-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 PRA
- Art. 10 LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b LDP
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
- I. Storia dell'origine
- II. Confronto tra le leggi
- III. Significato e contenuto della disposizione
- Bibliografia
I. Storia dell'origine
1 La Legge federale sull'elezione dei membri del Consiglio nazionale del 21 dicembre 1850 prevedeva già un regolamento sul "completamento delle singole cariche nel Consiglio nazionale durante il mandato". Se un Consigliere nazionale desiderava dimettersi dalla carica ed era tenuto a ricoprire un incarico nel proprio Cantone, doveva presentare una richiesta di dimissioni al "proprio elettorato o al governo cantonale interessato". Nel caso di Consiglieri nazionali provenienti da un Cantone senza mandato obbligatorio, era sufficiente presentare le dimissioni al Consiglio nazionale, purché fosse in seduta. Le dimissioni venivano registrate dal Consiglio nazionale. Se le dimissioni venivano presentate al di fuori delle sessioni del Consiglio nazionale, dovevano essere presentate al Consiglio federale per la registrazione. Il membro del Consiglio nazionale era legalmente obbligato a svolgere il proprio mandato fino all'elezione del successore.
2 La successiva Legge federale sulle elezioni del Consiglio nazionale del 14 febbraio 1919, invece, non prevedeva alcuna disposizione specifica per le dimissioni.
3 Solo con la creazione della Legge federale sui diritti politici del 1976, l'art. 54 della LDP ha inserito nuovamente una disposizione specifica sulle dimissioni di un membro del Consiglio nazionale. Secondo questa disposizione, il membro deve notificare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio nazionale. Questa disposizione non è mai stata rivista dall'entrata in vigore della LDP.
II. Confronto tra le leggi
4 La stragrande maggioranza dei Cantoni non include alcuna disposizione sulle modalità di dimissioni dal Parlamento nei propri decreti relativi all'elezione del Parlamento. Questi cantoni si limitano a descrivere nei loro decreti le modalità di assegnazione del seggio parlamentare in caso di dimissioni premature di un deputato. Solo in alcuni Cantoni, come Berna e Sciaffusa, la legge stabilisce esplicitamente che le dimissioni dal Parlamento devono essere comunicate per iscritto al Presidente. Nel Cantone di San Gallo, le dimissioni devono essere presentate alla Cancelleria di Stato e nel Cantone del Vallese al Consiglio di Stato.
5 Nei Cantoni in cui i membri del Parlamento sono obbligati a rimanere in carica, non è generalmente possibile dimettersi prima della fine del mandato. Questi cantoni stabiliscono che un deputato che desidera dimettersi prematuramente dal suo incarico deve presentare una richiesta di dimissioni all'autorità competente. Nel Cantone di Nidvaldo, ad esempio, il Consiglio cantonale deve approvare la richiesta di dimissioni di un deputato uscente; nel Cantone di Uri, il governo cantonale decide in merito alle richieste di dimissioni dei membri del Consiglio cantonale, che devono rimanere in carica fino alla decisione di dimissione. Poiché l'obbligo di mantenere il mandato a livello cantonale è una "regola poco applicata" per quanto riguarda i membri del Parlamento, le richieste di dimissioni dal mandato devono essere presentate solo pro forma. Queste vengono approvate dalle autorità competenti senza ulteriori indugi.
III. Significato e contenuto della disposizione
6 Il termine "dimissioni" si riferisce alle dimissioni dal Consiglio nazionale prima della fine del mandato (art. 149 cpv. 2 frase 2 Cost.). In caso di dimissioni, il mandato del membro dimissionario (art. 145 cpv. 1 Cost.) termina anticipatamente. Se, invece, un membro del Consiglio nazionale lascia il suo incarico alla fine del mandato quadriennale, non si tratta logicamente di dimissioni.
