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CODICE DI PROCEDURA PENALE
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CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Natura della sede e principi generali
- II. Delimitazioni
- III. Determinazione della sede legale
- IV. Importanza giuridica della sede
- V. Trasferimento della sede sociale
- Bibliografia
I. Natura della sede e principi generali
1 Le persone giuridiche necessitano di un fattore di collegamento locale al quale ancorarsi spazialmente. La ratio della sede come fattore di collegamento locale della persona giuridica può essere spiegata in termini di diritto organizzativo ed economico: Pertanto, per trattare con il registro delle imprese, le autorità di vigilanza, giudiziarie, fiscali e, se del caso, di recupero crediti, è necessario un luogo in cui si concentrino i rapporti giuridici della persona giuridica interessata. Questa necessità di concentrazione e fissazione implica due cose: da un lato, che ogni persona giuridica deve avere una sede legale e, dall'altro, che in linea di principio può avere una sola sede legale (e non più di una) (il cosiddetto principio dell'unità della sede legale, sebbene esistano eccezioni per ragioni storiche e politiche).
II. Delimitazioni
A. Succursali
2 La sede deve essere distinta dalle cosiddette succursali ("succursale"), ossia stabilimenti commerciali che sono indipendenti dall'impresa principale da un punto di vista locale ed economico, ma non da un punto di vista legale. L'indipendenza richiesta per una filiale presuppone che "l'attività della filiale possa essere gestita in modo indipendente senza modifiche sostanziali". Occorre esaminare caso per caso, tenendo conto del rapporto con l'esterno, se questo è il caso. Le direttive interne o le procedure interne non sono essenziali, ma occorre piuttosto stabilire se esiste un'organizzazione separata dell'ufficio con una propria gestione, in cui almeno un dipendente è autorizzato a firmare. Sebbene nella pratica esistano delle gradazioni e la situazione generale sia sempre determinante, i semplici siti di produzione, i depositi di merci, i punti di consegna e simili non sono suscettibili di costituire filiali.
3 In determinate circostanze, le succursali possono stabilire un luogo speciale di giurisdizione (art. 12 CPC), ma non un luogo speciale di esecuzione, che – fatta salva la cosiddetta bancarotta delle succursali svizzere di persone giuridiche straniere – rimane sempre nel luogo della sede legale della persona giuridica (cfr. art. 46 cpv. 2 LEF).
B. Domicilio legale
4 Da non confondere con la sede o la succursale è il cosiddetto domicilio legale, ossia l'indirizzo al quale la persona giuridica può essere raggiunta nella sua sede (cioè nei locali del proprio ufficio o come indirizzo c/o) (art. 2 lett. b e 117 ORC).
III. Determinazione della sede legale
A. Generalità
5 Mentre per le persone fisiche il collegamento territoriale è obbligatoriamente predeterminato dal legislatore (art. 23 cpv. 1 CC: luogo di residenza permanente), l'art. 56 CC concede alle persone fondatrici o agli organi della persona giuridica la possibilità di determinare la sede in modo privatamente autonomo. In altre parole: Le persone giuridiche possono, in linea di principio, scegliere liberamente la sede nei loro statuti a loro discrezione (la cosiddetta "sede legale"). Fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto pubblico e il divieto di abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, è possibile determinare una sede che si discosti dal luogo di effettiva amministrazione della persona giuridica (cfr. infra n. 7). In assenza di una sede legale, l'art. 56 CC prevede una disposizione legislativa sostitutiva secondo la quale la sede in questo caso è il luogo dell'amministrazione effettiva (cfr. infra n. 9 s.). Tuttavia, questa determinazione legale della sede si applica solo alle associazioni e alle fondazioni, in quanto la determinazione della sede nello statuto fa parte del contenuto necessario dello statuto per le società del CO e la norma sostitutiva dell'art. 56 CC non può quindi applicarsi (si vedano i successivi n. 6 e 9). Pertanto, per quanto riguarda la sede, occorre distinguere tra le persone giuridiche del CC e quelle del CO, senza che ciò sia direttamente espresso nell'Art. 56 CC.
B. Determinazione della sede legale negli articoli
6 Tutte le persone giuridiche possono (e quelle del CO devono) designare la propria sede nello statuto. Si applica il principio della libertà di scelta, principio normativo di diritto civile e non espressione della libertà di stabilimento di diritto costituzionale. La libertà di scelta implica che la sede statutaria non deve essere necessariamente ubicata nel luogo in cui si svolge l'attività effettiva o nel luogo di gestione intellettuale della persona giuridica.
