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LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Non prorogabilità dei termini legali (art. 144 cpv. 1 CPC)
- II. Proroga dei termini giudiziari (art. 144 cpv. 2 CPC)
- Bibliografia
I. Non prorogabilità dei termini legali (art. 144 cpv. 1 CPC)
1 I termini legali sono quelli la cui durata è determinata dalla legge. Essi sono in linea di principio immutabili e non possono quindi essere prorogati, nemmeno mediante accordo tra le parti.
2 La fissazione di un termine supplementare per la correzione di atti difettosi ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 e 2 CPC non è considerata una proroga. Essa è quindi applicabile anche agli atti soggetti a un termine legale. Tuttavia, non è consentito apportare integrazioni o correzioni sostanziali a posteriori. Il termine supplementare serve esclusivamente a evitare determinati vizi di forma.
3 Alcuni autori sostengono la validità dell'art. 43 lett. b LTF come principio giuridico generale e ritengono che la concessione di un'adeguata proroga sia necessaria anche nei casi eccezionali particolarmente complessi o di ampia portata, anche se si tratta di termini legali.
4 Indipendentemente da ciò, un termine legale non rispettato può essere ripristinato secondo le disposizioni dell'art. 148 CPC.
5 Esempi di termini legali sono i termini di ricorso (art. 311 cpv. 1, art. 314 cpv. 1, art. 321 cpv. 1 e 2 e art. 329 cpv. 1 CPC), i termini per la risposta al ricorso (art. 312 cpv. 2, art. 314 cpv. 1 e art. 322 cpv. 2 CPC), per una richiesta di ricusazione (art. 49 cpv. 1 CPC), per una richiesta di ripristino (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC), per la presentazione di un ricorso in tribunale dopo il rilascio dell'autorizzazione al ricorso (art. 209 cpv. 3 e 4 CPC), per il rifiuto di una proposta di sentenza (art. 211 cpv. 1 CPC) e per una richiesta di motivazione scritta della decisione (art. 239 cpv. 2 CPC).
6 L'art. 144 cpv. 1 CPC è applicabile in linea di principio solo ai termini disciplinati dal CPC. La proroga dei termini legali del diritto sostanziale (ad es. art. 439 cpv. 2, art. 450b, art. 521, art. 533 e art. 600 CC ecc.) e del diritto esecutivo e fallimentare (ad es. art. 17 cpv. 2, art. 18 cpv. 1, art. 83 cpv. 2 e art. 174 cpv. 1 LEF ecc.) non è contemplata dall'art. 144 cpv. 1 CPC e si basa su disposizioni proprie (ad es. art. 576 CC, art. 33 cpv. 2 LEF). Va notato che le disposizioni corrispondenti possono fare riferimento all'art. 144 cpv. 1 CPC.
II. Proroga dei termini giudiziari (art. 144 cpv. 2 CPC)
A. Termini giudiziari
7 I termini giudiziari (o del giudice) sono quelli la cui durata è fissata dal tribunale o dal responsabile del procedimento nel singolo caso. Tra questi figurano sia i termini per la presentazione di atti processuali sia i termini di pagamento. Una parte della dottrina considera come termine giudiziario anche un termine la cui fissazione è espressamente prevista dal codice di procedura civile, ma la cui durata non è (sufficientemente) determinata dalla legge e deve quindi essere fissata dal tribunale.
8 La determinazione di un termine giudiziario è a discrezione del tribunale. A tal fine occorre tenere conto, ad esempio, del tempo stimato necessario per l'atto processuale, dell'urgenza della controversia, delle difficoltà prevedibili nell'istruzione e nell'acquisizione di prove, nonché del termine di sette giorni per il ritiro della posta raccomandata in caso di termini fissati per un determinato giorno di calendario.
