-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
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- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
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- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
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- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
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- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Preparazione e consegna delle schede elettorali
- Bibliografia
- I materiali
I. Storia delle origini
1 Solo con la promulgazione della Legge federale sui diritti politici nel 1976, i Cantoni sono stati obbligati a produrre a proprie spese le schede di tutte le liste e a inviarle agli elettori. Fino a quel momento, in alcuni cantoni questo compito spettava ai partiti, il che spesso significava che gli elettori non erano in possesso di tutte le liste - una chiara limitazione della loro libertà di scelta. La disposizione sull'ammissione dei "buoni di registrazione" (art. 33 cpv. 1bis) è stata inserita nella LDP con la revisione del 1994. Infine, con la revisione del 2014, è stato anticipato il termine per la consegna del materiale elettorale agli elettori. Ora gli elettori ricevono i documenti (come nel caso dei referendum) non prima di quattro e non oltre tre settimane prima del giorno della votazione.
II. Significato della disposizione
A. Generale
2 La disposizione stabilisce che i Cantoni sono responsabili della produzione e della distribuzione delle schede elettorali. Essi devono inviare, a proprie spese, una serie completa di schede elettorali di tutte le liste e una scheda bianca senza modulo a tutti gli elettori aventi diritto nella quartultima settimana prima del giorno del voto.
B. Confronto giuridico
3 I Cantoni hanno norme fondamentalmente comparabili nella loro legge elettorale parlamentare. Nel caso delle elezioni parlamentari cantonali, spetta anche alle autorità produrre una serie completa di schede elettorali di tutte le liste e una scheda elettorale senza modulo prestampato e inviarle agli elettori. I costi sono a carico dei Cantoni. I dati prescritti dei candidati sulle schede elettorali prestampate sono i cognomi e i nomi, l'anno di nascita, il titolo professionale e il luogo di residenza. La data ultima per la consegna del materiale elettorale agli elettori è talvolta vicina al giorno delle elezioni. Pochi cantoni hanno regole paragonabili all'art. 33 cpv. 4 LDP per quanto riguarda le schede elettorali prestampate aggiuntive.
III. Preparazione e consegna delle schede elettorali
A. Responsabilità dei Cantoni (cpv. 1)
4 I Cantoni sono tenuti a produrre a proprie spese le schede elettorali per le elezioni del Consiglio nazionale.
5 Tutte le schede elettorali devono riportare l'indicazione dell'elezione in questione (ad esempio, elezioni del Consiglio nazionale 2023 o elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023), che - probabilmente perché è superfluo dirlo - non è stata regolamentata in modo specifico.
6 Il blocco delle schede elettorali o il libretto delle schede elettorali contiene schede prestampate per tutte le liste e una scheda elettorale senza prestampa. Queste costituiscono le schede elettorali ufficiali ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LDP. La scheda elettorale senza prestampa non contiene alcuna designazione o numero di lista, né nomi di candidati o numeri di candidati. Contiene solo righe o caselle in bianco, che devono essere compilate a mano dagli elettori aventi diritto. Contiene tante righe bianche quanti sono i mandati da assegnare nella circoscrizione.
7 Le schede elettorali prestampate devono contenere le denominazioni delle liste (comprese le abbreviazioni delle liste), il numero d'ordine della lista e il riferimento a eventuali collegamenti di lista e sub-lista della lista in questione (cfr. art. 31 cpv. 2 LDP). A ogni candidato viene attribuito un numero di candidato composto dal numero di lista, dal numero di posizione della lista e (se del caso) da una cifra di controllo. I cognomi e i nomi dei candidati e il loro luogo di residenza sono obbligatori. Il nome con cui la persona è conosciuta politicamente o nella vita quotidiana sarà regolarmente indicato (art. 22 cpv. 2 lett. b LDP). Le informazioni di cui sopra sono il minimo richiesto dalla legge federale. I Cantoni possono stampare sulla scheda elettorale ulteriori informazioni sui candidati. In particolare, sono comuni l'anno di nascita, i titoli di lavoro o le cariche politiche e la nota "precedentemente" nel caso di ricandidature. Se una lista (compresi i candidati pre-cumulativi) ha un numero di candidati inferiore a quello dei mandati da assegnare nella circoscrizione, si stampano righe o caselle vuote per i posti di lista non coperti.
8 L'art. 7 del VPR richiede che sulle schede elettorali prestampate sia lasciato uno spazio sufficiente per consentire agli elettori di rendere facilmente leggibile il processo di variegatura e cumulo. Questo requisito, sensato e necessario nella pratica, rappresenta una sfida, soprattutto nei grandi Cantoni con molti mandati da assegnare. Per questo motivo, i singoli Cantoni hanno fissato dei limiti per i titoli professionali (talvolta sovrabbondanti).