7 L'art. 54 LDP non costituisce, come si potrebbe dedurre dal titolo dell'articolo, la base del diritto di un membro del Consiglio nazionale di dimettersi durante il mandato, ma si limita a disciplinarne le modalità. Il diritto di dimettersi di ogni singolo membro deriva piuttosto dal fatto che non vi è alcun obbligo di mantenere la carica a livello federale. Di conseguenza, ogni membro del Consiglio nazionale ha il diritto di dimettersi volontariamente dal Consiglio nazionale in qualsiasi momento, rendendo così disponibile il seggio per il successore.
A. Dichiarazione scritta di dimissioni
8 La dichiarazione di dimissioni del membro uscente del Consiglio nazionale deve essere fatta per iscritto. Il requisito formale della dichiarazione di dimissioni per iscritto esiste solo dall'entrata in vigore della LDP. Le leggi elettorali del Consiglio nazionale del 1850 e del 1919 non prevedevano alcun requisito formale per la dichiarazione di dimissioni. L'introduzione del requisito della forma scritta non è stata giustificata nel processo legislativo del 1976; essa porta naturalmente a una maggiore certezza del diritto.
9 In linea di principio, la forma scritta nel diritto pubblico significa che il contenuto della dichiarazione deve essere scritto su un supporto durevole (di solito su carta) e firmato a mano. In pratica, tuttavia, la forma scritta è definita in modo molto ampio. In base a ciò, la lettera di dimissioni deve essere firmata a mano o elettronicamente dal membro del Consiglio nazionale. Le dimissioni possono essere presentate per lettera, fax o e-mail, ma devono essere chiaramente attribuibili al membro del Consiglio nazionale (ad esempio, inviando le dimissioni tramite l'indirizzo e-mail parlamentare [dominio: @parl.ch]). Le dimissioni sono inefficaci se, ad esempio, vengono dichiarate solo per telefono, sui social media o nell'ambito di una conferenza stampa. A mio avviso, questa interpretazione ampia del termine "per iscritto" deve essere presa in considerazione nella prossima revisione della LDP e inserita nella legge.
B. Il Presidente del Consiglio nazionale come destinatario delle dimissioni
10 Il destinatario delle dimissioni è il Presidente del Consiglio nazionale. Non è previsto che la lettera di dimissioni venga inviata dal membro dimissionario del Consiglio nazionale a un'altra autorità, come la Cancelleria cantonale o la Cancelleria federale. Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 ODP, la Segreteria generale dell'Assemblea federale notifica al governo cantonale competente la lettera di dimissioni ricevuta.
C. Assenza di motivi per le dimissioni
11 In linea di principio, le dimissioni non devono essere motivate. Tuttavia, è abbastanza frequente che il membro dimissionario del Consiglio nazionale indichi nella relativa lettera di dimissioni i motivi che lo hanno spinto a lasciare l'incarico in anticipo. A volte queste motivazioni vengono lette o parafrasate in forma di estratto dal Presidente del Consiglio nazionale nell'ambito della cerimonia di commiato del membro del Consiglio nazionale uscente.
Desidero ringraziare Benjamin Böhler, BLaw, assistente presso il Centro per la democrazia di Aarau, per il suo aiuto nella ricerca del materiale e per i suoi preziosi commenti, nonché Janis Denzler, BLaw, assistente presso il Centro per la democrazia di Aarau, per la sua revisione critica del testo e i suoi preziosi commenti.
Desidero inoltre ringraziare il Segretario generale dell'Assemblea federale, Philippe Schwab, per le preziose informazioni sulla prassi delle dimissioni in Consiglio nazionale.
Bibliografia
Auer Andreas, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Bern 2016.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Lammers Guillaume, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques (Hrsg.), Commentaire romand, Constitution fédérale, Basel 2021.
Markić Luka, Kommentierung zu Art. 55 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr54, besucht am 18.10.2023.
Schaub Lukas, Kommentierung zu Art. 145 BV, in: Waldmann Bernhard/Besler Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.