9 Esempi di termini giudiziari prorogabili sono il termine per la nomina di un rappresentante in caso di incapacità di agire in giudizio (art. 69 cpv. 1 CPC), il termine (supplementare) per il versamento dell'anticipo sulle spese (art. 101 cpv. 1 e 3 CPC), il termine supplementare in caso di numero insufficiente di memorie (art. 131 CPC), il termine supplementare in caso di atto formalmente irregolare (art. 132 cpv. 1 e 2 CPC), il termine per la presentazione di una perizia (art. 185 cpv. 3 CPC), il termine per la risposta alla domanda o alla domanda riconvenzionale (art. 222 cpv. 1 e 224 cpv. 3 CPC), il termine supplementare in caso di mancata risposta alla domanda (art. 223 cpv. 1 CPC), i termini nel secondo scambio di atti (art. 225 CPC), il termine per l'azione in caso di misure cautelari prima della pendenza (art. 263 CPC) o per un'azione di risarcimento danni (art. 374 cpv. 5 CPC). Dal 1° gennaio 2025, ciò include anche il termine per l'esercizio del diritto di replica, che deriva dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU (art. 53 cpv. 3 CPC).
10 Anche per l'art. 144 cpv. 2 CPC vale il principio secondo cui il calcolo di un termine – e quindi anche la possibilità della sua proroga – è disciplinato dal diritto che fissa il termine. La prorogabilità dei termini di diritto sostanziale è quindi disciplinata anche dalle disposizioni specifiche del CC o del CO. Lo stesso vale anche per il diritto in materia di esecuzione e fallimento. È fatta salva la prorogabilità del termine giudiziario per la presentazione di un'azione per l'iscrizione definitiva di un diritto di pegno dell'artigiano e dell'imprenditore edile ai sensi dell'art. 961 cpv. 3 CC, che è di natura sostanziale, ma che può comunque essere prorogato ai sensi dell'art. 144 cpv. 2 CPC.
B. Proroga per motivi sufficienti
11 I termini giudiziari possono essere prorogati per motivi sufficienti. Un motivo è considerato «sufficiente» se, in base all'esperienza comune, è idoneo a impedire o almeno a rendere più difficile l'esecuzione tempestiva dell'atto processuale. Il tribunale o la direzione del procedimento decide secondo il proprio doveroso apprezzamento, tenendo conto nella ponderazione degli interessi delle circostanze concrete del singolo caso (importanza del motivo addotto, interesse al regolare svolgimento del procedimento, urgenza della controversia, ecc. L'art. 144 cpv. 2 CPC è quindi formulato come disposizione «facoltativa». Tuttavia, una proroga del termine deve essere concessa se sussistono motivi sufficienti; un rifiuto costituisce una violazione del diritto di essere sentiti.
12 La prassi del Tribunale federale è generalmente generosa nel riconoscere la sussistenza di motivi sufficienti, se il procedimento non presenta particolare urgenza e la proroga del termine non è in contrasto con interessi pubblici o privati prevalenti. Secondo una parte della dottrina, si dovrebbe poter contare almeno su una proroga del termine se sussistono «motivi ragionevolmente plausibili» per cui un termine non può essere rispettato. In ogni caso, le proroghe dei termini devono essere concesse con maggiore cautela nei procedimenti semplificati e sommari.
13 Esempi di motivi sufficienti: malattia, vacanze, ricovero ospedaliero, decesso di un parente stretto, servizio militare o civile, protezione civile, detenzione, assenza, sovraccarico di lavoro o carico di altri lavori con scadenze vincolanti, licenziamento di dipendenti importanti, riorganizzazione dello studio legale, incarico a breve termine di un avvocato, mancanza di documenti, necessità di tradurre prove voluminose, difficoltà tecniche, mancanza di fondi a breve termine, distanza, assenza dall'ufficio, soggiorno all'estero, vastità o complessità della questione o motivi di economia processuale, come l'imminenza di trattative di conciliazione o un accordo imminente tra le parti. I motivi di impedimento citati possono riguardare sia la parte stessa che il suo rappresentante legale o il suo difensore.