B. Documenti di registrazione (cpv. 1bis)
9 Secondo questa disposizione, inserita nel 1994, i Cantoni possono utilizzare schede elettorali leggibili a macchina, le cosiddette schede di registrazione, nelle elezioni del Consiglio nazionale. Le schede elettorali leggibili a macchina, come quelle utilizzate nel Canton Ticino per le elezioni cantonali e comunali, servono da esempio. Se un Cantone invia tali documenti di registrazione agli elettori, deve anche inviare loro una compilazione (panoramica) con le informazioni minime sulle liste e sui candidati richieste dal cpv. 1 (contenente le designazioni complete delle liste, i riferimenti ai collegamenti delle liste e delle sotto-liste, nonché le informazioni minime sui candidati, come i cognomi e i nomi e il luogo di residenza). L'uso di schede elettorali a lettura ottica nelle elezioni del Consiglio nazionale dovrebbe essere approvato dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 CPD. In pratica, questa disposizione non ha avuto finora alcun ruolo. Nessun Cantone ha utilizzato tali documenti di registrazione nelle elezioni del Consiglio nazionale.
C. Set completo di tutte le schede elettorali (cpv. 2)
10 I Cantoni devono inviare un set completo di tutte le schede elettorali agli aventi diritto almeno tre e non prima di quattro settimane prima del giorno delle elezioni. Il materiale elettorale deve arrivare agli aventi diritto al voto nella quartultima settimana prima del giorno delle elezioni. Con la revisione della legge nel 2014, la scadenza per la consegna del materiale elettorale è stata allineata a quella in vigore da tempo per i referendum. Il nuovo regolamento è reso possibile dalla limitazione della finestra temporale per la scadenza della registrazione elettorale a un lunedì di agosto (cfr. art. 21 cpv. 1 LDP). Secondo la precedente normativa del 1976, le schede elettorali dovevano essere inviate agli elettori non più tardi di dieci giorni prima del giorno delle elezioni.
11 Oltre alle schede elettorali e alle istruzioni di voto (art. 34 LDP), i Cantoni sono liberi di inviare agli elettori aventi diritto il materiale pubblicitario elettorale dei partiti e dei gruppi (con l'invio del materiale ufficiale o in un invio separato). Alcuni cantoni hanno questa prassi (ad esempio BE, FR, AG, SO, JU). Tutti i partiti e i gruppi di candidati devono essere trattati allo stesso modo. Per non far lievitare il peso dei documenti elettorali da inviare e per limitare i costi di spedizione, a volte viene fissato un limite di peso per i volantini pubblicitari.
D. Schede elettorali aggiuntive (cpv. 3)
12 I partiti e i gruppi di candidati (nella formulazione, poco pratica: "i firmatari") possono ottenere dalle cancellerie dei Cantoni schede elettorali supplementari con copie prestampate delle loro liste a prezzo di costo. Possono distribuirle durante la campagna elettorale o, se un Cantone è a conoscenza dell'invio di materiale pubblicitario elettorale dello Stato, farle allegare al materiale propagandistico inviato, se necessario.
13 Ci si può chiedere se la distribuzione di schede elettorali prestampate aggiuntive ai partiti sia ancora al passo con i tempi. La disposizione può essere spiegata guardando indietro, quando in alcuni cantoni i partiti erano ancora responsabili della distribuzione delle schede elettorali. Oggi deve essere sufficiente l'invio del blocco ufficiale di schede elettorali con tutte le liste agli elettori aventi diritto. Dal punto di vista della parità di trattamento, sembra inoltre alquanto discutibile che ai partiti che sono disposti e in grado di finanziare tale operazione venga data la possibilità di distribuire ulteriori schede elettorali ufficiali delle loro liste. Inoltre, per gli elettori dei cantoni in cui viene inviato il materiale pubblicitario, a volte è fonte di confusione (e non viene compreso) il fatto di trovare la stessa scheda elettorale ufficiale di una lista due volte nel materiale elettorale, una volta rilegata nel blocco di schede ufficiali e una volta sciolta come allegato al volantino pubblicitario di una lista.
Bibliografia
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Muheim Anton, Wahl des Nationalrates, in: Das Bundesgesetz über die politischen Rechte, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, St. Gallen 1978, S. 65–89.
I materiali
Beschluss 784/2021 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 23.6.2021 über die Durchführung der Grossratswahlen vom 27.3.2022.
Beschluss 314/2023 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 22.3.2023 über die Durchführung der Nationalratswahlen vom 22.10.2023.
Beschluss 2023/167 des Regierungsrats des Kantons Solothurn vom 31.1.2023 über die Nationalratswahlen vom 22.10.2023. Einberufung der Wahlberechtigten und Verfahren.
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Botschaft des Bundesrates über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993 (BBl 1993 III 445).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 9217).
Information der Staatskanzlei Aargau vom 23.3.2023 zu den Nationalratswahlen 2023: Anleitung zum Wahlvorschlag.
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 30.11.2018 über die Ermittlung der Ergebnisse eidgenössischer Volksabstimmungen mit technischen Mitteln (BBl 2018 S. 7683) (zit. Kreisschreiben BR 2018)
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023 (BBl 2022 S. 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 2023).
Leitfaden der Bundeskanzlei für kandidierende Gruppierungen für die Nationalratswahlen vom 20.10.2023.