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- In breve
- I. Definizione e sistematica
- II. Intenzione del legislatore
- III. Presupposti
- IV. Conseguenze giuridiche
- V. Significato nella pratica
- Bibliografia
- I materiali
In breve
Chi rende accessibili in modo legittimo dati personali su Internet a scopo informativo per il pubblico (e quindi per una cerchia indefinita di persone) non è tenuto a soddisfare i requisiti per la comunicazione all'estero.
I. Definizione e sistematica
1 L'articolo 18 stabilisce le condizioni alle quali la diffusione generale di dati personali su Internet non è considerata una comunicazione all'estero.
2 La pubblicazione di dati personali in forma elettronica ai sensi dell'articolo 18 conclude la terza sezione «Comunicazione di dati personali all'estero». Oltre al principio di cui all'art. 16 e alle eccezioni di cui all'art. 17, l'art. 18 descrive le condizioni per la cessazione dell'applicabilità delle suddette disposizioni relative alla comunicazione all'estero. Se le condizioni sono soddisfatte, l'inapplicabilità degli articoli 16 e 17 ha effetto giuridico.
3 Si tratta di una presunzione giuridica, che è irrefutabile: se la comunicazione soddisfa i presupposti di cui all'articolo 18 (base della finzione), essa non è considerata conforme ai requisiti per la comunicazione all'estero di cui agli articoli 16 e 17 (conseguenza della finzione).
4 Questa presunzione non pregiudica il fatto che si tratti di una comunicazione. Si tratta quindi di un'operazione di trattamento. I principi generali (di trattamento) di cui all'art. 6 segg. devono essere rispettati in ogni momento.
5 Nell'ambito della revisione totale della LPD, la disposizione relativa alla «comunicazione transfrontaliera» (art. 6 aLPD) è stata trasferita in una sezione separata intitolata «Comunicazione di dati personali all'estero». L'ammissibilità della comunicazione alle condizioni ivi stabilite (precedentemente art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a aLPD) è ora disciplinata come principio nell'art. 16 e le eccezioni (precedentemente art. 6 cpv. 2 lett. b-g aLPD) sono ora elencate nell'art. 17.
6 La «pubblicazione in forma elettronica» (precedentemente art. 5 OPSD) è stata trasferita all'art. 18 con tre precisazioni redazionali. Nel progetto e nel messaggio era citata come art. 15, mentre nel progetto preliminare non era ancora contenuta. Inoltre, questa disposizione non ha destato particolare attenzione nel processo legislativo.
7 La conseguenza giuridica dell'articolo 18 è esclusiva, motivo per cui la pubblicazione su Internet non costituisce un'eccezione ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 lettere a–f e, di conseguenza, non vi è menzionata.
II. Intenzione del legislatore
8 Internet non conosce confini nazionali. La pubblicazione di dati personali su Internet comporta inevitabilmente la loro accessibilità a livello globale, anche in paesi privi di un'adeguata protezione dei dati. Poiché la cerchia dei destinatari è globale e indeterminata, il responsabile in Svizzera non può soddisfare i requisiti per una divulgazione ammissibile all'estero. Il legislatore accetta il rischio di violazioni della personalità che ne deriva come una «concessione alla crescente digitalizzazione».
9 L'accessibilità in paesi privi di un'adeguata protezione dei dati può essere resa più difficile dai blocchi nazionali (blocchi IP, cosiddetti «geoblocking»), ma non può essere impedita in modo insuperabile.
III. Presupposti
10 Due presupposti devono essere soddisfatti in modo cumulativo, altrimenti la messa a disposizione generale è considerata una comunicazione all'estero.
A. Obiettivo: informazione del pubblico attraverso l'accesso generale
11 La pubblicazione deve (già per definizione logica) mirare a informare il pubblico creando un accesso generale.
12 Non possono essere posti requisiti aggiuntivi al bisogno di informazione: esso è soddisfatto se il trattamento dei dati personali per la pubblicazione su Internet è lecito, in particolare proporzionato e conforme allo scopo.
13 Può essere considerato pubblico solo un gruppo di destinatari con residenza indeterminabile: se la residenza all'estero è determinabile o la consultabilità è controllabile (ad esempio tramite blocchi per Paese, vedi sopra N. 9), sarebbe ragionevole che la persona responsabile soddisfacesse i requisiti per una comunicazione ammissibile all'estero. Tuttavia, una restrizione geografica è in contraddizione con l'accesso generale.
14 Per accesso generale si intende che l'informazione è resa accessibile senza restrizioni. L'accesso non deve tuttavia essere gratuito o senza registrazione. La registrazione non modifica il rischio: a causa dell'accessibilità globale, anche i destinatari registrati provenienti da un Paese con un'adeguata protezione dei dati possono trasferirsi in un Paese senza un'adeguata protezione dei dati e consultare da lì i dati personali pubblicati.
