-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Commento al testo della norma
- Bibliografia e i materiali
I. Storia delle origini
1 L'art. 67b LDP - come gli artt. 67 e 67a LDP - deriva da una modifica della legge federale del 1996. Si rimanda pertanto al commento dell'art. 67 LDP.
2 Va ricordato in particolare che l'art. 67b cpv. 1 LDP è stato leggermente modificato nel 2002. Secondo la versione del 1996, la Cancelleria federale doveva stabilire se il referendum era stato indetto dal numero richiesto di "cantoni o semicantoni". In seguito alla modifica del 2002, i "mezzi cantoni" non sono più menzionati nel testo della norma. Il motivo è che il termine non compare più nella Costituzione federale dopo la revisione totale del 1999.
II. Significato della disposizione
A. Generale
3 L'art. 67b della LDP disciplina la competenza a esaminare se un referendum cantonale è stato indetto (cpv. 1), i motivi di invalidità (cpv. 2) e l'apertura della decisione (cpv. 3).
B. Confronto tra le leggi
4 I Cantoni in cui si svolge un referendum comunale hanno disposizioni paragonabili all'art. 67b LDP per l'esame dei requisiti formali. Nel Cantone dei Grigioni, ad esempio, l'ufficio anagrafe controlla i documenti. Nel caso di un referendum cantonale, invece, la responsabilità spetta alla Cancelleria federale e non al Consiglio federale in quanto governo.
III. Commento al testo della norma
A. Esame (cpv. 1)
5 Dopo la scadenza del termine di 100 giorni per il referendum ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 Cost. la Cancelleria federale esamina se il numero di Cantoni richiesto ha effettuato il referendum cantonale. La disposizione corrisponde, mutatis mutandis, a quella del referendum popolare.
6 Il quorum di otto cantoni deriva dall'art. 141 cpv. 1 Cost. Tutti i Cantoni contano come un insieme.
7 Il referendum cantonale - come il referendum popolare - non può essere ritirato (art. 59b LDP).
B. Istanze referendarie non valide (cpv. 2)
8 La legge prevede tre motivi alternativi per cui una petizione referendaria di un Cantone può essere invalida. Una petizione referendaria non valida non viene conteggiata per il raggiungimento del quorum di otto cantoni.
1. Mancato rispetto della scadenza referendaria (lett. a)
9 Una petizione referendaria è invalida se l'organo cantonale competente decide su di essa solo dopo la scadenza del periodo referendario di 100 giorni. Tuttavia, la decisione da sola non rispetta il termine. Secondo la lettera a, la petizione referendaria deve anche essere "presentata" alla Cancelleria federale entro il termine. Ai sensi dell'art. 59a LDP, ciò significa che la petizione deve pervenire alla Cancelleria federale prima della scadenza del termine e la data del timbro postale non è sufficiente.
2. organo incompetente (lett. b)
10 Una petizione referendaria decisa da un organo non competente in materia non è valida. La Cancelleria federale verifica in particolare, sulla base delle informazioni di cui all'art. 67a lett. b e c LDP, se l'organo che ha deciso di indire il referendum cantonale è anche l'organo effettivamente competente. In caso contrario, la petizione referendaria non è valida.
3. Designazione dell'atto senza ambiguità (lit. c)
11 Se non è chiaro quale decreto federale debba essere messo in votazione, la petizione referendaria non è valida.
4. No: violazione dei requisiti formali
12 La violazione dei requisiti formali dell'art. 67a CPD non è menzionata nell'art. 67b cpv. 2 e non è quindi un motivo indipendente di invalidità.
C. Decisione (cpv. 3)
13 La Cancelleria federale (e non il Consiglio federale) è responsabile di decidere se un referendum cantonale è valido o meno. I Cantoni che hanno presentato una richiesta di referendum devono avere il diritto di essere ascoltati. La Cancelleria federale rende nota la decisione con un decreto.
14 La Cancelleria federale decide in merito a un eventuale referendum popolare sulla stessa legge con una sentenza separata. Le firme degli aventi diritto di voto e i voti cantonali non vengono conteggiati insieme.
15 La decisione viene comunicata per iscritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno promosso il referendum. Non è prevista una notifica diretta ai Cantoni che non hanno partecipato al referendum cantonale. Poiché, ai sensi dell'art. 67a LDP, il governo cantonale invia la lettera con la richiesta di referendum, la decisione viene comunicata anche al governo cantonale.
16 L'opinione pubblica viene informata tramite la pubblicazione della decisione nel Foglio federale. Viene indicato il numero di petizioni referendarie cantonali valide e non valide. In caso di successo del referendum cantonale contro il pacchetto fiscale, la Cancelleria federale indica anche, in particolare, le date delle lettere dei Cantoni, le basi giuridiche cantonali, gli organi cantonali decisori, le date delle decisioni e i risultati della votazione (nel Parlamento cantonale). Nel caso in cui il referendum cantonale non si tenga, è necessario presentare un ricorso.
17 La decisione della Cancelleria federale sul mancato svolgimento di un referendum cantonale può essere impugnata presso il Tribunale federale ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 frase 1 LDP. Il termine di ricorso è di 30 giorni. Tra i Cantoni, solo quelli che hanno avviato il referendum cantonale sono autorizzati a presentare ricorso. In base alla loro petizione referendaria, questi cantoni soddisfano i requisiti per il diritto di ricorso. Gli altri, invece, non hanno il diritto di ricorrere, perché i Cantoni non hanno diritto di voto in un referendum indetto da un referendum cantonale. Il ricorso è possibile anche se il quorum del referendum cantonale è chiaramente mancato. Se la Cancelleria federale stabilisce che il referendum cantonale ha avuto luogo, non è possibile presentare ricorso.
Ringraziamenti: L'autore desidera ringraziare Rahel Freiburghaus e Christoph Lanz per la revisione e i preziosi commenti.
Autore: Dr. iur. Matthias Lanz, LL.M. (Cantab.), assistente legale presso il Dipartimento delle Finanze e dei Comuni dei Grigioni, ex assistente personale del Presidente della Conferenza dei Governi cantonali, www.linkedin.com/in/matthiaslanz.
Bibliografia e i materiali
Si veda la bibliografia e l'elenco dei materiali per il commento all'art. 67 LDP.