7 Oltre a tutte le disposizioni di diritto pubblico (come le concessioni, gli appalti statali o il ricevimento di sussidi) e al divieto di abuso di diritto (come la scelta di sedi remote che rendono eccessivamente difficile l'esecuzione di semplici pretese dei creditori) come barriere, devono essere osservati in particolare i seguenti elementi: Le persone giuridiche devono disporre di un domicilio fisso presso la loro sede legale, presso il quale possano essere raggiunte; è sufficiente una cassetta delle lettere (che garantisca anche che una persona fisica possa ricevere le notifiche per conto della persona giuridica). Inoltre, le persone giuridiche devono essere in grado di dimostrare di aver scelto il proprio domicilio nei rapporti con i terzi (ad esempio, quando avviano procedimenti di recupero crediti o cause legali).
8 L'effettiva determinazione del luogo della sede legale avviene regolarmente attraverso l'indicazione nello statuto di un comune politico svizzero (art. 117 cpv. 1 ORC), in cui il domicilio fisso garantisce l'effettiva accessibilità (cfr. n. 7 sopra). Poiché il domicilio delle associazioni e delle fondazioni – a differenza di quello delle persone giuridiche ai sensi del CO – non deve essere stabilito per statuto, è sufficiente un collegamento a un criterio oggettivamente determinabile. Pertanto, la determinazione di una sede fluttuante o alternata ("siège errant") è ammessa anche per queste persone giuridiche, purché rimanga oggettivamente determinabile. Spesso viene citato in questo contesto, ad esempio, il domicilio del rispettivo presidente del consiglio di amministrazione o del presidente del consiglio di fondazione. Inoltre, è possibile per le associazioni e le fondazioni prevedere una delega della determinazione del domicilio negli statuti e delegarla a favore del consiglio di amministrazione (delibera del consiglio di amministrazione) o del consiglio di fondazione (delibera del consiglio di fondazione o regolamento della fondazione). Ciò la rende più flessibile rispetto alla sede legale, che – soprattutto nel caso delle fondazioni – è difficile da modificare.
C. Determinazione legale della sede
9 Poiché la determinazione della sede legale fa parte del contenuto minimo obbligatorio degli statuti delle persone giuridiche ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero (art. 626 n. 1, art. 764 cpv. 2, art. 776 n. 1, art. 832 n. 1 CO), l'art. 56 CC può avere effetto solo nel restante settore delle persone giuridiche ai sensi del CC. Per le associazioni e le fondazioni, il CC non prevede l'obbligo di determinare la sede legale negli statuti. In assenza di tale disposizione, la sede legale si trova "nel luogo in cui si svolge l'amministrazione" (la cosiddetta sede effettiva). Dal punto di vista normativo, ciò garantisce che le associazioni e le fondazioni abbiano sempre una sede legale.
10 Le opinioni dottrinali divergono sull'esatto contenuto di questa connessione oggettiva: mentre una dottrina presume che si intenda il luogo della sede amministrativa effettiva, secondo un'opinione divergente si deve prendere in considerazione il luogo in cui vengono emanate le istruzioni decisive. Il Tribunale federale, invece, segue un approccio pragmatico che probabilmente può essere definito "di mediazione": Secondo questo approccio, il luogo di gestione effettiva è quello in cui vengono compiuti gli atti che nel loro complesso servono a raggiungere lo scopo statutario; se questi atti di gestione non sono concentrati localmente in un unico punto di collegamento, si deve prendere in considerazione il fulcro dell'azione (ad esempio, il luogo in cui la persona giuridica conclude i suoi contratti; l'indicazione di corrispondenti indirizzi c/o nella corrispondenza della persona giuridica, che indicano un luogo d'azione specifico; così come, nell'ambito del commercio, i volumi commerciali che vengono elaborati attraverso un luogo specifico). Per sua natura, anche questo richiede un approccio caso per caso.
IV. Importanza giuridica della sede
A. Giurisdizione delle autorità
11 Come regola generale, la giurisdizione delle autorità locali segue la sede della persona giuridica. Tuttavia, questo principio non è assoluto e deve essere specificato come segue:
Autorità del registro delle imprese: Le persone giuridiche devono essere iscritte nel registro delle imprese del luogo di domicilio. I fattori decisivi sono, da un lato, il comune politico (art. 117 ORC) e, dall'altro, il domicilio legale (art. 2 lett. b ORC) come domicilio eletto. In mancanza di domicilio legale, si applicano le conseguenze giuridiche dell'art. 152 ORC. L'ufficio del registro di commercio fissa un termine entro il quale la persona giuridica con la richiesta deve presentare la domanda richiesta o dimostrare che non è necessaria l'iscrizione, la modifica o la cancellazione (cpv. 1). La richiesta contiene anche un riferimento alle disposizioni pertinenti e alle conseguenze legali in caso di mancato rispetto (cpv. 2).
