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- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
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- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
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COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
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LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Significato e requisiti per la registrazione
- II. Documenti giustificativi necessari (cpv. 1)
- III. Dati dell'atto costitutivo (cpv. 2)
- IV. Formazioni qualificate (cpv. 3)
- V. Ulteriori documenti giustificativi
- Bibliografia
- I Materiali
I. Significato e requisiti per la registrazione
1 La società per azioni di nuova costituzione acquista personalità giuridica solo con l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 643 cpv. 1 CO; art. 52 cpv. 1 CC). L'iscrizione ha quindi un effetto costitutivo. Allo stesso tempo, l'iscrizione ha un effetto "curativo": la società può acquisire la personalità giuridica senza che siano stati soddisfatti tutti i requisiti per l'iscrizione (art. 643 cpv. 2 CO).
2 Le azioni emesse prima dell'iscrizione nel registro di commercio sono nulle (art. 644 cpv. 1 CO). Se i negozi giuridici vengono conclusi a nome della società prima dell'iscrizione, le parti coinvolte sono responsabili personalmente e solidalmente (art. 645 cpv. 1 CO). Questa responsabilità viene meno se la società assume le obbligazioni entro tre mesi dalla registrazione (art. 645 cpv. 2 CO).
3 L'iscrizione avviene nel registro delle imprese presso la sede formale della società (art. 640 CO), mentre l'autenticazione pubblica dell'atto costitutivo (art. 629 cpv. 1 CO) può essere effettuata anche altrove.
4 Nella maggior parte dei casi, la registrazione si basa su una domanda (principio della domanda; art. 929 cpv. 2 frase 1 CO). I fatti da registrare devono essere motivati (principio della motivazione; art. 929 cpv. 2 frase 2 CO). Le prove elencate nell'art. 43 ORC servono a documentare e comprovare i fatti rilevanti per la costituzione di una società per azioni. Il catalogo dell'art. 43 cpv. 1 ORC è generalmente considerato esaustivo dalla dottrina. A seconda delle circostanze, tuttavia, possono essere richieste ulteriori prove. I documenti giustificativi devono essere presentati in originale o in copia autenticata (art. 20 cpv. 1 ORC).
5 La registrazione viene effettuata dai fondatori o dal Consiglio di amministrazione. Deve essere firmata dai firmatari autorizzati della società o da una terza persona autorizzata dal Consiglio di amministrazione (cfr. art. 17 cpv. 3 ORC) (art. 18 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 1 ORC). Le firme dei firmatari registrati e autorizzati devono essere autenticate (cfr. N. 28). Anche i documenti giustificativi devono essere firmati a norma di legge (art. 20 cpv. 2 ORC).
6 Anziché su carta, la domanda può essere presentata in forma elettronica (cfr. art. 16 cpv. 3 in combinato disposto con gli artt. 12b e 12c ORC) (art. 16 cpv. 2 ORC).
7 La domanda deve essere redatta in una lingua ufficiale del Cantone competente (art. 16 cpv. 4 ORC). L'Ufficio del registro di commercio può richiedere una traduzione per i documenti in lingua straniera (art. 20 cpv. 4 ORC).
8 La legge non prevede un termine specifico per la registrazione, calcolato a partire dalla data di costituzione. Tuttavia, è opportuno evitare ritardi superiori a 3-6 mesi. In caso contrario, alcuni documenti potrebbero non essere più accettati.
9 Al ricevimento della domanda, l'ufficio cantonale del registro delle imprese deve verificare se i requisiti per la registrazione sono soddisfatti, in particolare se la domanda e i documenti giustificativi hanno il contenuto prescritto e non violano le disposizioni obbligatorie (art. 937 CO). Se la domanda o i documenti giustificativi sono incompleti o carenti, la domanda viene respinta dall'Ufficio del registro di commercio o rifiutata per essere rettificata.
