-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- In breve
- I. Aspetti generali
- II. Prerequisiti per il privilegio dei media
- III. Motivi di restrizione
- Bibliografia
In breve
L'art. 27 LPD disciplina il privilegio dei media. A determinate condizioni, i media e i professionisti dei media possono limitare il diritto all'informazione degli interessati al di là dei motivi generali di restrizione. Il privilegio dei media si applica solo ai dati personali per le pubblicazioni editoriali nei media periodici. Il privilegio dei media serve a proteggere la libertà dei media.
I. Aspetti generali
1 È indubbio che la LPD si applica anche ai media. A causa del ruolo speciale dei media, soprattutto nel contesto della libertà dei media, compreso il segreto editoriale (art. 17 BV), l'art. 10 aDSG conosceva già un privilegio per i media (restrizioni al diritto all'informazione per i professionisti dei media). Questo privilegio dei media è stato ripreso sostanzialmente invariato, così come la relativa giustificazione (art. 31 cpv. 2 lett. d LPD, sebbene con adeguamenti rispetto all'art. 13 cpv. 2 lett. d aDSG). Il titolo ora menziona i media e non più i professionisti dei media, sebbene la disposizione riguardi ancora i media e i professionisti dei media.
2 Al privilegio dei media si applicano i tipi generali di restrizioni (art. 26 cpv. 1 e 2 LPD) e lo stesso obbligo di motivazione (art. 26 cpv. 4 LPD). Allo stesso modo, le restrizioni devono essere proporzionate e devono essere esaminate caso per caso.
II. Prerequisiti per il privilegio dei media
3 I responsabili del trattamento che desiderano limitare le informazioni in riferimento al privilegio dei media devono soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti: I dati personali in questione possono essere trattati esclusivamente per la pubblicazione nella sezione editoriale di un mezzo di comunicazione periodico (cpv. 1).
4 Trattamento esclusivo: i dati personali in questione non possono essere trattati per scopi diversi dalla pubblicazione nella sezione editoriale di un mezzo di comunicazione periodico. Qualsiasi altra finalità non obbligatoria per legge, come il segreto professionale (cfr. art. 26 n. 9 e segg.), significa che le informazioni non possono essere limitate in base al privilegio dei media. I dati personali contenuti negli archivi dei media accessibili al pubblico non sono coperti dal privilegio dei media.
5 Uso editoriale: Articoli, rapporti, serie fotografiche, interviste, commenti e opinioni sono considerati editoriali. Anche i commenti dei lettori, tradizionalmente sotto forma di lettere al direttore, sono considerati editoriali. Non sono considerati editoriali gli scopi interni e altri scopi non editoriali, in particolare il marketing e la pubblicità dei lettori o le possibilità di comunicazione per il pubblico senza riferimenti editoriali, come le chat room. Non sono considerati editoriali nemmeno i commenti dei lettori che non vengono vagliati prima della pubblicazione.
6 Pubblicazione: i dati personali in questione devono essere trattati con l'obiettivo di pubblicare tali dati personali o almeno di contribuire a una pubblicazione. La dicitura "trattati per la pubblicazione [...]" significa che le informazioni riservate non si limitano al trattamento prima della pubblicazione, ma dipendono dallo scopo del trattamento, indipendentemente dal momento.
7 Mezzo di comunicazione pubblicato periodicamente: per mezzi di comunicazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPD si intendono tutti i mezzi di diffusione delle informazioni, compresi i mezzi digitali quali newsletter via e-mail, canali di social media e newsletter. Il termine "mezzo" è deliberatamente formulato in modo aperto e tecnologicamente neutrale. La pubblicazione deve essere periodica, cioè ripetuta, senza che l'intervallo o il periodo debba essere sempre lo stesso. Un sito web pubblicato una sola volta con contributi editoriali o una rivista pubblicata una sola volta con contenuti giornalistici non sono pertanto considerati mezzi di pubblicazione periodica.
III. Motivi di restrizione
A. Protezione delle fonti (cpv. 1 lett. a)
8 Qualsiasi deduzione dai dati personali in questione a fonti di informazione di qualsiasi tipo è considerata un motivo di restrizione. Il motivo di restrizione va oltre la protezione delle fonti di cui all'art. 28a CP, ma allo stesso tempo richiede che i dati "forniscano effettivamente informazioni" e non solo che vi sia una possibilità corrispondente. Nel caso della sola protezione delle fonti, va notato che questa non garantisce la protezione delle fonti, ma consente ai media e ai professionisti dei media di proteggere le loro fonti a determinate condizioni.
B. Protezione delle bozze (cpv. 1 lett. b)
9 Questo motivo di restrizione è volto a prevenire la precensura, anche se la protezione delle fonti (cpv. 1 lett. a) è garantita. Si parla anche di protezione della pubblicazione: la possibilità di un controllo preventivo attraverso il diritto di accesso potrebbe indurre i media e i professionisti dei media a non pubblicare i contenuti come previsto o a non pubblicarli affatto. Il motivo della restrizione può quindi anche prevenire un "effetto di raffreddamento".
C. Protezione della libertà di opinione del pubblico (cpv. 1 lett. c)
10 La libertà di opinione e di informazione comprende, tra l'altro, il diritto di ogni persona di formarsi liberamente un'opinione (art. 16 cpv. 2 Cost.), tra l'altro sulla base dei contenuti dei media e dei professionisti dei media (art. 16 cpv. 3 Cost.). La relativa giustificazione è volta a proteggere un panorama mediatico ben funzionante.
D. Strumenti di lavoro personali dei professionisti dei media (cpv. 2)
11 Questo motivo di restrizione riguarda i dati personali che non sono già esclusi dall'ambito di applicazione della LPD in quanto dati personali trattati da una persona fisica esclusivamente per uso personale (art. 2 cpv. 2 lett. a LPD) e che sono trattati da professionisti dei media.
12 Le raccolte di informazioni personali o gli appunti non rientrano nell'eccezione dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LPD se vengono divulgati a terzi dai professionisti dei media. Spesso i professionisti dei media ne hanno bisogno, ad esempio nei contatti con le fonti e nelle ricerche.
13 I professionisti dei media sono tutte le persone fisiche che lavorano per i media, come definiti nel cpv. 1, con mansioni giornalistiche, artistiche o editoriali, su base permanente o come freelance o lavoratori autonomi, retribuiti o non retribuiti. Nel 2008, Rosenthal/Jöhri richiedeva ancora una certa attività professionale ed escludeva i "giornalisti per hobby", il che non può più essere applicato alla luce dell'attuale panorama mediatico.
Bibliografia
Glasl Daniel, Anonyme Kommentare auf News-Portalen und Quellenschutz, Medialex 08 (2022), 7.10.2022 (zit. Glasl, Quellenschutz).
Husi-Stämpfli Sandra, Kommentierung zu Art. 27 DSG in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2023 (zit. SHK-Husi-Stämpfli, Art. 27 DSG).
Rosenthal David, Das neue Datenschutzgesetz, in: Jusletter vom 16.11.2020 (zit. Rosenthal, Jusletter).
Rosenthal David/Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz und weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zürich 2008 (zit. Rosenthal/Jöhri, Art. 10 aDSG).
Schweizer Michael, Chilling Effect im Schweizer Medienkontext, Medialex 10/202, 3.12.2020 (zit. Schweizer, Chilling Effect).