Autorità giudiziarie: In linea di principio, i tribunali del domicilio delle persone giuridiche sono territorialmente competenti per le azioni contro di esse (art. 10 cpv. 1 lett. b CPC). Tuttavia, questo principio – basato sulla garanzia del tribunale del domicilio – è qualificato da un gran numero di eccezioni (cfr. art. 12 e segg. CPC). Si vedano anche, nel contesto del diritto privato internazionale, l'art. 151 cpv. 1 LDIP, che stabilisce la giurisdizione della sede della società per le azioni di diritto societario, e l'art. 165 LDIP sul riconoscimento delle decisioni straniere sui crediti di diritto societario.
Autorità esecutive e fallimentari: Il luogo ordinario di riscossione dei crediti per le persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese è la loro sede legale (di diritto civile); per le persone giuridiche non iscritte al Registro delle Imprese è la sede della loro amministrazione (art. 46 cpv. 2 LEF). Si noti che non tutti i luoghi di riscossione dei crediti costituiscono anche un luogo di fallimento; oltre al luogo ordinario di riscossione dei crediti, per le persone giuridiche possono essere presi in considerazione: il luogo di attività di un debitore domiciliato all'estero (Art. 50 cpv. 1 LEF), il luogo dei beni in caso di fallimento ausiliario (Art. 166 e segg. LEF).
Riserva di proprietà: una riserva di proprietà ai sensi dell'art. 715 cpv. 1 CC, per essere efficace, deve essere iscritta presso la sede legale della persona giuridica in un registro pubblico tenuto dall'ufficio esecuzioni.
Autorità fiscali: La sede legale ha un'importanza limitata nel diritto tributario. Innanzitutto, va notato che il concetto di domicilio fiscale non coincide con quello di diritto civile. Inoltre, sebbene l'"appartenenza personale" in linea di principio dia luogo a un obbligo fiscale ai sensi del diritto federale o cantonale (cfr. ad es. art. 20 cpv. 1 StHG; § 55 StG/ZH; § 62 StG/AG), il diritto tributario si concentra spesso sugli aspetti economici, motivo per cui un semplice domicilio in una cassetta delle lettere non è ancora in grado di dare origine a un domicilio rilevante ai sensi del diritto tributario se l'attività commerciale effettiva si svolge in un'altra sede.
Altre autorità e in particolare le autorità di vigilanza: Come criterio di collegamento per la giurisdizione delle autorità di vigilanza, il domicilio è importante soprattutto nel diritto della previdenza sociale (cfr. art. 61 cpv. 1 LPP per le casse pensioni in generale; art. 89a cpv. 6 punto 12 ZGB per le fondazioni di previdenza del personale). Nel caso delle fondazioni ordinarie, invece, il domicilio non è l'unico fattore determinante per l'istituzione della vigilanza, bensì l'ambito di attività; pertanto, nel caso di fondazioni operanti in tutta la Svizzera o a livello internazionale, l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AES) è sempre l'autorità di vigilanza.
B. Altri aspetti
12 La sede legale può essere importante anche per il diritto societario. In linea di principio, le denominazioni geografiche, come nomi di montagne, passi, fiumi, laghi o mari, possono essere utilizzate liberamente. Tuttavia, poiché il pubblico medio percepisce i nomi dei comuni e altre indicazioni di luogo come un'indicazione della sede legale della persona giuridica, la giurisprudenza del tribunale federale, la prassi del registro di commercio e la dottrina sono unanimi nel ritenere che l'indicazione del nome di un comune politico (o di una località all'interno di esso) sia ammissibile come elemento societario se corrisponde all'effettiva sede legale della persona giuridica in questione. Ciò deve essere tenuto in considerazione in particolare per quanto riguarda il requisito di veridicità di cui all'art. 944 CO, in base al quale una denominazione sociale ingannevole potrebbe addirittura avere conseguenze ai sensi della legge sulla concorrenza sleale.
V. Trasferimento della sede sociale
A. Trasferimento del domicilio all'interno del Paese
13 Una correlazione necessaria della libera scelta della sede legale negli statuti è che il trasferimento nazionale della sede legale deve essere in linea di principio sempre consentito. Le fondazioni sottoposte a vigilanza costituiscono un'importante eccezione se la sede è stata stabilita nello statuto: In questo caso, una modifica organizzativa ai sensi degli artt. 85 e segg. ZGB, che può richiedere l'intervento dell'autorità di vigilanza.
