-
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 16 Cost.
- Art. 17 Cost.
- Art. 20 Cost.
- Art. 22 Cost.
- Art. 29a Cost.
- Art. 30 Cost.
- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 55 Cost.
- Art. 56 Cost.
- Art. 68 Cost.
- Art. 60 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 96 cpv. 2 lett. a Cost.
- Art. 110 Cost.
- Art. 117a Cost.
- Art. 118 Cost.
- Art. 123b Cost.
- Art. 136 Cost.
- Art. 166 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
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- Art. 51 CO
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- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
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- Art. 3 LPD
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- Art. 7 LPD
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- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
COSTITUZIONE FEDERALE
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE SVIZZERO
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
I. Storia e importanza del provvedimento
1La Legge federale sui diritti politici è stata adottata nel 1976. L'articolo 58 della LDP non è stato modificato da allora. Il messaggio del Consiglio federale su questa disposizione si riferiva solo alle disposizioni costituzionali e ai decreti federali urgenti, poiché il campo di applicazione del referendum obbligatorio è stato esteso all'appartenenza a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali solo con la revisione della Costituzione federale del 1977 (Cost.).
2L'art. 58 LDP è la prima disposizione del Titolo 4 sui referendum. Il Capitolo 1 contiene l'unico articolo 58 della LDP che tratta dei referendum obbligatori. Il capitolo 2, che comprende gli articoli da 59a a 67b della LDP, tratta del referendum facoltativo.
3 La portata pratica dell'art. 58 della LDP è relativamente importante nella misura in cui regola l'organizzazione delle votazioni relative a tutti gli atti dell'Assemblea federale soggetti a referendum obbligatorio, ossia tra le 52 e le 69 votazioni per decennio dall'entrata in vigore della LDP.
II. Commento
4L'art. 58 della LDP si riferisce agli atti adottati dall'Assemblea federale (A.1.) che sono soggetti a referendum obbligatorio (A.2.). Esso stabilisce che tali atti devono essere pubblicati (B.) e sottoposti a votazione (C.). È necessario determinare con maggiore precisione quali atti sono coperti e definire il trattamento a cui sono soggetti.
A. Atti adottati dall'Assemblea federale soggetti a referendum obbligatorio
1. Atti adottati dall'Assemblea federale
5Il concetto di atti adottati dall'Assemblea federale deve essere inteso innanzitutto alla luce dell'art. 163 della Costituzione federale. Secondo questa disposizione e l'interpretazione che ne è stata data, si tratta di atti che "l'Assemblea federale adotta al termine della sua procedura ordinaria di deliberazione (cfr. art. 71 e segg. LParl) e che producono effetti esterni ad essa - con la pubblicazione che ciò comporta (cfr. art. 2 e 11 LPubl)". Questi atti possono assumere le seguenti forme: legge federale, ordinanza, decreto federale o decreto federale semplice.
6Le leggi e le ordinanze federali contengono norme di diritto, ossia "disposizioni generali e astratte di applicazione diretta che creano obblighi, conferiscono diritti o attribuiscono competenze" (art. 22, cpv. 4, LParl).
7 Le disposizioni giuridiche più importanti assumono la forma di leggi federali (art. 164 cpv. 1 Cost.), le altre la forma di ordinanze (art. 163 cpv. 1 Cost.).
8L'art. 164 cpv. 1 Cost. fornisce un elenco non esaustivo delle aree considerate importanti che richiedono l'adozione di leggi in senso formale.
9 Gli atti che non contengono norme di legge, cioè altri atti, sono classificati come semplici decreti federali se non sono soggetti a referendum (art. 163 cpv.3 Cost.). Devono essere stati adottati dai due Consigli con deliberazioni separate (art. 156 Cost.).
10 Va notato che alcuni decreti federali emanati dall'Assemblea federale hanno lo scopo di sottoporre a referendum materie soggette a referendum ai sensi della Costituzione (artt. 140 e 141 cpv. 1 lett. d Cost.). In questi casi, il decreto federale funge da intermediario, dando all'elettorato la possibilità di votare su emendamenti costituzionali, iniziative popolari o trattati internazionali, piuttosto che sul decreto federale in quanto tale.
