-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia delle origini
- II. Significato della disposizione
- III. Commento al testo della norma
- I materiali
- Bibliografia
I. Storia delle origini
1 Quando nel 1919 fu introdotta la rappresentanza proporzionale a livello federale, si prevedeva già che si sarebbero potuti verificare casi in cui a un partito fossero stati assegnati più mandati di quanti candidati avesse in lista. Il legislatore federale decise deliberatamente di non adottare la soluzione allora comune nei cantoni con rappresentanza proporzionale. Questa prevedeva che i seggi "rimanenti" fossero distribuiti proporzionalmente tra le altre liste. Questa soluzione era contraria alla giustizia e all'equità. Si doveva invece tenere un'elezione supplementare, in cui solo il gruppo che aveva ancora dei mandati non coperti poteva presentare una lista. In questo modo, la proporzionalità doveva essere preservata. Secondo l'interpretazione della legge elettorale del Consiglio nazionale del 1919, i mandati distribuiti alle liste diventavano così "proprietà del gruppo" e dovevano rimanere tali anche se non si fosse presentato un numero sufficiente di candidati.
2 Questa idea di fondo si concretizzò in due norme giuridiche. La prima - che interessa in questa sede - trattava specificamente il caso in cui una lista subito alle elezioni avesse un numero di candidati troppo basso per il numero di mandati ad essa assegnati, e rimandava alla seconda, in cui veniva normata nel dettaglio la procedura di elezione suppletiva. La prima disposizione in questione fu adottata nei Consigli del 1919 senza alcun dibattito. La struttura di base e questa disposizione sono rimaste inalterate fino ad oggi senza alcuna modifica sostanziale.
II. Significato della disposizione
A. Aspetti generali
1. Oggetto e delimitazione
3 L'art. 44 LDP disciplina il caso in cui una lista ottenga un numero di mandati superiore a quello dei candidati. La disposizione si applica quindi dopo lo svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale e l'assegnazione dei mandati alle singole liste (art. 40-42 LDP), quando questi mandati devono essere assegnati ai singoli candidati delle liste - prima dell'inizio della legislatura.
4 L'art. 44 LDP si riferisce alla procedura di elezione supplementare ai sensi dell'art. 56 LDP. Questa disposizione, a sua volta, secondo il titolo del corrispondente capitolo della LDP, regola i "cambiamenti nel corso del mandato", in particolare lo spostamento nel corso del mandato in assenza di sostituti. La demarcazione tra le due disposizioni si basa quindi sul momento in cui i mandati vengono distribuiti a persone che non erano presenti nella lista originaria: L'art. 44 LDP riguarda il momento immediatamente successivo all'elezione, l'art. 56 il momento del mandato. La procedura rimane la stessa, ma per la valutazione costituzionale questa distinzione può essere rilevante.
2. Rilevanza pratica
5 Finora sono state necessarie due elezioni suppletive subito dopo le elezioni ordinarie del Consiglio nazionale, entrambe nel 1919, dopo le primissime elezioni del Consiglio nazionale con rappresentanza proporzionale. Nel Cantone di Friburgo, il partito cattolico-conservatore vinse sei dei sette seggi del Consiglio nazionale, ma aveva solo cinque candidati in lista. Nel Cantone di Sciaffusa, il Partito dei contadini ha ottenuto entrambi i mandati del Consiglio nazionale, ma aveva un solo candidato in lista. Da allora, non si è verificato alcun caso di applicazione dell'attuale art. 44 LDP.
6 È ancora possibile che un partito (anche per se stesso) riceva un numero sorprendentemente elevato di mandati e non abbia presentato un numero sufficiente di candidati - soprattutto nel caso di nuovi partiti che possono essere limitati in termini di argomenti. Finché esiste questa possibilità teorica, questa disposizione è certamente importante per evitare scappatoie legali che sarebbero politicamente controverse e costituzionalmente problematiche da chiudere solo in casi concreti di applicazione. Con ogni probabilità, però, la sua rilevanza pratica rimarrà limitata.
B. Confronto tra le leggi
7 La maggior parte dei Cantoni che eleggono il proprio Parlamento con un sistema di rappresentanza proporzionale regola la gestione dei mandati in eccesso in modo simile alla LDP. In primo luogo, prevedono la possibilità di integrare la lista con la (maggioranza dei) firmatari della proposta elettorale; se questa possibilità rimane inutilizzata, si tiene un'elezione suppletiva non limitata a un partito o a una lista ("elezione libera"). Quattro cantoni procedono direttamente a un'elezione suppletiva libera. Nel Canton Vallese, i seggi vacanti vanno ai sostituti eletti separatamente.
8 In quasi tutti i cantoni, per le elezioni suppletive si applica la stessa procedura, indipendentemente dal momento dell'aggiunta: in caso di mandati in eccedenza prima del mandato, lo stesso che per i cambiamenti durante il mandato. L'unica eccezione è rappresentata dal Cantone di Svitto, che opera una distinzione. Nel caso di mandati in eccesso, l'aggiunta alla lista è possibile senza elezioni; nel caso di seggi vacanti durante il mandato, si procede immediatamente a un'elezione suppletiva libera. Questa distinzione sembra plausibile: il principio della rappresentanza proporzionale richiede che la composizione del Parlamento rifletta proporzionalmente le preferenze degli elettori eleggibili al momento delle elezioni. Pertanto, sembra giustificato non modificare la composizione partitica del parlamento prima della scadenza del mandato, anche se ciò va a scapito della legittimità democratica del singolo deputato interessato - nel caso di modifiche durante il mandato, invece, è preferibile una libera elezione.