B. Mezzi: servizi automatizzati di informazione e comunicazione
15 In una formulazione tecnologicamente neutra, l'articolo 18 menziona i «servizi automatizzati di informazione e comunicazione». Nei commenti si parla di «Internet o servizi basati su Internet» e «siti web, blog o anche servizi di informazione come Twitter ecc.». Rientrano in questa categoria anche «la pubblicazione tramite app, servizi di streaming, portali di video on demand e servizi simili». Sono comprese tutte le forme di pubblicazione in formato elettronico che consentono l'accessibilità a livello globale. Ciò vale anche per le newsletter via e-mail.
16 Secondo il presente parere, l'ubicazione del server è irrilevante: in primo luogo, il rischio di accessibilità da paesi senza un'adeguata protezione dei dati (senza blocchi nazionali, cfr. sopra N. 9) sussiste indipendentemente dall'ubicazione del server. In secondo luogo, anche in caso di memorizzazione iniziale in Svizzera, non è possibile impedire la duplicazione su server con ubicazioni all'estero. In terzo luogo, la LPD si applica anche a fatti che hanno ripercussioni in Svizzera, anche se sono stati causati all'estero. La distinzione tra server con sede in Svizzera e server con sede all'estero non sembra pertinente in questo caso.
IV. Conseguenze giuridiche
17 Se le condizioni sono soddisfatte, la pubblicazione in forma elettronica non è considerata una comunicazione all'estero ai sensi dell'articolo 16 LPD. Non devono essere esaminate le eccezioni di cui all'articolo 17 LPD.
18 Se i requisiti non sono soddisfatti, la pubblicazione in forma elettronica è considerata una comunicazione all'estero ai sensi dell'articolo 16 LPD. Possono sussistere eccezioni ai sensi dell'articolo 17 LPD. Una violazione dell'articolo 16 LPD (comunicazione senza adeguata protezione) è considerata una violazione degli obblighi di diligenza e può comportare le conseguenze penali di cui all'articolo 61 lettera a LPD.
V. Significato nella pratica
19 Di fatto, la presunzione giuridica di cui all'articolo 18 costituisce la base per la pubblicazione di dati personali su Internet e consente quindi la partecipazione alla comunicazione mediatica moderna: gli ostacoli applicabili alla comunicazione all'estero non possono essere superati regolarmente dalle persone responsabili con uno sforzo ragionevole.
20 Dal punto di vista giuridico, la soppressione dei presupposti per una comunicazione ammissibile all'estero costituisce solo un privilegio specifico della persona responsabile in Svizzera: la pubblicazione di dati personali su Internet deve soddisfare in ogni momento i requisiti del trattamento e della comunicazione. Le pubblicazioni che sono contrarie allo scopo o che violano in altro modo i principi di trattamento non possono essere privilegiate.
21 Ai sensi dell'articolo 3, le disposizioni della LPD si applicano in linea di principio anche al trattamento effettuato all'estero (dei dati personali pubblicati su Internet). Anche se il legislatore accetta il rischio di violazioni della personalità connesso alla reperibilità globale, il testo dell'articolo 18 non contiene alcun privilegio generale per la persona responsabile all'estero. Le ulteriori comunicazioni (successive alla pubblicazione su Internet) non sono quindi soggette ai requisiti relativi alla comunicazione all'estero, ma devono comunque soddisfare i requisiti relativi al trattamento e alla comunicazione.
22 Per gli organi federali valgono requisiti supplementari: l'articolo 36 capoverso 5 prevede, oltre al requisito di una base giuridica per la pubblicazione di questi dati (ad esempio la legge sulla trasparenza), l'obbligo di cancellare i dati in questione dal «servizio automatizzato di informazione e comunicazione» non appena non sussiste più un interesse pubblico all'accesso pubblico.
23 Per quanto risulta, questa disposizione (né come art. 5a OPSD né come art. 18) non è stata ancora recepita in una sentenza pubblicata.
Bibliografia
Jungo Alexandra, Zürcher Kommentar zum Zivilgesetzbuch, Art. 8 ZGB, 3. Aufl., Zürich 2018.
Dal Molin Luca, Kommentierung zu Art. 18 DSG, in: Blechta Gabor P./Vasella David (Hrsg.), Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 4. Aufl., Basel 2024.
Kunz Christian, Kommentierung zu Art. 18 DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz mit weiteren Erlassen, Zürich 2023.
Husi-Stämpfli Sandra, Kommentierung zu Art. 18 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Auflage, Bern 2023.
I materiali
Botschaft zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15.9.2017, BBl 2017 S. 6941 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/2057/de, besucht am 23.12.2025.