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-
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- Art. 1 AIMP
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- Art. 1 LPD
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- Art. 3 LPD
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- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2 cpv. 3 LRD
- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
- Art. 7 LRD
- Art. 7a LRD
- Art. 8 LRD
- Art. 8a LRD
- Art. 14 LRD
- Art. 11 LRD
- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
- Art. 23 LRD
- Art. 24 LRD
- Art. 24a LRD
- Art. 25 LRD
- Art. 26 LRD
- Art. 26a LRD
- Art. 27 LRD
- Art. 28 LRD
- Art. 29 LRD
- Art. 29a LRD
- Art. 29b LRD
- Art. 30 LRD
- Art. 31 LRD
- Art. 31a LRD
- Art. 32 LRD
- Art. 38 LRD
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
I. Considerazioni generali
1 L'art. 266 LP consente di derogare alla regola secondo cui la ripartizione dei fondi avviene non appena il patrimonio attivo e passivo sono stati determinati in modo definitivo (art. 261 LP in combinato disposto con l'art. 83 OAOF). Esso autorizza a procedere a una o più distribuzioni provvisorie del ricavato del fallimento alla scadenza del termine per contestare lo stato di collocazione (art. 250 LP), anche in caso di azione giudiziaria pendente. Questo articolo consente di estinguere in tutto o in parte determinati crediti mediante distribuzione anticipata prima della distribuzione finale, prima della chiusura della procedura di fallimento e prima della redazione della tabella di distribuzione definitiva ai sensi dell'art. 83 OAOF. Dal 1° agosto 2021, esso si applica anche in caso di fallimento liquidato con procedura sommaria a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 lett. c OAOF che fino ad allora vietava all'ufficio fallimentare di procedere a distribuzioni provvisorie in tali casi.
2 Il fatto che lo stato di collocazione sia diventato definitivo per tutti i crediti non è determinante. Prima che sia nota la decisione sui crediti contestati, i titolari di crediti definitivamente ammessi allo stato di collocazione possono quindi ricevere la loro quota di dividendo prevedibile. I creditori sono liberi di accettare la distribuzione anticipata o di attendere la ripartizione definitiva.
3 I titolari di crediti che non sono ancora ammessi o che sono controversi non hanno diritto a beneficiare di una ripartizione provvisoria prima che sia noto il diritto di collazione. Ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 OAOF, l'amministrazione fallimentare non procede alla distribuzione provvisoria immediata dei dividendi relativi a crediti controversi o a crediti subordinati a una condizione sospensiva o a un termine incerto (art. 264 cpv. 3 LP). Questo articolo si applica anche quando è contestato solo il rango del credito. Lo stesso vale per i crediti sulla cui ammissione non è stata ancora presa una decisione definitiva e per le produzioni tardive, che vengono comunque prese in considerazione se effettuate prima che abbia avuto luogo la ripartizione provvisoria (art. 251 cpv. 3 LP; art. 82 cpv. 2, 2a frase OAOF). I dividendi relativi a un credito garantito da un pegno all'estero e che non rientrano nella massa fallimentare aperta in Svizzera sono conservati fino al momento della realizzazione del pegno all'estero e saranno versati al creditore solo nella misura in cui egli rimanga scoperto in tale realizzazione (art. 62 OAOF). Gli importi corrispondenti ai crediti sopra menzionati sono trattenuti e depositati dall'amministrazione fallimentare in vista di una successiva distribuzione e sono fruttiferi di interessi (cfr. art. 209 LP). Se lo status del credito cambia prima della distribuzione definitiva, ad esempio se si verifica una condizione sospensiva, ciò può essere preso in considerazione nelle successive distribuzioni provvisorie.
4 L'art. 266 LP menziona solo una condizione temporale per determinare a partire da quando è possibile una ripartizione provvisoria. Tale ripartizione può essere presa in considerazione solo a partire dal momento in cui la composizione dello stato di collocazione è sufficientemente precisa per valutare la prospettiva di una distribuzione dei fondi (N. 1). La giurisprudenza e la dottrina hanno sviluppato due condizioni supplementari.
5 In primo luogo, la distribuzione provvisoria è soggetta al rispetto dell'art. 220 LP. All'interno della stessa classe, i creditori devono essere trattati su un piano di parità. Essi ricevono quindi un acconto in percentuale identica (art. 220 cpv. 1 LP; principio della parità dei creditori collocati nella stessa classe). Il pagamento completo dei creditori privilegiati deve essere garantito prima che i creditori della terza classe ricevano un dividendo parziale (art. 220 cpv. 2 LP).
