Un commentario di Danielle Schneider / Carl Jauslin
Editato da Thomas Steiner / Anne-Sophie Morand / Daniel Hürlimann
Art. 72 Disposizione transitoria relativa all’elezione dell’Incaricato e alla cessazione del suo mandato
1 Sino al termine della legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge, l’elezione dell’Incaricato e la cessazione del suo mandato sono rette dal diritto anteriore.
2 Se in occasione della prima elezione da parte dell’Assemblea federale plenaria è eletto l’Incaricato uscente, il nuovo mandato dello stesso inizia il giorno successivo all’elezione.
In breve
La nuova legge sulla protezione dei dati entrerà in vigore il 1° settembre 2023. Tuttavia, la legge precedente continuerà ad applicarsi all'elezione e alla cessazione del mandato del Commissario fino alla fine della 51a legislatura. In base a ciò, l'Assemblea federale unitaria è l'organo elettorale ed è responsabile delle decisioni più importanti del datore di lavoro.
I. Aspetti generali
1 La revisione totale della LPD modifica la procedura di nomina del Commissario. L'Assemblea federale unitaria è ora l'unico organo elettivo ed è responsabile delle decisioni più importanti del datore di lavoro. In questo modo, l'indipendenza e la legittimità democratica del Commissario saranno rafforzate. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie per l'elezione e la cessazione del mandato del Commissario.
2 L'art. 72 cpv. 1 LPD è stato introdotto nell'ambito delle consultazioni parlamentari sulla revisione totale della LPD. La disposizione non era ancora stata inserita nella bozza del Consiglio federale, che aveva mantenuto la precedente procedura di nomina dell'Incaricato (elezione da parte del Consiglio federale e approvazione da parte dell'Assemblea federale ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LPD) e le precedenti responsabilità per le decisioni del datore di lavoro (in particolare l'art. 26a cpv. 3 relativo alla revoca del mandato da parte del Consiglio federale).
3 L'art. 72 cpv. 2 LPD è stato inserito nella LPD completamente rivista solo nel corso dei lavori sull'iniziativa parlamentare SPK-N 21.443. Ciò si è reso necessario per colmare una lacuna involontaria relativa alla possibile rielezione del precedente Commissario (cfr. n. 6 s.).
II. Diritto transitorio in materia di elezione e cessazione del mandato (cpv. 1)
4 L'art. 72 cpv. 1 LPD prevede che l'elezione del commissario e la cessazione del suo mandato continuino a essere disciplinati dal diritto precedente fino alla fine della legislatura in cui entrerà in vigore la LPD totalmente rivista.
5 Il Consiglio federale ha stabilito che la nuova legge sulla protezione dei dati entrerà in vigore il 1° settembre 2023. Ciò significa che il Commissario potrà essere eletto per la prima volta dall'Assemblea federale unitaria a partire dalla sessione invernale del 2023. La Commissione giudiziaria ha annunciato che intende eleggere il Commissario per il prossimo mandato nella sessione invernale del 2023. In questo caso, il nuovo mandato del commissario inizierebbe in linea di principio il 1° gennaio 2024 (cfr. art. 44 cpv. 1, seconda frase RPF).
III. Diritto transitorio relativo all'eventuale rielezione dell'attuale titolare del mandato (cpv. 2)
6 L'attuale commissario è stato confermato dal Consiglio federale il 10 aprile 2019 per un secondo mandato fino alla fine della 51a legislatura, il 4 dicembre 2023. Si candida per un terzo (e ultimo) mandato. L'elezione deve essere effettuata dall'Assemblea federale unitaria (art. 43 cpv. 1 LPD). In caso di rielezione, l'inizio del mandato il 1° gennaio 2024 comporterebbe una lacuna involontaria (soprattutto dal punto di vista del diritto del personale). Infatti, tra il 4 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024, l'attuale titolare della carica non avrebbe un rapporto di lavoro come commissario. Di conseguenza, in linea di principio, non avrebbe nemmeno i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (in particolare non avrebbe diritto allo stipendio).
7 Per la prima elezione da parte dell'Assemblea federale unitaria, l'art. 72 cpv. 2 LPD anticipa quindi eccezionalmente l'inizio del mandato al giorno successivo all'elezione. Tuttavia, ciò si applica solo in caso di rielezione dell'attuale presidente. Certo, anche questa soluzione non consente di ottenere una transizione senza soluzione di continuità. Tuttavia, l'attuale incaricato potrebbe almeno riprendere il suo lavoro il prima possibile. Durante il periodo di transizione, l'FDPIC sarebbe guidato dal sostituto del commissario.
Le opinioni espresse riflettono il parere personale degli autori e non sono vincolanti per l'Ufficio federale di giustizia.
Materiali
Botschaft des Bundesrates vom 15.9.2017 zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz (BBl 2017 S. 6941).
Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).
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