10 L'iscrizione nel registro giornaliero viene poi verificata dall'Ufficio federale del registro di commercio (art. 32 cpv. 1 ORC). Dopo l'approvazione, l'iscrizione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 35 cpv. 1 ORC). L'iscrizione diventa effettiva con la pubblicazione (art. 936a cpv. 1 frase 2 CO; per gli effetti si veda l'art. 936b CO).
II. Documenti giustificativi necessari (cpv. 1)
11 I documenti giustificativi descritti di seguito devono essere presentati all'ufficio del registro di commercio competente insieme alla domanda di iscrizione della nuova società per azioni. Essi costituiscono un allegato alla domanda.
A. Atto pubblico (cpv. 1 lett. a)
12 L'art. 629 cpv. 1 CO stabilisce che la costituzione di una società per azioni avviene mediante dichiarazione dei fondatori in un atto pubblico. Il contenuto dell'atto pubblico di costituzione è stabilito dall'art. 629 cpv. 2 CO e dall'art. 44 ORC.
B. Statuto (cpv. 1 lett. b)
13 La determinazione dello statuto è un elemento centrale della costituzione e deve essere riportata nell'atto pubblico (cfr. art. 629 cpv. 1 e art. 631 cpv. 2 n. 1 CO). Il contenuto dell'atto costitutivo prescritto dalla legge è stabilito dall'art. 626 CO. Se le azioni devono essere quotate in borsa, l'atto costitutivo deve contenere ulteriori disposizioni (cfr. art. 626 cpv. 2 CO). La descrizione dello scopo nell'atto costitutivo è determinante per la corrispondente iscrizione nel registro delle imprese (art. 118 cpv. 2 ORC).
14 La data della prima versione dello statuto si basa sulla data di adozione da parte dei fondatori (art. 22 cpv. 1 lett. a ORC).
15 Formalmente, l'atto costitutivo presentato deve essere autenticato dal notaio (art. 22 cpv. 4 lett. a n. 1 ORC).
C. Dichiarazioni di accettazione dell'elezione (cpv. 1 lett. c e d)
16 Oltre alla determinazione dello statuto, la nomina degli organi necessari è un altro punto chiave della costituzione (cfr. art. 629 cpv. 1 CO). I membri del Consiglio di amministrazione sono al centro dell'attenzione. La legge non stabilisce un numero minimo (cfr. art. 707 cpv. 1 CO).
17 È necessario dimostrare all'Ufficio del registro di commercio che i membri del Consiglio di amministrazione hanno accettato la loro elezione in anticipo o successivamente (cpv. 1 lett. c). Se l'accettazione dell'elezione non viene dichiarata direttamente a voce e documentata nell'atto pubblico, è necessario presentare all'Ufficio del registro di commercio una conferma scritta. In alternativa, è sufficiente che la registrazione elenchi i membri del Consiglio di amministrazione e che il membro del Consiglio di amministrazione interessato (co)firmi la registrazione.
18 Come per i membri del Consiglio di amministrazione, è necessario dimostrare che i revisori legali dei conti hanno accettato la loro nomina (cpv. 1 lett. d). L'obbligo di revisione ordinaria o limitata è disciplinato dagli artt. 727 e segg. CO. Un revisore volontario può essere registrato solo se effettua una revisione limitata o ordinaria conforme alla legge (art. 61 cpv. 1 ORC).
19 La dichiarazione di accettazione dell'elezione dell'ufficio di revisione non è necessaria come prova se gli azionisti di una società con non più di dieci dipendenti a tempo pieno in media annua rinunciano all'unanimità alla revisione limitata ("opting out", art. 727a cpv. 2 CO), lo statuto non prescrive una revisione e la società non decide a favore di una revisione indipendentemente dalla rinuncia. Tale rinuncia è menzionata nell'atto pubblico di costituzione (art. 44 lett. f ORC).
