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COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
I. Osservazione preliminare
1 Come la "disposizione sorella" dell'art. 57 CC, l'art. 58 CC – contrariamente al titolo "Scioglimento" – non disciplina i presupposti per lo scioglimento delle persone giuridiche, ma lo presuppone come elemento di fatto.
2 Da un punto di vista sistematico, è sorprendente che il legislatore abbia posto la disciplina della procedura di liquidazione in ritardo rispetto a quella dell'utilizzo del patrimonio. In pratica, al verificarsi di una causa di scioglimento, il patrimonio di una persona giuridica deve essere prima liquidato privatamente e solo in seguito è possibile distribuire il ricavato netto (art. 57 CC).
II. Fase di liquidazione e procedura di liquidazione
A. Personalità giuridica nella liquidazione
3 La capacità giuridica della persona giuridica continua ad esistere anche dopo l'ingresso nella fase di liquidazione. Tuttavia, si verifica un cambiamento di scopo da registrare nel registro delle imprese e la liquidazione diventa l'unico scopo della persona giuridica (aggiunta: "in liquidazione"). I poteri degli organi precedenti sono quindi limitati agli atti necessari per la liquidazione, che non possono essere eseguiti dai liquidatori.
4 La fine effettiva della capacità giuridica si verifica nel caso di persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese con la cancellazione dal registro delle imprese, negli altri casi con la conclusione della liquidazione.
B. Doppio riferimento alle disposizioni procedurali del diritto societario
5 Per lo svolgimento vero e proprio della procedura di liquidazione, l'art. 58 CC rimanda in primo luogo alle disposizioni cooperative (art. 913 cpv. 1 CO), che a loro volta (per gli aspetti procedurali) rimandano alle disposizioni di liquidazione del diritto societario per la loro applicazione. In seguito a questa catena (dinamica) di rinvii, le disposizioni del diritto societario (art. 739 e segg. CO) sono applicabili a tutte le persone giuridiche di diritto privato.
6 In caso di liquidazione, occorre tenere conto delle peculiarità della rispettiva persona giuridica, ad esempio le disposizioni del diritto del registro delle imprese non si applicano alle associazioni non iscritte nel registro delle imprese e, nel caso delle fondazioni sottoposte a vigilanza, la liquidazione deve essere controllata dall'autorità di vigilanza competente.
C. Panoramica dello svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria
7 In sostanza, la liquidazione consiste nello scioglimento di tutti i rapporti giuridici ancora esistenti.
1. Determinazione dei liquidatori
8 A meno che lo statuto o le delibere non prevedano diversamente, di solito si tratta dell'organo esecutivo. Nel caso di scioglimenti giudiziari, il tribunale nomina anche i liquidatori, che sono quindi considerati organi straordinari e possono essere responsabili di conseguenza ai sensi dell'art. 55 cpv. 2 CC. Infine, in caso di fallimento, è responsabile l'amministrazione fallimentare.
2. Attività di liquidazione
9 I liquidatori redigono il bilancio ed emettono una richiesta di pagamento. Chiudono quindi l'attività in corso, riscuotono gli eventuali insoluti e realizzano i beni. Allo stesso tempo, devono adempiere agli obblighi della persona giuridica. In caso di sovraindebitamento, è necessario informare il tribunale, che ordina l'apertura di una procedura fallimentare (in questo caso, devono essere applicate le disposizioni speciali del diritto fallimentare, cfr. art. 740 cpv. 5 CO e art. 197 e segg. LEF).
3. Distribuzione dell'eccedenza patrimoniale
10 Solo se rimane un'eccedenza di beni dopo il rimborso di tutti i debiti della persona giuridica, questa deve essere distribuita.
4. Conclusione della procedura di liquidazione
11 La persona giuridica si estingue con la conclusione della procedura di liquidazione. Dopo la conclusione della liquidazione, lo scioglimento della società deve essere notificato dai liquidatori all'ufficio del registro di commercio ai sensi dell'art. 746 CO. Se una persona giuridica viene cancellata dal registro delle imprese dopo la conclusione della liquidazione, la sua esistenza giuridica cessa.
5. Reiscrizione
12 La reiscrizione è possibile (art. 935 CO): Chiunque possa dimostrare in modo credibile un interesse degno di tutela può chiedere al tribunale la reiscrizione della persona giuridica cancellata nel registro delle imprese (cpv. 1). L'interesse degno di protezione è specificato nel cpv. 2, che costituisce un elenco esemplare.
13 In nuce, si tratta di costellazioni in cui, dopo la cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese, si scopre che la liquidazione non è ancora stata completata. Per conferire alla persona giuridica la necessaria capacità di agire, in modo che possa intraprendere le azioni necessarie per completare la liquidazione, è necessario iscriverla nuovamente nel registro delle imprese. Solo allora la personalità giuridica rivive e la liquidazione non completata può essere terminata. In seguito, il motivo della nuova iscrizione cessa di esistere e la persona giuridica deve essere nuovamente cancellata.
D. Procedura semplificata per le persone giuridiche ai sensi del CC
14 È vero che l'art. 58 CC è una norma imperativa. Tuttavia, in casi semplici (ossia se i creditori e le loro pretese sono chiari), la dottrina consente la liquidazione tacita nel caso di associazioni e fondazioni, in cui l'attività della persona giuridica in questione viene posta fine senza l'annotazione "in liquidazione" ed eventualmente senza una chiamata di debito. Solo al termine dell'attività di liquidazione vera e propria viene effettuata una notifica all'Ufficio del Registro delle Imprese, che comprende sia il passaggio alla fase di liquidazione sia la cancellazione. La liquidazione tacita è giustamente esclusa nel caso delle società di capitali e dovrebbe essere utilizzata con grande cautela anche nel caso di associazioni e fondazioni, per ragioni di tutela dei creditori.
Bibliografia
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