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- I. Considerazioni generali
- II. Genesi e scopo
- III. Interpretazione dell'articolo 80c AIMP
- Bibliografia
- I materiali
I. Considerazioni generali
1 L'art. 80c AIMP trova applicazione quando una persona legittimata acconsente espressamente alla prestazione di assistenza giudiziaria a uno Stato richiedente. In tal senso, la disposizione nel diritto dell'assistenza giudiziaria è talvolta intesa come controparte dell'estradizione semplificata ai sensi dell'art. 54 AIMP, che mira a concludere in modo efficiente una procedura di assistenza giudiziaria in modo consensuale. Disposizioni quasi identiche relative all'«esecuzione semplificata» si trovano anche nell'assistenza giudiziaria con l'Italia (art. XX EUeR CH-I) e gli Stati Uniti (art. 12a BG-RVUS).
2 Poiché non sono previste formalità particolari né sono disponibili mezzi di ricorso, la procedura è molto più rapida rispetto alla procedura di assistenza giudiziaria ordinaria. La disposizione serve quindi a semplificare e accelerare la procedura ai sensi del principio di accelerazione sancito dall'art. 17a AIMP.
II. Genesi e scopo
3 L'art. 80c AIMP è stato inserito nella legge nell'ambito della revisione della legge sull'assistenza giudiziaria del 4 ottobre 1996 (in vigore dal 1° febbraio 1997) e da allora il testo è rimasto invariato. Alla base di questa revisione vi era la volontà politica di accelerare e semplificare la procedura di assistenza giudiziaria, poiché in precedenza i ripetuti ricorsi contro le decisioni provvisorie avevano causato notevoli ritardi. In particolare, la prassi di ricorrere in appello in ogni fase del procedimento ha portato in alcuni casi alla prescrizione dei reati perseguiti all'estero.
4 Da questa revisione, a determinate condizioni è possibile trasmettere gli oggetti dell'assistenza giudiziaria già nel corso della procedura. Se una procedura di assistenza giudiziaria comprende diversi oggetti di assistenza giudiziaria, ad esempio più verbali di interrogatorio o diversi fascicoli, la procedura può essere suddivisa. Per le parti per le quali gli aventi diritto hanno dato il loro consenso esplicito e irrevocabile, è possibile una procedura semplificata ai sensi dell'articolo 80c del AIMP. Per quanto riguarda gli oggetti rimanenti ancora controversi, la procedura prosegue secondo il corso ordinario e si conclude con decisioni (parziali) definitive ai sensi dell'articolo 80d AIMP (cfr. articolo 80c cpv. 3). La trasmissione di singoli oggetti di assistenza giudiziaria non presuppone quindi più necessariamente la conclusione dell'intera procedura di assistenza giudiziaria.
5 Il vantaggio dell'esecuzione semplificata è evidente: la procedura di assistenza giudiziaria può essere notevolmente accelerata, poiché vengono eliminate fasi dispendiose in termini di tempo e costi (motivazione di una decisione finale, procedura di ricorso). Proprio nel caso dei reati economici, un'analisi dell'Ufficio federale di giustizia del 2020 mostra che la durata media della procedura si riduce di circa quattro mesi grazie all'esecuzione semplificata.
III. Interpretazione dell'articolo 80c AIMP
A. Paragrafo 1: portata dell'autorizzazione e del consenso
1. Persone autorizzate
6 Sono considerate persone autorizzate ai sensi dell'AIMP quelle che hanno la qualità di parte nella procedura di assistenza giudiziaria. Né l'AIMP né l'ordinanza sull'assistenza giudiziaria (OAIMP) definiscono espressamente chi è parte; è quindi determinante la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale è parte chi è personalmente e direttamente interessato da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione alla sua revoca o modifica. La qualità di parte si basa quindi sulla legittimazione al ricorso ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP.
7 È determinante il rapporto della persona con la prova o il valore patrimoniale in questione. Di norma, nella procedura di assistenza giudiziaria è legittimata al ricorso la persona contro cui è diretta la misura coercitiva o nei confronti della quale è stata eseguita. Ad esempio, in caso di consegna di documenti bancari, il titolare del conto (di norma, ma non la banca stessa) è legittimato a presentare ricorso. Per una descrizione più dettagliata dei soggetti legittimati e della legittimazione ad agire, si rimanda al commento di Dangubic Miro e Stelzer-Wieckowska Marta all'art. 80b sopra riportato.
2. Estensione dei diritti delle parti
8 Le persone aventi diritto godono di ampi diritti delle parti nel procedimento di assistenza giudiziaria, in particolare del diritto di essere sentite, di consultare gli atti e di ricevere notifica delle decisioni (cfr. ad esempio l'articolo 80b AIMP).