20 Per rinunciare alla revisione limitata, è necessario inserire una dichiarazione nell'atto costitutivo (cfr. art. 62 cpv. 3 ORC) o presentare all'ufficio del registro delle imprese un modulo separato ("dichiarazione PMI") firmato da almeno un membro del consiglio di amministrazione (art. 62 cpv. 2 frase 1 ORC) in cui si dichiara che (a) la società non soddisfa i requisiti per l'obbligo di revisione ordinaria (art. 727 cpv. 1 CO), e che (b) la società non è soggetta a revisione ordinaria. 727 cpv. 1 CO), (b) la società non ha più di dieci dipendenti a tempo pieno in media annua (art. 727a cpv. 2 CO) e (c) tutti gli azionisti rinunciano alla revisione limitata (art. 62 cpv. 1 ORC). Le dichiarazioni di rinuncia dei fondatori, spesso già incluse nell'atto costitutivo, sono sufficienti come prova (cfr. art. 62 cpv. 2 frase 2 ORC) per la nuova registrazione di una società per azioni. L'art. 62 cpv. 4 dell'ORC autorizza l'ufficio del registro delle imprese a richiedere il rinnovo della rinuncia in un secondo momento, in particolare se vi sono indicazioni che i requisiti per la rinuncia non sono più soddisfatti.
21 Se lo statuto prevede ulteriori organi, può essere necessario presentare ulteriori dichiarazioni di accettazione.
22 Non sono richieste dichiarazioni di accettazione per gli amministratori delegati, i firmatari autorizzati o altri firmatari autorizzati.
D. Delibera costitutiva (cpv. 1 lett. e)
23 I documenti giustificativi richiesti comprendono anche il verbale del Consiglio di amministrazione sulla sua costituzione, il regolamento della presidenza e l'attribuzione dei poteri di firma. Al posto del verbale o di un estratto del verbale firmato dal segretario e dal presidente (art. 713 cpv. 3 CO), è possibile presentare una delibera circolare firmata da tutti i membri del Consiglio di amministrazione (art. 23 cpv. 2 ORC; per la delibera elettronica si veda l'art. 713 cpv. 2 n. 2 e 3 CO). In alternativa, la domanda può essere firmata da tutti i membri del Consiglio di amministrazione (art. 23 cpv. 3 frase 1 ORC). Le firme scansionate non sono sufficienti.
24 Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, a meno che lo statuto non preveda la competenza dell'Assemblea generale (art. 712 cpv. 2 CO) o che le azioni siano quotate in borsa (art. 712 cpv. 1 CO). La nomina di una presidente è indispensabile per le società per azioni con più di un membro del Consiglio di amministrazione. Sono possibili anche due co-presidenti.
25 Altre funzioni ipotizzabili sono, ad esempio, la vicepresidente e il segretario, nonché i membri della direzione o gli amministratori (cfr. art. 716b cpv. 1 CO).
26 Nel caso di persone autorizzate a rappresentare la società, il tipo di potere di firma deve essere determinato di volta in volta. Per la registrazione dei firmatari autorizzati (cfr. art. 721 CO), si rimanda all'art. 458 cpv. 2 CO. In assenza di una disposizione speciale, ogni membro del Consiglio di amministrazione è autorizzato a rappresentare la società individualmente (art. 718 cpv. 1 frase 2 CO). Almeno un membro del Consiglio di amministrazione deve sempre essere autorizzato a firmare individualmente o due membri collettivamente (art. 718 cpv. 3 CO).
27 Una persona autorizzata a firmare individualmente o due persone autorizzate a firmare collettivamente devono essere residenti in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO). Contrariamente alla formulazione della legge, nella pratica è sufficiente una regolare autorizzazione a firmare senza una particolare funzione esecutiva, ma non una semplice procura o una delega.
28 Le firme autenticate devono essere depositate dalle parti notificanti - ad eccezione di un terzo autorizzato - e da tutti i firmatari autorizzati (cfr. art. 18 cpv. 2 ORC). L'autenticazione può essere effettuata anche direttamente presso l'Ufficio del registro di commercio (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 ORC) o, a determinate condizioni, nell'ambito del processo di autenticazione pubblica (cfr. art. 24a cpv. 2 e art. 24b ORC). Le autenticazioni da parte di autorità straniere richiedono l'Apostille dell'Aia in conformità alla relativa convenzione o la superlegalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare svizzera locale (cfr. art. 25 cpv. 1 ORC). Restano riservate le disposizioni dei trattati internazionali speciali.
