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- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
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- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
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- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
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- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
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- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
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- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
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- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
I. Oggetto
1 Le decisioni sono generalmente aperte solo alle parti coinvolte nel procedimento (e alle parti accessorie); le modalità di apertura della decisione sono essenzialmente disciplinate dall'art. 239 CPC. In estensione di questo principio, l'art. 240 CPC prevede che la decisione sia comunicata o pubblicata anche alle autorità e ai terzi interessati, nella misura prevista dalla legge o ai fini dell'esecuzione.
2 La comunicazione della decisione alle autorità o a terzi non costituisce un'apertura formale della decisione e i destinatari della comunicazione non acquisiscono così lo status di parte. A questo proposito, la notifica di una decisione ai sensi dell'art. 240 CPC va anche distinta dall'apertura di decisioni di diritto familiare nei confronti del minore che ha compiuto 14 anni (cfr. art. 301 lett. b CPC).
3 L'art. 240 CPC non fa riferimento alla messa a disposizione delle decisioni ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 CPC (ad es. tramite pubblicazione presso il tribunale, pubblicazione in raccolte di decisioni, ecc.) L'art. 54 comma 1 del CPC riconosce al pubblico interessato il diritto di prendere visione delle decisioni giudiziarie in determinate circostanze. Anche gli obblighi di notifica giudiziaria alle autorità di diritto federale o cantonale non costituiscono un caso di applicazione di una notifica ai sensi dell'art. 240 CPC.
4 La pubblicazione ai sensi dell'art. 240 CPC deve essere ulteriormente distinta dall'annuncio pubblico ai sensi dell'art. 141 CPC. L'avviso pubblico ai sensi dell'art. 141 c.p.c. è una forma di notificazione (c.d. notificazione edittale) che viene effettuata a determinate condizioni se le altre forme di notificazione risultano impossibili.
II. Principi di base
5 Se esiste una base legale, il tribunale decide d'ufficio se una decisione deve essere notificata o pubblicata alle autorità o a terzi. Le persone e le autorità a cui viene comunicata la decisione devono essere espressamente indicate nella decisione (art. 238 lett. e CPC). Tutti i destinatari della decisione devono essere indicati nella disposizione della decisione. La notifica successiva è possibile solo con la correzione della decisione (art. 334 CPC).
6 La notifica alle autorità e ai terzi avviene di solito tramite la consegna di un estratto della decisione. In via eccezionale, può essere necessaria la comunicazione della decisione completa con i considerando se un semplice estratto non soddisfa le esigenze di informazione dell'autorità destinataria o di terzi.
7 Se la legge prevede la pubblicazione della decisione, il diritto cantonale determina l'organo di pubblicazione, fatti salvi i requisiti federali (cfr. ad esempio l'art. 35 LSC o l'art. 986 cpv. 2 CO). Di solito si tratta della Gazzetta ufficiale cantonale.
III. Casi di applicazione (selezione)
8 Di seguito sono elencati, senza pretesa di esaustività, alcuni esempi in cui, ai sensi dell'art. 240 CPC, si verifica una comunicazione della decisione alle autorità (A) o a terzi (B) o una pubblicazione della decisione (C).
A. Notifica della decisione alle autorità
9 La comunicazione della decisione a un'autorità è prevista dalla legge nei seguenti casi, ad esempio:
Nell'ambito del Codice Civile: Il tribunale deve notificare agli uffici dello stato civile competenti o alle loro autorità di controllo un gran numero di decisioni relative al diritto di famiglia e delle persone (ad es. dichiarazione di scomparsa, matrimonio, accertamento della paternità o dello stato civile; art. 42 ZGB e artt. 40 e 42 e seguenti). ZStV). Lo scioglimento o la cancellazione di associazioni e fondazioni iscritte nel registro di commercio devono essere comunicati all'Ufficio del registro di commercio ai fini della cancellazione (art. 79 e art. 89 cpv. 2 CC). Le limitazioni all'alienazione di beni immobili da parte di un coniuge devono essere notificate all'ufficio del registro fondiario (art. 178, cpv. 3 CC). Lo stesso vale per gli avvisi di priorità ordinati dal tribunale per le iscrizioni provvisorie (art. 961, comma 2, CC e art. 124, comma 1, GBV).