14 Il consenso della controparte alla proroga del termine può costituire un motivo sufficiente, soprattutto nei procedimenti in cui si applica il principio della disponibilità delle parti, ma la direzione del processo rimane comunque di competenza del tribunale. Quest'ultimo, ovvero la direzione del procedimento, non è tenuto ad accogliere senza esame (più) richieste di proroga basate su un accordo tra le parti, se vi sono interessi pubblici o privati prevalenti che lo impediscono. Il termine di revoca nei compromessi è un termine di diritto privato e non un termine giudiziario. Può quindi essere prorogato solo dalla controparte, non dal tribunale.
15 In linea di principio sono possibili anche proroghe multiple, ma con ogni ulteriore richiesta di proroga è lecito supporre che i requisiti per la presentazione di motivi sufficienti tenderanno ad aumentare. Solo in casi eccezionali i termini definiti «non prorogabili» possono essere prorogati o può apparire opportuno concedere un'ulteriore proroga a un termine già definito «una tantum», «ultimo» o «non più prorogabile». Lo stesso vale anche per i (brevi) termini supplementari. Se sono soddisfatte le condizioni per il ripristino del termine (art. 148 CPC), la proroga del termine deve essere concessa in ogni caso per evitare inutili perdite di tempo.
C. Richiesta di proroga
16 Sebbene il Codice di procedura civile non si esprima espressamente in merito alla forma, la richiesta di proroga deve essere presentata al tribunale competente per iscritto o per via elettronica, nel rispetto dei requisiti formali generali di cui all'art. 130 CPC. Il tribunale o l'autorità competente è in linea di principio quello che ha originariamente fissato il termine da prorogare.
17 La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine, al più tardi entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno. Per il rispetto del termine si applica la regola generale di cui all'art. 143 CPC; la richiesta non deve pervenire al tribunale durante il termine in corso né essere valutata da quest'ultimo. Una richiesta di proroga presentata in ritardo deve essere accolta come richiesta di ripristino. Una proroga d'ufficio è in linea di principio esclusa, fatti salvi i casi di fissazione di un termine supplementare ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 e dell'art. 223 cpv. 1 CPC.
18 È obbligatorio motivare la richiesta di proroga del termine. I motivi sufficienti devono essere indicati in forma concisa e, in linea di principio, devono essere resi credibili. A tal fine può essere necessario presentare prove adeguate, come ad esempio un certificato medico, un ordine di marcia, una conferma di prenotazione o simili. È inoltre necessario indicare la durata desiderata della proroga, che viene determinata in base al momento in cui la parte, date le circostanze note, sarà in grado di compiere l'atto processuale richiesto.
19 La richiesta di proroga ha effetto sospensivo, in quanto il termine originario non può scadere prima che il tribunale o la direzione del procedimento decidano in merito alla proroga. Sono escluse le richieste pretestuose e abusive senza motivi seriamente considerabili. Per precauzione, le richieste di proroga dovrebbero comunque essere presentate il più presto possibile, cioè non appena si conosce un motivo sufficiente.
D. Decisione sulla proroga
1. Decisione processuale
20 Il tribunale o la direzione del procedimento decide in merito alla proroga del termine mediante una decisione processuale. Una motivazione è necessaria solo in caso di proroga del termine insolitamente breve o lunga, nonché in caso di rigetto della richiesta di proroga; in tutti gli altri casi, la richiesta può essere approvata anche senza motivazione mediante timbro, indicando la durata concreta della proroga.
21 Per motivi pratici, di norma si rinuncia a una previa presa di posizione della controparte sulla richiesta di proroga, almeno nel caso di richieste presentate per la prima volta. La decisione sulla proroga deve tuttavia essere comunicata alle parti. Il mancato riscontro da parte del tribunale o della direzione del procedimento a una richiesta di proroga non implica automaticamente l'approvazione della stessa. La parte richiedente è tenuta a informarsi in merito presso il tribunale o la direzione del procedimento.