III. Commento al testo della norma
A. Caso di applicazione: "Se a una lista viene assegnato un numero di mandati superiore a quello dei candidati"
9 Le liste o le proposte elettorali presentate (art. 21 e seguenti) possono anche elencare un numero di nomi inferiore ai seggi da assegnare nella circoscrizione. Se una scheda elettorale di questo tipo viene presentata alle elezioni, le righe bianche contano come voti aggiuntivi per la lista di cui la scheda porta il nome o il numero (art. 37 cpv. 1 LDP). Pertanto, può accadere che a una lista vengano assegnati più mandati di quanti siano i suoi candidati.
B. Riferimento all'art. 56 LDP, "Elezioni suppletive"
1. Proporzionalità
10 La LDP presuppone che i mandati "appartengano" alla lista che ne ha diritto in base alla distribuzione iniziale e residua. La composizione partitica del Consiglio nazionale deve rimanere invariata nelle elezioni suppletive rispetto alla ripartizione dei mandati tra le liste; viene inoltre mantenuta la proporzionalità. La procedura per le elezioni suppletive prevede quindi in primo luogo che i firmatari della proposta elettorale possano "integrare" la lista (cfr. art. 56 CPD). A questo proposito, il nome "elezioni suppletive" è fuorviante, poiché non si svolgono elezioni suppletive (libere).
2. Critiche
11 La procedura dell'"elezione supplementare" ai sensi dell'art. 56 LDP è stata criticata in dottrina in diverse occasioni. Il fatto che i firmatari della proposta elettorale possano determinare direttamente chi diventerà membro del Consiglio nazionale, ossia che non vi sia un'elezione diretta ai sensi dell'art. 149 cpv. 2 Cost. è giudicato problematico dal punto di vista costituzionale. Ciò conferisce alle parti un peso molto elevato. Inoltre, si critica il fatto che le disposizioni sulle elezioni suppletive pongano la proporzionalità legata ai partiti al di sopra della legittimità democratica dei singoli membri del Consiglio nazionale, il che è particolarmente discutibile perché non vi è alcun diritto a che la rappresentanza proporzionale rimanga in vigore per l'intera durata del mandato del Consiglio nazionale.
12 La proporzionalità è limitata in vari punti della LDP, ma spesso in costellazioni che raramente si verificano nella pratica. La formulazione costituzionale secondo cui le elezioni del Consiglio nazionale si svolgono "secondo il principio della rappresentanza proporzionale" (art. 149 cpv. 2 Cost.) lo consente. Pertanto, a mio avviso, sarebbe lecito limitare la proporzionalità nell'interesse della legittimità democratica anche per le elezioni suppletive ai sensi dell'art. 44 LDP, che si svolgono anch'esse raramente.
13 Occorre distinguere se ciò sia necessario. Prima dell'inizio del mandato, cioè subito dopo che gli elettori hanno espresso la loro volontà, le loro preferenze devono essere rappresentate nel modo più proporzionale possibile, il che è garantito dall'attuale regolamento delle elezioni suppletive. Durante il mandato, tuttavia, ciò non può più essere affermato in modo così assoluto per due motivi. In primo luogo, le preferenze della popolazione cambiano naturalmente nel tempo, ma vengono espresse solo periodicamente, ogni quattro anni, nel contesto delle elezioni del Consiglio nazionale. In secondo luogo, anche la composizione del Consiglio nazionale può cambiare, ad esempio se un membro cambia partito. Pertanto, l'attuale regolamento delle elezioni suppletive sembra più giustificato per la copertura di mandati in eccesso prima della scadenza del mandato che per il caso di una sostituzione durante il mandato ai sensi dell'art. 56 CPD.
I materiali
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Wahl des Nationalrates nach dem Grundsatze der Proportionalität vom 26.11.1918, BBl 1918 V S. 121 ff. (zit. Botschaft NWG).
Bericht des Bundesrates an den Nationalrat betreffend die Nationalratswahlen für die XXV. Amtsperiode vom 22.11.1919, BBl 1919 V S. 637 ff. (zit. Bericht Nationalratswahlen 1919).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I S. 1317 ff. (zit. Botschaft BPR 1975).
Bibliografia
Gruner Erich, Die Schweizerische Bundesversammlung 1848-1920, Band I, Bern 1966.
Hangartner Yvo/Kley Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1. Aufl., Zürich 2000.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Joos Eduard, Parteien und Presse im Kanton Schaffhausen, Thayngen 1975.
Poledna Tomas, Wahlrecht im Bund, in: Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, S. 363–371.
Rhinow René, Nationalrat ohne Volkswahl? – Nachrücken von Parteignaden, ein Akt gegen das Demokratieprinzip, in: NZZ, 12.1.2008, S. 18.
Weber Anina, Mandatsverlust bei Parteiwechsel – Wem "gehört" ein Mandat bei Proporzwahlen?, SJZ 2011, S. 439–358.