Nell'ambito del CO: alcune decisioni in materia di diritto societario devono essere notificate all'ufficio del registro di commercio competente (ad es. revoca provvisoria del potere di rappresentanza [art. 565 cpv. 2 CO], scioglimento e iscrizione dei liquidatori della società in nome collettivo [art. 574 cpv. 2 CO e art. 583 cpv. 3 CO] o della società per azioni [art. 737 CO e art. 740 cpv. 2 CO]). Le sentenze su affitti contestati e altre rivendicazioni da parte dei locatori devono essere notificate al Dipartimento federale dell'economia, dell'istruzione e della ricerca (art. 23 comma 2 VMWG).
Nell'ambito della legge sul fallimento (SchKG): alcuni provvedimenti relativi alla procedura fallimentare, come l'apertura, la revoca del fallimento e l'interruzione o la conclusione della procedura fallimentare, devono essere notificati all'Ufficio del registro di commercio (art. 176 SchKG, art. 939 OR, art. 158 cpv. 1 HRegV). Lo stesso vale (fatto salvo l'art. 293c cpv. 2 LAM) per la concessione di una moratoria definitiva o provvisoria (art. 296 LAM, art. 160 HRegV) e per la conferma del concordato con cessione dei beni (art. 308 LAM, art. 161 HRegV).
Nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale: le decisioni in materia di brevetti o marchi devono essere notificate all'Istituto della proprietà intellettuale (art. 70a PatA, art. 54 MSchG).
Nell'ambito del diritto dei cartelli: le decisioni prese in applicazione della legge sui cartelli devono essere notificate alla Segreteria della Commissione della concorrenza (art. 48 comma 2 KG).
B. Notifica della decisione a terzi
10 La notifica della decisione a terzi è prevista dalla legge nei seguenti casi, ad esempio:
Nell'ambito del Codice Civile: Le decisioni sulle violazioni della personalità possono essere comunicate a terzi su richiesta di una parte (art. 28a cpv. 2 CC). Se l'obbligato trascura di adempiere a un'obbligazione alimentare, il tribunale può ordinare ai suoi debitori di effettuare pagamenti in tutto o in parte all'avente diritto (art. 132 cpv. 2 CC). Se una tutela limita la capacità di agire di una persona, i debitori devono esserne informati (art. 452 cpv. 2 CC).
Nell'ambito della protezione dei dati: nel diritto della protezione dei dati, il ricorrente può anche chiedere che la decisione venga comunicata a terzi (art. 15 cpv. 3 LADP e art. 25 cpv. 3 lett. b LADP).
Nell'ambito delle misure precauzionali: Il tribunale, ai sensi dell'art. 261 c.p.p., ordina misure cautelari. Tale misura può consistere, tra l'altro, in un ordine a una terza persona (o a un'autorità di registrazione) (art. 262 lett. c CPC).
C. Pubblicazione della decisione
11 La pubblicazione della decisione è prevista dalla legge nei seguenti casi, ad esempio:
Nell'ambito del Codice Civile: Le decisioni sulle violazioni della personalità possono essere pubblicate su richiesta di una parte (art. 28a cpv. 2 CC). In determinate circostanze, può essere pubblicata anche la revoca del potere di rappresentanza del coniuge (art. 174 cpv. 3 CC). Il creditore ignoto di un atto del debitore può essere pubblicamente invitato dal tribunale a denunciarlo (art. 856 cpv. 1 CC).
Nell'ambito della protezione dei dati: nell'ambito della legge sulla protezione dei dati, il ricorrente può anche richiedere la pubblicazione della decisione (art. 15 cpv. 3 LPD e art. 25 cpv. 3 lett. b LPD).
Nell'ambito del CO: la dichiarazione di nullità dei titoli deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e, a discrezione del tribunale, anche altrove (art. 986 cpv. 2 CO; cfr. anche art. 972 CO e art. 977 CO).
Nell'ambito della legge federale sul fallimento (SchKG): la revoca del fallimento è resa pubblica (art. 195 cpv. 3 SchKG). Lo stesso vale per la concessione di una moratoria definitiva o provvisoria (Art. 296 SchKG, fatto salvo l'Art. 293c comma 2 SchKG) e per la conferma del concordato con cessione dei beni (Art. 308 SchKG).
Nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale: il tribunale può autorizzare la parte prevalente a pubblicare una decisione in materia di brevetti a spese della parte avversa (art. 70 cpv. 1 PatA).
I materiali
Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7221 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2006/914/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2006-914-de-pdf-a.pdf, besucht am 22. Juni 2022.
Bibliografia
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