29 Inoltre, le persone da registrare devono presentare all'Ufficio del registro di commercio copie dei loro documenti d'identità per verificarne l'identità (cfr. art. 24a cpv. 1 ORC). Questi non costituiscono documenti giustificativi, sono conservati nei fascicoli di corrispondenza non consultabili dal pubblico e possono essere distrutti dopo la registrazione (cfr. art. 10 lett. c e art. 24a cpv. 3 ORC). Anche gli eventuali titoli accademici delle persone registrate devono essere documentati (art. 119 cpv. 1 lett. f ORC).
E. Conferma del pagamento (cpv. 1 lett. f)
30 La legge stabilisce che i depositi effettuati nell'ambito della formazione per il pagamento dell'importo di emissione devono essere depositati in contanti presso una banca (art. 633 cpv. 1 CO; per il deposito minimo si veda l'art. 632 CO). La conferma della banca di tale deposito in contanti (certificato di deposito) deve essere presentata al notaio al momento della costituzione (cfr. art. 631 cpv. 1 e cpv. 2 n. 4 CO).
31 Se la banca non è indicata nell'atto costitutivo, la conferma deve essere presentata all'ufficio del registro delle imprese in modo che sia chiaro presso quale banca sono depositati i depositi. È sufficiente che il valore nominale sia stato versato sul conto bloccato. Il pagamento di eventuali premi non viene controllato dall'Ufficio del Registro delle Imprese.
F. Dichiarazione di domicilio (cpv. 1 lett. g)
32 Se la società non ha una "sede propria" presso il suo domicilio legale (art. 2 lett. b ORC), ma solo un indirizzo c/o, è necessaria una dichiarazione del titolare del domicilio (domiciliatario) che attesti che quest'ultimo concede alla società un domicilio legale nel luogo della sede legale (ossia nel comune politico, art. 117 cpv. 1 ORC) (art. 117 cpv. 3 ORC). La dichiarazione può anche essere integrata nell'atto pubblico se il titolare del domicilio è coinvolto nell'atto di costituzione.
33 L'indirizzo del domicilio legale deve includere, oltre al nome del domiciliatario ("c/o"), la via e il numero civico (art. 117 cpv. 2 frase 1 ORC). Una casella postale può essere indicata al massimo come "indirizzo aggiuntivo" (art. 117 cpv. 5 ORC).
34 In linea di principio, la determinazione del domicilio legale spetta al Consiglio di amministrazione, a differenza della sede legale (cfr. art. 626 cpv. 1 n. 1 e art. 704 cpv. 1 n. 13 CO). La concessione del domicilio si basa su un contratto con il domiciliatario, che non deve essere presentato all'ufficio del registro di commercio come prova.
35 La dichiarazione del domiciliatario non è necessaria se la società ha un proprio indirizzo presso il domicilio dichiarato, in particolare a causa di proprietà, affitto o subaffitto. Un riferimento corrispondente può essere fatto nell'atto costitutivo o nella registrazione. In caso di dubbi sul fatto che la società abbia effettivamente una sede propria, l'ufficio del registro delle imprese può richiedere le relative prove (cfr. art. 117 cpv. 4 ORC).
G. Conferma per le azioni al portatore (cpv. 1 lett. i)
36 A differenza degli azionisti di una società a responsabilità limitata, gli azionisti non sono menzionati nel registro di commercio e, a differenza di alcune società cooperative (cfr. art. 837 e art. 877 cpv. 1 CO), non viene depositato presso l'ufficio del registro di commercio un elenco degli azionisti accessibile al pubblico (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. h e art. 88 ORC).
37 Tuttavia, la limitata ammissibilità delle azioni al portatore ha portato a un nuovo documento: Se la società emette azioni al portatore, deve dimostrare all'ufficio del registro di commercio e far iscrivere nel registro di commercio che ha quotato titoli azionari in borsa o che tutte le azioni al portatore sono strutturate come titoli intermediati (cfr. Art. 622 cpv. 1bis e 2bis CO). È pertanto necessario presentare all'Ufficio del registro di commercio un certificato della borsa o della banca.
