata nell'ordinanza elettorale del governo cantonale.
9 Anche i singoli Cantoni conoscono una data di inizio per la presentazione delle proposte elettorali, come i Cantoni di San Gallo o Turgovia, dove è il governo cantonale a stabilire questa data. Per le elezioni del Consiglio nazionale del 2023, il Cantone di San Gallo ha fissato al 3 aprile 2023 la data di inizio della presentazione, che precede di circa quattro mesi e mezzo la scadenza per la registrazione elettorale (21 agosto 2023). Nel Canton Turgovia, la prima data possibile per la presentazione delle proposte elettorali è stata fissata al 5 giugno 2023, ben due mesi prima della scadenza per la registrazione (14 agosto 2023). Il Cantone di Vaud ha un termine di presentazione molto breve: per le elezioni del Consiglio nazionale del 2023, è stato fissato per il periodo dal 14 agosto 2023, ore 8.00, al 21 agosto 2023, ore 12.00.
10 Spetta alla legge cantonale stabilire a quale autorità devono essere presentate le proposte elettorali (art. 21 cpv. 1 LDP, seconda frase). Secondo l'articolo 7a CPD, è il governo cantonale a designare l'organo ufficiale che gestisce e supervisiona gli affari elettorali e riceve le proposte elettorali ("ufficio elettorale cantonale"). I Cantoni hanno designato l'autorità competente in parte per legge, in parte per ordinanza o risoluzione governativa. Di norma, le autorità responsabili delle elezioni sono le cancellerie statali, in alcuni cantoni altre autorità (ad esempio ZH: Ufficio di statistica del Cantone di Zurigo, LU: Dipartimento di giustizia e sicurezza, VD: Service des Communes et du logement).
11 Secondo le tradizionali lettere circolari del Consiglio federale ai governi cantonali per le elezioni del Consiglio nazionale, emesse circa un anno prima del giorno delle elezioni, i governi devono invitare gli elettori a presentare le loro proposte elettorali in tempo utile. Essi richiamano l'attenzione sui termini di presentazione e sui requisiti di contenuto delle proposte elettorali ai sensi degli articoli 21 e segg. LDP. Nei Cantoni, le regole dettagliate del gioco per le prossime elezioni del Consiglio nazionale sono regolarmente stabilite da risoluzioni del Consiglio di governo ("ordinanza elettorale") e annunciate sulle homepage dei Cantoni e nelle gazzette ufficiali, in ogni caso circa sei-dodici mesi prima del giorno delle elezioni.
B. Data ultima (cpv. 2)
12 Le proposte elettorali devono "arrivare" al Cantone al più tardi il giorno della scadenza della registrazione elettorale (secondo il paragrafo 1). Il testo della legge parla di "arrivare", non di "presentare". Ciò significa che le proposte elettorali devono pervenire all'autorità elettorale entro la scadenza. L'invio tempestivo non rispetta la scadenza - a differenza, ad esempio, dei ricorsi amministrativi e dei procedimenti giudiziari. Il Consiglio federale lo afferma esplicitamente nelle sue circolari sulle elezioni del Consiglio nazionale e le istruzioni e le informazioni elettorali dei governi cantonali fanno riferimento a questo fatto. Analoga è la regolamentazione relativa alla presentazione dei referendum facoltativi ai sensi dell'articolo 59a LDP: per essere validamente presentati, i fogli di firme devono "arrivare" alla Cancelleria federale entro la scadenza del referendum.
13 I Cantoni stabiliscono tempi diversi per la presentazione tempestiva alla data di scadenza. Per le elezioni del Consiglio nazionale del 2023, sono stati stabiliti i seguenti orari per l'ultima presentazione possibile delle proposte elettorali: ore 9.00: BS; ore 12.00: BE, LU, FR, BL, GR, AG, VD, VS, GE, JU; ore 16.30: SZ, TG; ore 17.00: ZH, ZG, SO, SH, SG, NE; ore 18.00: TI. Tutti questi orari sono considerati ammissibili. La stessa LDP riconosce un termine di deposito alle 12.00 per i Cantoni che prevedono la possibilità di un silenzio elettorale in caso di elezione a maggioranza (art. 47 cpv. 2 LDP).