14 Ai sensi della legge sul registro delle imprese, si applica l'art. 123 par. 1 ORC, secondo il quale una persona giuridica deve richiedere la registrazione presso la nuova sede legale se trasferisce la propria sede in un distretto diverso da quello del registro precedente. La procedura di richiesta e di registrazione è quindi disciplinata dagli artt. 123 cpv. 2–6, 124 e segg. ORC. Nel caso di un trasferimento di sede soggetto a registrazione (ad esempio nel caso di una società per azioni, cfr. art. 647 CO), la validità è disciplinata dall'art. 936a cpv. 1 CO. I trasferimenti di sede non soggetti a registrazione (ad esempio, di alcune associazioni) diventano vincolanti al momento dell'effettiva approvazione della delibera.
15 Fatte salve alcune eccezioni – come la fissazione del luogo di riscossione dei crediti ai sensi dell'art. 53 LEF e la perpetuatio fori in caso di litispendenza ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 lett. b CPC – il trasferimento della sede stabilisce la competenza di principio delle autorità della nuova sede.
16 Infine, i cambiamenti di domicilio dovuti a fusioni, scissioni e trasformazioni sono disciplinati dalle disposizioni della LFus.
B. Trasferimento della sede legale all'estero
1. Il domicilio delle persone giuridiche secondo il diritto internazionale privato svizzero
17 Nel diritto internazionale privato si usa il termine "società" anziché "persona giuridica". Ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 LDIP, sono comprese sia le associazioni organizzate di persone che le unità immobiliari organizzate. Sebbene ciò richiami la definizione dell'art. 52 cpv. 1 CC, la definizione di diritto internazionale privato non presuppone la personalità giuridica. In altre parole, la definizione di diritto internazionale privato può comprendere più entità di quella del CC.
18 Secondo l'art. 21 cpv. 1 LDIP, la sede delle società e dei trust è considerata il "domicilio". Per domicilio di una società si intende il luogo designato nello statuto di una persona giuridica o nel contratto di partenariato di una società di persone. In subordine, si considera domicilio il luogo di amministrazione effettiva. La LDIP rispecchia quindi la norma dell'art. 56 CC. Tuttavia, la sede legale è soggetta a una riserva di legge per quanto riguarda le questioni di giurisdizione.
19 Per quanto riguarda la giurisdizione nell'ambito della LDIP, si veda il precedente n. 11. La legge applicabile alle società di diritto internazionale privato è determinata in base all'art. 154 LDIP: secondo il suo cpv. 1, lo statuto personale è determinato in base alla teoria della costituzione o della fondazione, vale a dire che la società è soggetta alla legge secondo le cui norme è stata fondata e organizzata, indipendentemente dalla sua attuale sede amministrativa. Se, tuttavia, questo Stato non dispone di tali norme di registrazione o di pubblicità o la società non le rispetta, si applica in via sussidiaria il cpv. 2, secondo il quale la legge applicabile alla società è quella dello Stato in cui essa è effettivamente amministrata (cosiddetta teoria della sede).
2. Trasferimento della sede sociale ai sensi del diritto internazionale privato svizzero
a. Nota preliminare sulla terminologia
20 Dal punto di vista del diritto internazionale privato svizzero, l'immigrazione o l'emigrazione di una società svizzera richiede sempre un vero e proprio "cambiamento di diritto", in quanto, in base alla teoria della costituzione prevalente in Svizzera, il semplice "cambiamento di domicilio", inteso come semplice trasferimento della sede amministrativa, non ha alcun effetto sullo statuto della società.
b. Trasferimento dall'estero alla Svizzera
21 Il trasferimento della sede legale di una società estera in Svizzera è disciplinato dagli artt. 161 e segg. LDIP. Ai sensi dell'art. 161, cpv. 1 LDIP, una società straniera può assoggettarsi al diritto svizzero senza liquidazione e nuova costituzione se il diritto straniero (il cosiddetto statuto di emigrazione) lo consente, se la società soddisfa i requisiti del diritto straniero e se l'adattamento a una forma giuridica svizzera è possibile (in virtù del principio di fissazione delle forme). La ratio legis di questa disposizione è la possibilità di adottare uno statuto personale, per quanto possibile, in conformità alla teoria della formazione.