22 Una decisione procedurale relativa alla proroga dei termini può essere impugnata con ricorso solo se comporta un pregiudizio difficilmente riparabile. Secondo una parte della dottrina, tuttavia, il rigetto della richiesta di proroga dei termini non comporta di norma motivi che giustifichino un danno imminente e non facilmente riparabile. Se la proroga dei termini viene concessa, anche la controparte non subisce in linea di principio alcun pregiudizio, in mancanza di un danno non facilmente riparabile; pertanto, solo in casi molto rari, se non mai, può ricorrere con successo a un mezzo di ricorso.
2. Conseguenze della decisione
23 Se il tribunale o la direzione del procedimento accoglie la richiesta di proroga, la proroga del termine segue senza interruzioni il termine originario. Esempi: se il termine scade martedì 6 settembre, la proroga, se concessa, decorre da mercoledì 7 settembre. Se il termine originario scade sabato 10 settembre, il termine scade il giorno lavorativo successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Il termine in corso è prorogato a martedì 13 settembre. L'approvazione di una proroga del termine non fa decadere il diritto legale della parte alla fissazione di un termine supplementare, ad esempio per il pagamento dell'anticipo delle spese ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 CPC.
24 In caso di rigetto della richiesta di proroga, nella pratica viene concesso un breve termine supplementare (il cosiddetto «termine di emergenza»), a meno che la richiesta non fosse fin dall'inizio destinata al fallimento. A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che alla parte richiedente deve comunque essere concesso un termine supplementare per compiere l'atto soggetto a termine, a meno che la richiesta non debba essere considerata pretestuosa o la parte richiedente non dovesse presumere in buona fede fin dall'inizio che non sarebbe stata concessa alcuna proroga, ad esempio perché il termine era stato fissato con la dicitura «non prorogabile» o «ultima proroga». Tuttavia, nel caso di termini «unici», «non prorogabili» o «prorogati per l'ultima volta», una proroga non è del tutto esclusa; la parte richiedente non può semplicemente fare affidamento sulla fissazione di un termine di emergenza in caso di rigetto della richiesta di proroga. Se il termine di emergenza è fissato per un determinato giorno di calendario, occorre rispettare il termine di ritiro di sette giorni per le spedizioni raccomandate ai sensi dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC.
3. Durata e numero delle proroghe
25 Il tribunale o la direzione del procedimento dispone di un ampio margine di discrezionalità nel decidere la durata o la frequenza delle proroghe. La durata della proroga concessa e il numero di possibili proroghe devono essere adeguati al singolo caso. Occorre valutare i motivi addotti per la proroga rispetto all'interesse a una rapida conclusione del processo.
26 Nei procedimenti sommari e semplificati devono essere concesse proroghe più brevi rispetto al procedimento ordinario, tenendo conto anche del numero di proroghe concesse, che deve essere piuttosto limitato. Ancora maggiore cautela è richiesta nei procedimenti di misure superprovvisorie.
27 Non sono ammesse proroghe a tempo indeterminato o con data indeterminata, né proroghe di durata troppo breve. Ciò si verifica quando il termine prorogato è già quasi scaduto al momento del ricevimento dell'autorizzazione alla proroga.
28 La durata della proroga deve essere indicata in numero di giorni, settimane o mesi oppure il termine prorogato deve essere fissato fino a un determinato giorno di calendario. In quest'ultimo caso, occorre tenere conto del termine di ritiro di sette giorni per le spedizioni raccomandate. Nel calcolo occorre inoltre tenere conto di un'eventuale sospensione dei termini (art. 145 CPC).
29 Nella decisione processuale di concessione della proroga, il tribunale o la direzione del procedimento deve inoltre indicare chiaramente se non intende accogliere ulteriori richieste di proroga. A tal fine, la proroga concessa deve essere contrassegnata come «ultima», «unica» o «non (più) prorogabile». In caso contrario, le parti possono presumere in buona fede che un'ulteriore richiesta di proroga sarà presa in considerazione e che, in caso di rigetto, sarà concessa almeno una breve proroga, a condizione che la richiesta non sia pretestuosa.
Bibliografia
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