6 In secondo luogo, i pagamenti sopra menzionati e il versamento di acconti presuppongono che la massa fallimentare disponga di fondi sufficienti per evitare di compromettere la ripartizione finale. Le semplici stime delle entrate e delle spese future non sono sufficienti, poiché l'amministrazione del fallimento deve basarsi sul ricavato effettivo della realizzazione dei beni già realizzati. Il calcolo della ripartizione provvisoria deve essere effettuato in modo tale che il pagamento dei debiti della massa, delle eventuali altre spese della massa e delle spese procedurali ai sensi dell'art. 262 LP e dei crediti garantiti da pegno rimangano coperti, anche se tali spese insorgono successivamente. Anche i costi della ripartizione provvisoria devono essere coperti dal ricavato della realizzazione, che dovrà essere sufficientemente elevato da consentire anche il versamento di un dividendo provvisorio. Ciò avviene in linea di principio in caso di realizzazione di un immobile gravato da un diritto di pegno. Il ricavato dei beni dati in pegno servirà tuttavia solo a coprire le spese di inventario, amministrazione e realizzazione del pegno (art. 262 cpv. 2 LP). Non potrà essere utilizzato per soddisfare i creditori chirografari. Il residuo sarà versato nel conto di liquidazione generale.
II. Procedura
7 Non esiste alcun obbligo di distribuire un dividendo provvisorio. La decisione è lasciata alla discrezione dell'organo competente.
8 L'amministrazione fallimentare è competente a procedere a distribuzioni provvisorie. È anche competente a rifiutare il pagamento del dividendo provvisorio, ad esempio avvalendosi della compensazione nei confronti di uno dei creditori. Essa è inoltre competente a richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di dividendo provvisorio indebitamente versata ai creditori, compreso il diritto di intentare un'azione di restituzione quando l'importo dell'eccedenza è noto. L'amministrazione fallimentare è responsabile se l'importo mancante non può essere recuperato (art. 5 LP). La seconda assemblea dei creditori o un'assemblea successiva è convocata dopo il deposito dello stato di collocazione (art. 252 cpv. 1 LP) e ha anche il potere sovrano di ordinare una o più distribuzioni provvisorie (art. 253 cpv. 2 LP). In questo caso, l'importo della ripartizione provvisoria sarà determinato dall'amministrazione fallimentare. Se è costituita e la ripartizione provvisoria rientra nelle sue attribuzioni, la competenza di ordinare la distribuzione provvisoria spetta alla commissione di sorveglianza (art. 237 cpv. 3 n. 5 LP). L'assemblea dei creditori può revocarle tale competenza, poiché la commissione di sorveglianza non ha l'attribuzione indipendente di procedere alla distribuzione provvisoria (cfr. art. 237 cpv. 3 LP). In quest'ultimo caso e qualora non sia stata costituita alcuna commissione di sorveglianza, la competenza di ordinare la distribuzione provvisoria spetta all'amministrazione fallimentare e alla seconda assemblea dei creditori.
9 Prima di procedere a ciascuna ripartizione provvisoria, l'amministrazione fallimentare redige un tabellone di distribuzione provvisoria che rimane depositato presso l'ufficio per dieci giorni (art. 263 cpv. 1 LP applicabile per rinvio dall'art. 266 cpv. 2 LP; art. 82 cpv. 1, 1a frase OAOF; cfr. art. 231 cpv. 3 n. 4 LP secondo cui non è necessario depositare la tabella di distribuzione in caso di liquidazione sommaria). La comunicazione di tale deposito viene effettuata ai creditori mediante l'invio a ciascuno di essi dell'estratto relativo al proprio dividendo (art. 263 cpv. 2 LP; art. 266 cpv. 2 LP; art. 82 cpv. 1, 2a frase OAOF).
10 L'entrata in vigore della tabella di ripartizione provvisoria è una condizione preliminare alla distribuzione dei fondi (cfr. N. 4). Prima di procedere alla ripartizione del ricavato del fallimento tra i creditori, l'amministrazione fallimentare deve assicurarsi che non sia stato presentato all'autorità di vigilanza, entro il termine legale di dieci giorni, alcun reclamo relativo alla tabella di ripartizione (art. 88, 1a frase OAOF). Essa attenderà la liquidazione dei reclami per procedere alla ripartizione (art. 88, 2a frase OAOF). Potrà tuttavia già versare i dividendi provvisori che non sono oggetto di alcuna contestazione, data la parziale entrata in vigore della tabella di ripartizione provvisoria per quanto riguarda tali ripartizioni.