9 Nel procedimento di assistenza giudiziaria possono sollevare obiezioni (dopo di che l'autorità emana una decisione finale impugnabile ai sensi dell'art. 80d AIMP) oppure acconsentire alla consegna (art. 80c AIMP). I diritti delle parti sono sanciti dall'art. 80b AIMP, introdotto nella stessa revisione del 1997. Secondo tale articolo, l'autorità esecutiva deve informare gli aventi diritto in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria e agli atti al più tardi prima della conclusione del procedimento, affinché possano prendere posizione in modo adeguato.
10 Secondo il parere qui espresso, il consenso a un'esecuzione semplificata non comporta una rinuncia totale degli aventi diritto al diritto di essere sentiti, tanto più che i diritti delle parti possono essere esercitati in linea di principio fino alla conclusione definitiva del procedimento. È possibile, ad esempio, che la persona interessata, in occasione di un interrogatorio, acconsenta alla trasmissione del verbale dell'interrogatorio all'autorità straniera e contemporaneamente richieda e ottenga l'accesso agli atti procedurali.
11 A cosa può riferirsi il consenso? Ai sensi dell'articolo 80c cpv. 1 AIMP, gli aventi diritto possono «fino alla conclusione del procedimento acconsentire alla consegna degli stessi», dove «degli stessi» si riferisce a «documenti, informazioni o valori patrimoniali». Si tratta dei classici oggetti di assistenza giudiziaria che vengono trasmessi nell'ambito della cosiddetta piccola assistenza giudiziaria. Si tratta in primo luogo di potenziali mezzi di prova raccolti mediante misure probatorie o coercitive. Oltre ai supporti dati modificati o sequestrati e ai documenti scritti, per «informazioni» si intende regolarmente anche la trasmissione di verbali di interrogatorio.
3. Forma e momento del consenso
12 L'articolo 80c capoverso 1 non prescrive alcuna forma particolare, ma si limita a stabilire che gli aventi diritto «possono ... dare il loro consenso». Il consenso può quindi essere dato verbalmente o per iscritto. Per motivi di certezza del diritto e di conservazione delle prove, tuttavia, è fortemente raccomandabile la forma scritta. Il giudice dell'assistenza giudiziaria deve quindi constatare formalmente la conclusione anticipata della procedura di assistenza giudiziaria, senza che tale conclusione richieda una motivazione, ma deve comunque registrare il consenso delle parti interessate.
13 Inoltre, in particolare nel caso di persone non rappresentate da un avvocato, occorre spiegare il testo dell'articolo 80c AIMP e il fatto che la dichiarazione in questione è irrevocabile e comporta quindi una rinuncia ai mezzi di ricorso.
14 Il consenso può essere dato «fino alla conclusione della procedura». Ne consegue che, in linea di principio, può essere dato in qualsiasi momento fino alla conclusione della procedura di esecuzione dell'assistenza giudiziaria in Svizzera all'autorità svizzera competente. La conclusione avviene tramite una decisione finale ai sensi dell'articolo 80d AIMP o, in caso di consenso, tramite una decisione finale informale ai sensi dell'articolo 80c cpv. 2 AIMP, seguita dalla trasmissione all'estero.
15 Affinché il consenso sia efficace, è inoltre necessario che gli oggetti dell'assistenza giudiziaria siano specificati in modo concreto. È quindi escluso un consenso generico o preventivo, ad esempio all'inizio del procedimento. La mancanza di una panoramica dettagliata della portata e del contenuto dei documenti sequestrati al momento della dichiarazione di consenso non ne pregiudica l'efficacia, purché i documenti in questione siano sufficientemente identificabili. Se tutti gli aventi diritto hanno dato il loro consenso, i documenti possono essere trasmessi immediatamente.
B. Paragrafo 2: procedura in caso di consenso completo (conclusione della procedura)
16 Il paragrafo 2 dell'articolo 16 disciplina la procedura da seguire quando tutti gli aventi diritto hanno dato il loro consenso. In questo caso, «l'autorità competente registra il consenso per iscritto e conclude la procedura». Il legislatore richiede quindi un atto formale di chiusura della procedura, ma senza verificare il contenuto dei requisiti di assistenza giudiziaria. Nella pratica, l'autorità redige una conferma firmata in cui si attesta che sono stati ottenuti tutti i consensi necessari. In questa decisione di trasmissione, essa indica inoltre i documenti da consegnare e dichiara conclusa la procedura. Il principio di specialità di cui all'articolo 67 AIMP si applica come nella procedura di assistenza giudiziaria ordinaria e viene portato a conoscenza dell'autorità richiedente o dell'Ufficio federale di giustizia dall'autorità esecutiva.
17 In mancanza di ricorso, contro la decisione di trasmissione non è ammesso alcun mezzo di ricorso. Ciò impedisce, ai fini della certezza del diritto, che la trasmissione di prove, informazioni o valori patrimoniali all'autorità estera possa essere successivamente messa in discussione.
