-
- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
- I. Principio
- II. Uso a favore della persona danneggiata ai sensi dell'Art. 73 CP
- III. L'applicabilità per analogia dell'art. 267 cpv. 3-6 CPP
- Bibliografia
I. Principio
1 Ai sensi dell'art. 378 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero (nel provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 CPP) o il tribunale (se viene avviato un procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 377 cpv. 4 cpv. 1 CPP in combinato disposto con gli artt. 352 e segg. CPP) nel corso del procedimento di confisca indipendente decide anche sulle richieste della persona danneggiata di utilizzare gli oggetti e i beni confiscati a suo favore. I requisiti legali sostanziali per questa richiesta da parte della persona danneggiata sono regolati dall'art. 73 CP.
II. Uso a favore della persona danneggiata ai sensi dell'Art. 73 CP
A. Formulazione
2 Ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 CP (“Utilizzazione a favore della persona offesa”), il tribunale, su richiesta della persona offesa che ha subito un danno in conseguenza di un reato o di un'infrazione non coperti da assicurazione, assegna alla persona offesa, fino all'ammontare del danno o della soddisfazione determinata dal tribunale o da una transazione, i beni e i patrimoni confiscati o il ricavato della loro realizzazione al netto delle spese di realizzazione (lett. b) se si può presumere che l'autore del reato non risarcirà il danno o non darà soddisfazione. Tuttavia, il tribunale può ordinare che i proventi siano utilizzati a favore della parte lesa solo se quest'ultima cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP).
B. Finalità normativa
3 Lo scopo dell'art. 73 CP è quello di aiutare la parte lesa a far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni, facendo sì che lo Stato rinunci a un credito a cui ha diritto. Questa disposizione stabilisce un diritto della parte lesa nei confronti dello Stato in un procedimento penale. Lo Stato non deve potersi arricchire a spese della parte lesa, ma piuttosto dare priorità ai diritti della parte lesa in caso di confisca. L'art. 73 CP riconosce quindi alla parte lesa il diritto di ottenere i beni confiscati, a condizione che siano soddisfatte le condizioni ivi specificate.
4 La cessione del credito allo Stato come prerequisito per l'utilizzo a favore del danneggiato (art. 73 cpv. 2 CP) impedisce inoltre che il danneggiato venga pagato due volte per il suo credito attraverso l'assegnazione dei beni e l'esecuzione della richiesta di risarcimento.
C. Status del creditore
5 Per “parte lesa” ai sensi dell'art. 73 CP si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno a causa di un reato. Lo status di parte lesa ai sensi dell'art. 73 CP è quindi più ampio di quello previsto dall'art. 30 CP e dall'art. 115 CPP. Tale status si riferisce non solo alla parte lesa, definita come il proprietario del bene giuridico violato dal reato, ma anche a qualsiasi terzo che abbia una richiesta di risarcimento di diritto civile per il danno subito. Ciò include sia le richieste di risarcimento che quelle di soddisfazione.
6 Lo status di parte lesa ai sensi dell'art. 73 CP si applica in primo luogo alla parte direttamente lesa che ha una richiesta di risarcimento danni ai sensi degli artt. 41 e segg. CO. In aggiunta alla formulazione dell'art. 73 CP, è possibile ottenere un risarcimento anche a favore del danneggiato indiretto (danneggiato riflesso) che si è fatto carico del danno del danneggiato diretto. Tuttavia, un lodo a favore della vittima riflessa può essere preso in considerazione solo se la parte (direttamente) lesa è stata pienamente soddisfatta e non vi sono altre pretese sui beni confiscati.
D. Prerequisiti
1. Requisiti materiali
7 La richiesta della parte lesa di essere utilizzata a suo favore ai sensi dell'art. 73 CP riguarda solo i beni che sono il risultato di un reato commesso contro di lei. La disposizione non prevede la solidarietà tra le parti lese.
8 Deve esistere una duplice connessione tra il danno, il reato e il patrimonio da assegnare. In primo luogo, il danno richiesto ai sensi dell'art. 73 CP deve essere stato causato “dal” reato in questione, ossia deve esistere un nesso causale tra il danno e il reato in questione. In secondo luogo, questo reato deve essere lo stesso da cui provengono i beni da assegnare (oggetti confiscati, ecc.). Il reato causale comune è quindi l'anello di congiunzione tra i valori da assegnare e il danno da risarcire. I beni non collegati al reato, invece, possono al massimo essere utilizzati indirettamente a favore della parte lesa dopo il sequestro e l'esecuzione della richiesta di risarcimento ai sensi della LEF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 73 CP non è stato concepito per fungere da assistenza all'esecuzione per le parti civili e per anticipare o garantire la richiesta di risarcimento a loro favore aggirando la LEF.
9 L'applicazione dell'art. 73 CP richiede anche che l'importo del risarcimento o della soddisfazione sia stato determinato da un tribunale o da una transazione. Inoltre, il danno subito non deve essere coperto da assicurazione e si deve prevedere che l'autore del reato non risarcirà il danno o non darà soddisfazione (art. 73 cpv. 1 CP).