III. Dati dell'atto costitutivo (cpv. 2)
38 Ai sensi del cpv. 2, non è necessario alcun documento aggiuntivo per le informazioni già riportate nell'atto pubblico di costituzione. L'art. 44 dell'ORC disciplina gli elementi che devono essere inseriti nell'atto costitutivo.
39 Tuttavia, ciò non vale per l'omissione dei documenti giustificativi di cui al cpv. 1, che fungevano anche da allegati all'atto pubblico (cfr. art. 631 cpv. 2 CO). Lo stesso vale per il cpv. 3: se il documento fa riferimento a una dichiarazione di accettazione dell'elezione presentata, ad esempio, questa deve comunque essere presentata (cpv. 1 lett. c).
40 D'altra parte, i documenti dell'atto pubblico che non sono elencati nell'art. 43 ORC, come le procure per l'assemblea dei fondatori o la prova di esistenza per le persone giuridiche straniere, non devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese. Non è quindi necessaria una conferma separata se il membro del consiglio di amministrazione presente alla costituzione dichiara di accettare l'elezione e questo fatto viene registrato nell'atto pubblico.
IV. Formazioni qualificate (cpv. 3)
41 In presenza di conferimenti in natura, di fatti compensativi o di vantaggi speciali, sono richiesti ulteriori documenti, elencati nel cpv. 3. I documenti corrispondenti sono anche allegati all'atto costitutivo e devono quindi essere presentati al notaio (cfr. art. 631 cpv. 1 e cpv. 2 nn. 2, 3 e 5 CO).
42 In caso di pagamento mediante compensazione con un credito (artt. 634a e 120 CO), non è richiesta alcuna prova speciale dell'esistenza, della scadenza o della compensabilità del credito. Tuttavia, i fatti devono essere indicati nello statuto (cfr. art. 634a cpv. 3 CO).
43 Analogamente, se vengono concessi benefici speciali a favore dei fondatori o di altre persone, non sono necessarie altre prove oltre alla relazione di costituzione e alla conferma di revisione. Anche in questo caso, lo statuto deve creare la trasparenza desiderata (cfr. art. 636 CO).
44 Dalla revisione del diritto societario del 2020, le acquisizioni in natura "certe" e solo "previste" (art. 628 cpv. 2 CO) non devono più essere comunicate. Pertanto, "i contratti di acquisizione non in contanti con gli allegati richiesti" (cpv. 3 lett. b) non sono più richiesti come documenti giustificativi a partire dal 1° gennaio 2023.
A. Contratto di conferimento in natura (cpv. 3 lett. a)
45 Come stabilito dall'art. 634 cpv. 2 frase 1 CO, i conferimenti in natura (art. 634 cpv. 1 CO) devono essere concordati per iscritto, a meno che il trasferimento dell'oggetto non richieda un atto pubblico notarile, come nel caso dei beni immobili. I contratti di conferimento in natura devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese con gli allegati richiesti e sono quindi accessibili al pubblico. Gli accordi accessori possono essere registrati separatamente, in modo che non sia necessaria la presentazione all'ufficio del registro delle imprese.
46 Un elenco dell'inventario o un bilancio di acquisizione possono essere considerati come allegati all'accordo di conferimento non monetario.
47 Inoltre, l'atto costitutivo deve specificare l'oggetto e la sua valutazione (valore totale), il nome del conferente nonché le azioni emesse in cambio e gli altri corrispettivi pagati dalla società (cfr. n. 48) (art. 634 cpv. 4 frase 1 CO).
48 I requisiti per i conferimenti in natura si applicano anche se il valore del conferimento in natura da accreditare supera l'importo di emissione dovuto e la differenza viene accreditata come credito del depositante nei confronti della società (cfr. Art. 45 cpv. 3 aHRegV; denominato "conferimento misto in natura/acquisizione in natura" nel diritto previgente). Il corrispettivo aggiuntivo della società ("conferimento in natura con ulteriore corrispettivo") è soggetto per legge a pubblicità nello statuto (art. 634 cpv. 4 frase 1 CO), ma non nel registro delle imprese (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. a ORC).