22 In relazione agli Stati membri dell'UE, si deve tenere conto anche dell'ambito di applicazione (limitato) della libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE) alle società, che tuttavia è stato successivamente esteso dalla CGUE.
c. Trasferimento dalla Svizzera all'estero
23 Rispecchiando l'art. 161 cpv. 1 LDIP, l'art. 163 cpv. 1 LDIP prevede la possibilità di un trasferimento formale fuori dalla Svizzera: Una società svizzera può assoggettarsi al diritto straniero senza liquidazione e reincorporazione se i requisiti del diritto svizzero sono soddisfatti e se continua a esistere sotto il diritto straniero (art. 163 cpv. 1 LDIP).
d. Fusione per immigrazione ed emigrazione
24 Infine, va notato che i trasferimenti di sede transfrontalieri possono anche derivare da situazioni di fusione, che sono possibili come fusioni per assorbimento o per combinazione (Art. 163a f. LDIP).
Bibliografia
Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017.
Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Handelsregisterrecht) vom 15. April 2015, BBl 2015 S. 3617 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/956/de (zit. Botschaft 2015).
Eberhard Stefan/von Planta Andreas, Kommentierungen zu Art. 21 und 154 IPRG, in: Grolimund Pascal/Loacker Leander D./Schnyder Anton K. (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK-Eberhard/Planta).
Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA), Anleitung und Weisung an die Handelsregisterbehörden für die Bildung und Prüfung von Firmen und Namen vom 1. April 2021, abrufbar unter https://ehra.fenceit.ch/wp-content/uploads/sites/54/Weisung-fuer-die-Pruefung-von-Firmen-und-Namen-vom-1.-April-2021-1.pdf (zitiert als EHRA-Firmen- und Namensrechtsweisung).
Grüninger Harold, Grenzüberschreitende Sitzverlegungen aus der und in die Schweiz, in: Jakob Dominique (Hrsg.), Perspektiven des Stiftungsrechts in der Schweiz und in Europa, Bern 2010, 119 ff.
Gutzwiller Max, Verbandspersonen, Grundsätzliches, in: Gutzwiller Max (Hrsg.), Schweizerisches Privatrecht, II Band, Einleitung und Personenrecht, Basel et al. 1967.
Jakob Dominique, Kommentierung zu Art. 56 ZGB, in: Büchler Andrea/Jakob Dominique (Hrsg.), Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018 (KUKO-Jakob).
Jakob Dominique, Time to say goodbye – Die Auswanderung von Schweizer Familienstiftungen aus stiftungsrechtlicher und internationalprivatrechtlicher Perspektive, in: Grolimund Pascal/Koller Alfred/Loacker Leander D./Portmann Wolfgang (Hrsg.), Festschrift für Anton K. Schnyder, Zürich et al. 2018, S. 171 ff.
Jakob Dominique, § 119 Stiftungsartige Erscheinungsformen im Ausland, in: Beuthien Volker/Gummert Hans/Schöpflin Martin (Hrsg.), Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 5, Verein – Stiftung bürgerlichen Rechts, 4. Aufl., München 2016 (zit. Jakob, MüHB).
Kunz Peter V./Rodriguez Rodrigo, Kommentierungen zu Art. 163, 163a und 163b IPRG, in: Grolimund Pascal/Loacker Leander D./Schnyder Anton K. (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK-Kunz/Rodriguez).
Meier-Hayoz Arthur/Forstmoser Peter/Sethe Rolf, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl., Bern 2018.
Meisterhans Clemens/Gwelessiani Michael, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 4. Aufl., Zürich 2021.
Pedrazzini Mario/Oberholzer Niklaus, Grundriss des Personenrechts, 4. Aufl., Bern 1993.
Reitze Christophe, Kommentierung zu Art. 56 ZGB, in: Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022 (zit. BSK-Reitez).
Riemer Hans Michael, Stämpflis Handkommentar, Vereins- und Stiftungsrecht (Art. 60–89bis ZGB) mit den Allgemeinen Bestimmungen zu den juristischen Personen (Art. 52–59 ZGB), Bern 2012 (zit. BSK-Riemer).
Riemer Hans Michael, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, Die juristischen Personen, Allgemeine Bestimmungen, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 52–59 ZGB, 3. Aufl., Bern 1993 (zit. BK-Riemer).
Schmid Ernst F., Kommentierung zu Art. 53 SchKG, in: Staehelin Daniel/Bauer Thomas/Lorandi Franco (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021 (BSK-Schmid).
Siffert Rino, Berner Kommentar, Die Geschäftsfirmen, Art. 944–956 OR, Bern 2017 (zit. BK-Siffert).
Weber Rolf H., Einleitung und Personenrecht, in: Tercier Pierre (Hrsg.), Schweizerisches Privatrecht, II Band, 4. Teilband, Basel 1998.
Xoudis Julia, Kommentierung zu Art. 56 ZGB, in: Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict (Hrsg.), Commentaire Romand, Code civil I, Basel 2010 (zit. CR-Xoudis).