11 L'art. 150 LP si applica per rinvio dell'art. 264 cpv. 2 LP, cosicché per la restituzione del titolo del credito prevalgono le stesse regole relative alla procedura di pignoramento. L'amministrazione fallimentare farebbe bene a richiedere l'invio preventivo di tali titoli prima di procedere alle distribuzioni provvisorie.
III. Ricorso (art. 17 LP)
12 La tabella di distribuzione provvisoria e la decisione di procedere a una ripartizione provvisoria possono essere oggetto di ricorso presso l'autorità di vigilanza entro dieci giorni dal giorno in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della misura (art. 17 LP). Il termine decorre in linea di principio dal giorno in cui il creditore ha ricevuto la comunicazione prevista dagli articoli 263 capoverso 2 LP e 82 capoverso 1 OAOF (N. 9). Anche le ripartizioni provvisorie effettuate senza tabella di ripartizione provvisoria possono essere oggetto di reclamo (art. 17 LP in combinato disposto con l'art. 241 LP), nel qual caso il dies a quo del termine di dieci giorni decorre dal momento in cui si è venuti a conoscenza della misura. Il reclamo diretto solo contro la tabella di ripartizione definitiva al fine di contestare la tabella di ripartizione provvisoria è tardivo e, pertanto, inammissibile.
13 Secondo le norme in relazione all'art. 17 LP, la legittimazione a presentare reclamo spetta al/ai creditore/i. Il creditore che ha presentato il proprio credito o il creditore della massa ha un interesse degno di tutela ad opporsi a una ripartizione provvisoria se ritiene che il dividendo fallimentare che gli spetta sia minacciato. Egli perde invece il suo interesse pratico e attuale a presentare reclamo non appena è stato interamente soddisfatto.
14 Nella misura in cui, fatto salvo il suo diritto di essere consultato sulle produzioni (art. 244, 2a frase LP; OK-Constantin, art. 265 LP N. 12), la legge non prevede la partecipazione del debitore fallito alla procedura di verifica e di collocazione dei crediti, la sua posizione giuridica non è influenzata dal fatto che un dividendo sia versato in anticipo a un creditore nell'ambito di una distribuzione provvisoria ai sensi dell'art. 266 LP. In assenza di un interesse giuridicamente tutelato, il debitore non ha in linea di principio la legittimazione ad agire e, se agisce, il suo ricorso sarà dichiarato irricevibile. Un interesse sussiste solo se il debitore in fallimento fa valere che il ricavato totale delle realizzazioni supera l'importo totale dei crediti collocati, con la conseguenza che il pagamento ad alcuni creditori, mediante distribuzione provvisoria, di importi a cui non avrebbero diritto metterebbe a rischio il versamento a suo favore dell'eccedenza di liquidazione.
15 I motivi per presentare ricorso sono gli stessi invocabili contro la tabella di distribuzione definitiva. Se del caso, il ricorrente può invocare la violazione dell'art. 82 OAOF se l'amministrazione fallimentare procede a una ripartizione provvisoria senza aver prima stabilito una tabella di distribuzione provvisoria (N. 12). Nel caso in cui il debitore abbia la legittimazione a presentare reclamo (N. 14), le sue contestazioni sono limitate esclusivamente al fatto che la tabella di distribuzione non corrisponde allo stato di collocazione e che non sussistono le circostanze che consentono una successiva modifica di uno stato di collocazione in vigore. Egli non ha il diritto di invocare questioni di diritto sostanziale relative all'esistenza e all'importo dei crediti iscritti nella tabella di ripartizione provvisoria.
16 Il procedimento di reclamo è gratuito (art. 20a cpv. 2 n. 5 LP; art. 61 cpv. 2 lett. a OELP) e non sono concesse spese (art. 62 cpv. 2 OELP).
17 È controversa la questione se l'autorità di vigilanza adita con un reclamo ai sensi dell'art. 17 LP abbia la competenza di procedere a una ripartizione provvisoria al posto dell'amministrazione fallimentare. Alcuni autori ritengono che non sia così, tenuto conto del diritto all'autodeterminazione e del potere sovrano della seconda assemblea dei creditori (art. 253 cpv. 2 LP) e del rischio di fissare acconti troppo elevati se l'autorità di vigilanza non dispone di informazioni sufficienti rispetto all'amministrazione fallimentare. Jeandin ritiene invece che altri organi possano decidere in merito alla distribuzione provvisoria. Mi associo a quest'ultimo autore, sottolineando che l'autorità di vigilanza può procedere a una ripartizione provvisoria a condizione di rispettare il principio di prudenza e di disporre di informazioni sufficienti per determinare l'importo dei dividendi provvisori, al fine di evitare di compromettere la distribuzione definitiva.
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