18 Il ricorso è invece possibile se la validità del consenso viene contestata in analogia con l'art. 23 segg. CO per vizi del consenso e l'errore non è imputabile alla persona interessata. A tal fine devono essere esaminate tutte le circostanze del caso e, in particolare, se l'autorità esecutiva ha causato l'errore o ha violato in altro modo il principio della buona fede. In conformità con una pertinente decisione del Tribunale federale, ciò non si verifica se l'autorità chiede contemporaneamente alla persona interessata la conferma del ricevimento di determinati documenti e il consenso all'esecuzione semplificata. In questo caso, l'autorità esecutiva poteva presumere che, con la conferma firmata dalla persona interessata, fosse stato validamente concesso il consenso all'esecuzione semplificata.
C. Paragrafo . 3: consenso parziale
19 Il Paragrafo 3 tiene conto della possibilità che non si raggiunga un consenso sull'intero ambito della richiesta di assistenza giudiziaria. In questo modo si disciplina il caso del consenso parziale o della suddivisione del procedimento. In pratica ciò significa che l'autorità può suddividere il procedimento di assistenza giudiziaria. Per le parti per le quali gli aventi diritto hanno dato il loro consenso, la procedura viene conclusa in modo semplificato (consegna immediata di tali documenti ai sensi del cpv. 2). Per quanto riguarda le altre parti della richiesta per le quali non è stato dato il consenso, l'autorità prosegue la procedura ordinaria e alla fine emette una decisione finale motivata ai sensi dell'articolo 80d AIMP.
20 Nella pratica questa disposizione riveste grande importanza. Non è raro che gli aventi diritto diano inizialmente il loro consenso solo per una parte delle prove raccolte, al fine di consultare prima eventuali rappresentanti legali o altre istanze per il resto. Per le autorità ciò comporta un onere supplementare dovuto alle procedure parallele, ma consente anche la trasmissione rapida delle prove non contestate. Con questa procedura esiste teoricamente il rischio di decisioni contraddittorie: ciò potrebbe verificarsi se l'avente diritto acconsente alla trasmissione semplificata solo per una parte delle prove raccolte, presenta ricorso contro la decisione finale relativa alle prove restanti e la camera di ricorso ritiene che i requisiti per la prestazione dell'assistenza giudiziaria non siano soddisfatti. Considerando che, statisticamente, i ricorsi in materia di assistenza giudiziaria hanno raramente esito positivo e che solo una minima parte delle decisioni favorevoli ha un effetto sostanziale, tale rischio è da considerarsi minimo e deve essere accettato dall'autorità esecutiva.
Osservazioni:
Il parere giuridico dei due autori è indipendente da quello del loro datore di lavoro. I termini che si riferiscono a persone si applicano allo stesso modo a donne e uomini.
Bibliografia
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Dangubic Miro/Stelzer-Wieckowska Marta, Kommentierung zu Art. 80b IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Staffler Lukas (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen – Version: 25.2.2025: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/irsg80b, besucht am 17.7.2025.
Dangubic Miro/Werndli Patricia, Rechtshilfeweise Herausgabe von Einvernahmeprotokollen aus inländischen Verfahren – unter besonderer Berücksichtigung von TPF 2020 180, forumpoenale 3 (2023), S. 212–216.
Heimgartner Stefan/Niggli Marcel Alexander, Kommentierung zu Art. 80c IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Basel 2018.
Ludwiczak Glassey Maria, Kommentierung zu Art. 80c IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Laurent Moreillon (Hrsg.), Petit Commentaire, Loi sur l’entraide pénale internationale, Basel 2024.
Remund Cédric/Thormann Olivier, Rechtshilfe in Strafsachen in: Bazzani Claudio/Ferrari-Visca Reto, Nadelhofer Simone (Hrsg.), Interne Untersuchungen, Eine umfassende Darstellung der rechtlichen und praktischen Aspekte, inklusive Amts- und Rechtshilfe und Kooperation mit Behörden, Zürich 2022.
Stelzer-Wieckowska Marta, Die kleine Rechtshilfe in Strafsachen: grundrechtliche Stellung der betroffenen Person, Zürich 2022.
I materiali
Botschaft betreffend die Änderung des Rechtshilfegesetzes und des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 29.3.1995, BBl 1995 III 1 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1995/3_1_1_1/de, besucht am 28.7.2025.
Bundesamt für Justiz, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 9. Aufl. 2009, abrufbar unter https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitungen.html, besucht am 28.7.2025.
Eidgenössische Finanzkontrolle, Evaluation der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, EFK-18293, 22. Juni 2020, abrufbar unter https://www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/berichte/sicherheit_und_umwelt/justiz_und_polizei/18293/18293be-endgueltige-fassung-v04-d.pdf, besucht am 28.7.2025.