2. Requisiti formali
10 Da un punto di vista formale, l'utilizzo a favore del danneggiato richiede, in primo luogo, che questi ne faccia esplicita richiesta (art. 73 cpv. 1 CP) e, in secondo luogo, che ceda allo Stato la parte corrispondente del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP). Questi requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.
11 L'istanza di cessione da parte del danneggiato può essere presentata sia nell'ambito del procedimento autonomo di confisca davanti al pubblico ministero, sia solo (dopo un'eventuale opposizione al provvedimento di confisca; cfr. art. 377 cpv. 2 e cpv. 4 frase 1 CPP) davanti al tribunale competente per il procedimento principale. L'istanza di trasferimento può essere presentata anche durante il procedimento di appello o anche dopo che l'ordinanza di confisca è diventata definitiva.
12 Se l'ordine di confisca è emesso nell'ambito di un'interruzione (cfr. art. 320 cpv. 2 frase 2 CPP), di una sentenza penale (cfr. art. 81 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. b CPP), di un ordine di pena sommario (cfr. art. 353 cpv. 1 lett. h CPP) o di un procedimento di confisca indipendente ai sensi degli artt. 376 e segg. CPP, la questione dell'uso a favore della parte lesa ai sensi dell'Art. 378 CPP o dell'Art. 73 CP può sorgere solo in un momento successivo se, ad esempio, la richiesta di risarcimento (cfr. Art. 71 CP) viene pagata solo in un momento successivo. In tal caso, la decisione sull'uso a favore del danneggiato deve essere presa in una successiva ordinanza di confisca supplementare (nel senso di una successiva decisione giudiziaria ai sensi degli artt. 363 e segg. CPP).
3. Diritto all'assegnazione dei beni confiscati
13 Se i requisiti materiali e formali dell'art. 73 CP sono soddisfatti, la persona danneggiata ha un diritto legale all'assegnazione dei beni confiscati.
III. L'applicabilità per analogia dell'art. 267 cpv. 3-6 CPP
14 L'art. 378 cpv. 2, del Codice di procedura penale dichiara l'art. 267, cpv.3-6, del CPP applicabile per analogia quando si tratta di decidere sull'uso a favore della persona danneggiata in un procedimento di confisca indipendente. Tuttavia, questo riferimento non è chiaro, in quanto l'art. 267 cpv. 3-6 del Codice di procedura penale disciplina la situazione in cui gli oggetti o i beni sequestrati non vengono confiscati, mentre l'art. 378 del Codice di procedura penale riguarda l'uso a favore del danneggiato dopo che la confisca ha avuto luogo. Si noti quindi che il riferimento contenuto nell'Art. 378 frase 2 del Codice di Procedura Penale appartiene in sostanza all'Art. 377 cpv. 3 del Codice di Procedura Penale, che regola la restituzione degli oggetti o dei beni sequestrati alla persona autorizzata se non sono soddisfatte le condizioni per la confisca.
L'autore
Il dott. iur. Tommaso Caprara, avvocato, CAS Forensics, è cancelliere presso la Seconda Divisione Penale del Tribunale Federale di Losanna.
Bibliografia
Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 73 StGB; in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht, Band I, 4. Aufl., Basel 2019.
Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 378 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.
Bernasconi Paolo, Kommentierung zu Art. 378 StPO, in: Bernasconi Paolo/Galliani Maria/Marcellini Luca/Meli Edy/Mini Mauro/Noseda John (Hrsg.), Commentario, Codice svizzero di procedura penale, Zürich/St. Gallen 2010.
Bommer Felix, Offensive Verletztenrechte im Strafprozess, Bern 2006.
Conti Christelle/Tunik Daniel, Kommentierung zu Art. 378 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.
Hirsig-Vuilloz Madeleine, Kommentierung zu Art. 73 StGB, in: Moreillon Laurent/Macaluso Alain/Queloz Nicolas/Dongois Nathalie (Hrsg.), Commentaire Romand, Code pénal, Bd. I, 2. Aufl., Basel 2021.
Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.
Moreillon Laurent/Parein-Reymond Aude, Code de procédure pénale (CPP), Petit commentaire, 2. Aufl., Basel 2016.
Perrier Depeursinge Camille, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, 2. Aufl., Basel 2020.
Piquerez Gérard/Macaluso Alain, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Zürich 2011.
Pitteloud Jo, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St. Gallen 2012.
Schmid Niklaus, Kommentierung zu Art. 73 StGB, in: Schmid Niklaus (Hrsg.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. Aufl., Zürich 2007.
Schwarzenegger Christian, Kommentierung zu Art. 378 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3. Aufl., Zürich 2020.
Thommen Marc, Kommentierung zu Art. 73 StGB, in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Band I, Zürich 2018.
Trechsel Stefan/Jean-Richard-dit-Bressel, Kommentierung zu Art. 73 StGB, in: Trechsel Stefan/Pieth Mark (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2021.
Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 73 StGB, in: Wohlers Wolfgang/Godenzi Gunhild/Schlegel Stephan (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5. Aufl., Bern 2024.