B. Rapporto di costituzione (cpv. 3 lett. c)
49 Un altro documento richiesto per le formazioni qualificate è la relazione di costituzione firmata da tutti i fondatori. Può essere firmato anche dai rappresentanti autorizzati dei fondatori. Il contenuto della relazione di costituzione è stabilito dall'art. 635 CO.
C. Conferma della revisione (cpv. 3 lett. d)
50 Un revisore abilitato deve verificare la relazione di costituzione e confermare senza riserve la sua completezza e correttezza (art. 635a CO).
51 La conferma di revisione della società di revisione sottoposta a vigilanza statale, del perito revisore abilitato o del revisore abilitato deve essere presentata anche all'Ufficio del registro di commercio come prova.
V. Ulteriori documenti giustificativi
52 Gli uffici del registro di commercio mettono a disposizione moduli speciali per chiarire l'obbligo di autorizzazione ai sensi della legge sulle autorizzazioni ("Lex Koller" o ex "Lex Friedrich"). A seconda della prassi cantonale, il modulo deve essere presentato almeno se la società esercita un'attività immobiliare principale (acquisto o commercio di immobili) in conformità allo scopo statutario o di fatto. La formulazione della legge è legata allo scopo effettivo dell'acquisizione di immobili (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE; art. 1 cpv. 1 lett. a OAFE). In questo modo, la partecipazione alla costituzione di una società per azioni può essere considerata un'acquisizione di beni immobili che richiede un'autorizzazione. Il modulo deve essere firmato dai fondatori o dai notificanti.
53 In relazione alla dichiarazione Lex Koller, può essere necessario ottenere l'autorizzazione delle autorità cantonali o la conferma da parte loro che non è necessaria alcuna autorizzazione (sentenza dichiarativa). Se l'ufficio del registro di commercio non è in grado di escludere l'obbligo di autorizzazione senza ulteriori indugi, fissa alla società o alle persone iscritte un termine di 30 giorni per ottenere l'autorizzazione o per stabilire che non è necessaria (art. 18 cpv. 1 e 2 LAFE). In via eccezionale, per altri motivi è necessario presentare all'Ufficio del registro delle imprese una conferma che la registrazione o l'attività commerciale non richiede un'autorizzazione.
54 Se la società di nuova costituzione svolge un'attività che richiede un'autorizzazione, spesso l'autorizzazione all'inizio dell'attività deve essere ottenuta già prima dell'iscrizione nel registro di commercio (cfr. art. 3 cpv. 1 LBCR; art. 4 cpv. 4 LInFi; art. 5 cpv. 2 LIsFi; art. 13 cpv. 5 LICR; anche art. 128 ORC). L'autorizzazione ricevuta o un certificato sintetico dell'autorità di autorizzazione deve essere presentato all'Ufficio del registro delle imprese come prova. La semplificazione proposta in relazione al disegno di legge per la lotta alla bancarotta abusiva, secondo cui le autorizzazioni consultabili in un registro accessibile al pubblico di un'autorità locale (come la FINMA) non dovrebbero più essere provate (art. 24c ORC), non è stata attuata. In alcuni casi, l'autorizzazione deve essere ottenuta solo in un secondo momento e l'estratto del registro di commercio fa parte dei documenti di richiesta dell'autorizzazione (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a LVAMal per il settore dell'assicurazione sanitaria).
55 Non è più necessaria una "dichiarazione di stampa" separata dei fondatori in cui si afferma che "non vi sono conferimenti in natura, acquisizioni in natura, compensazioni o vantaggi speciali diversi da quelli indicati nei documenti giustificativi" (cpv. 1 lett. h nella versione fino alla fine del 2020), poiché questa conferma è già inclusa nell'atto di costituzione (cfr. art. 629 cpv. 2 n. 4 CO; art. 44 lett. g ORC).
Bibliografia
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