14 Il termine di presentazione è un termine di decadenza, non un obbligo d'ordine. Una proposta elettorale presentata in ritardo non è valida. Questa conseguenza giuridica è implicita nella formulazione dell'art. 21 cpv. 2 LDP ("deve pervenire entro il (...)"). Talvolta è esplicitamente indicata nei regolamenti elettorali cantonali per le elezioni del Consiglio nazionale. La scadenza, compresa l'ora precisa indicata, è un momento vincolante. Le procedure di proposta elettorale sono caratterizzate da un certo rigore formale. Il rispetto delle scadenze è di grande importanza, affinché l'elezione possa essere preparata in modo adeguato e si svolga in tempi stretti (pubblicazione dei nomi dei candidati, pulizia delle proposte elettorali, stampa delle schede elettorali, ecc.)
15 Le candidature ricevute in tempo ma difettose possono essere corrette entro il periodo di purificazione (si vedano le spiegazioni in OK LDP sull'art. 29 LDP).
16 Nel frattempo, in molti Cantoni i partiti possono inserire le proposte elettorali direttamente nel software elettorale cantonale e poi stampare i moduli di proposta elettorale compilati. Inoltre, è possibile scaricare i moduli per le proposte elettorali dalla homepage del Cantone e compilarli manualmente. Per essere validamente presentati, i moduli di proposta elettorale devono essere inviati all'autorità competente in forma cartacea e con tutte le firme necessarie entro la scadenza.
C. Notifica alla Cancelleria federale (cpv. 3)
17 I Cantoni devono notificare immediatamente alla Cancelleria federale le proposte elettorali ricevute. Per "senza indugio" si intende, secondo la circolare del Consiglio federale, "senza indugio dopo il termine ultimo per la presentazione delle candidature elettorali in forma elettronica" e secondo i requisiti tecnici della Cancelleria federale. La Cancelleria federale dipende in particolare dalla rapidità della notifica per identificare ed evitare le candidature multiple. I Cantoni possono anche inviare le proposte elettorali ricevute dalla Cancelleria federale prima del termine di registrazione. Tuttavia, i partiti possono modificare le proposte elettorali fino alla scadenza. Tutte le modifiche successive devono essere notificate alla Cancelleria federale.
I materiali
Botschaft des Bundesrates über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993 (BBl 1993 III S. 445).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 S. 9217).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, (BBl 2022 S. 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 2023, Ziff. …).
Beschluss 426/2023 des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 5.4.2023 über die Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des schweizerischen Nationalrates für die Amtsdauer 2023–2027.
Beschluss 314/2023 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 22.3.2023 über die Durchführung der Nationalratswahlen vom 22.10.2023.
Beschluss 31/2019 und Dekret des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 15.1.2019 für die National- und Ständeratswahlen vom 20.10.2019.
Dekret des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 24.1.2023 für die Nationalratswahlen vom 22.10.2023.
Information der Staatskanzlei des Kantons St. Gallen vom 21.11.2022 zur Erneuerungswahl der st. gallischen Mitglieder des Nationalrates (zit. Wahlinformation SG 21.11.2022).
Information der Staatskanzlei des Kantons Aargau vom 23.3.2023 zu den Nationalratswahlen 2023: Anleitung zum Wahlvorschlag.
Beschluss 473 des Regierungsrates des Kantons Thurgau vom 23.8.2022 betreffend Anordnung der Durchführung und Festsetzung der Termine für die eidgenössischen Wahlen 2023 und die kantonalen Erneuerungswahlen 2024.
Elections fédérales du 22 octobre 2023. 1) Election des 19 membres vaudois du Conseil national 2) Election des 2 membres vaudois du Conseil des Etats. Décision de convocation du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 26 mai 2023.
Bibliografia
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.