11 Da un punto di vista procedurale, affinché un progetto di legge sia validamente classificato come atto della FA, deve essere stato oggetto di decisioni concordanti in entrambi i Consigli, seguite da una votazione finale sul testo elaborato dal Comitato di redazione (art. 81 LParl e 156 Cost.).
2. Atti soggetti a referendum obbligatorio
12 Solo alcuni atti dell'Assemblea federale sono soggetti a referendum facoltativo o obbligatorio.
13 L'art. 58 LDP si riferisce solo agli atti dell'Assemblea federale soggetti a referendum obbligatorio, ossia quelli elencati nell'art. 140 Cst. Si tratta di atti federali urgenti privi di base costituzionale ai sensi dell'art. 140 cpv. 1 lett. c della Costituzione, nonché di decreti federali volti a consentire lo svolgimento di un referendum obbligatorio sugli altri atti menzionati nell'art. 140 della Costituzione.
14 Il termine "referendum" si riferisce alla "consultazione del popolo, o del popolo e dei Cantoni, su determinati atti adottati dall'Assemblea federale". Questa consultazione permette di accettare o respingere un atto, ma non di modificarne il contenuto. Stabilisce un diritto di veto.
15 Quando il referendum è obbligatorio, deve essere organizzato automaticamente dalle autorità competenti. In linea di principio, il suo effetto è sospensivo: l'entrata in vigore dell'atto sottoposto a votazione è subordinata alla sua accettazione. Esiste un'eccezione a questo principio: il referendum ha un effetto risolutivo o abrogativo nel caso di leggi urgenti. Poiché l'atto sottoposto a votazione è già in vigore, esso viene abrogato in caso di voto negativo.
16 Gli atti di cui al cpv. 2 dell'art. 140 Cost. 2 dell'art. 140 Cost. richiedono la maggioranza semplice del popolo (II.A.2.a), quelli elencati nel cpv. 1 richiedono la doppia maggioranza del popolo. 1 richiedono la doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni (II.A.2.b).
a. Atti soggetti a referendum obbligatorio con doppia maggioranza
17 Tre categorie di atti sono soggette a referendum obbligatorio a doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni (cfr. art. 142 cpv. 2 a 4 Cost.) ai sensi dell'art. 140 cpv. 1 Cost. Si tratta di revisioni totali o parziali della Costituzione federale (lett. a), adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali (lett. b) e legislazione federale urgente senza base costituzionale e di durata superiore a un anno (lett. c).
18 Per revisione totale o parziale della Costituzione federale si intende la votazione su una nuova Costituzione elaborata su iniziativa popolare o su proposta di un'autorità (art. 193 e art. 140 cpv. 1 lett. a, Cost.), la votazione su un'iniziativa popolare di revisione parziale della Costituzione sotto forma di progetto (art. 139 cpv. 5 Cost.), la votazione su un controprogetto diretto (art. 139 cpv. 5 Cost.). ), la votazione su un controprogetto diretto a un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione sotto forma di progetto (art. 139 cpv. 5 Cost. e art. 101 LParl), la votazione su una revisione parziale della Costituzione richiesta dal popolo sotto forma di iniziativa popolare in termini generali (art. 139 al. 4, art. 156 cpv. 1 lett. a)), la votazione su un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione sotto forma di progetto (art. 139 cpv. 5 Cost. e art. 101 LParl). 139 al. 4, art. 156 al. 3 let. b e art. 140 al. 1 let. a, Cost.) o il voto su una revisione parziale della Costituzione richiesta da un'autorità (art. 194 e art. 140 al. 1 let. a Cost.).
19 La questione se l'Assemblea federale possa sottoporre a referendum obbligatorio atti che non rientrano nell'art. 140 cpv. 1 lett. b Cost. è controversa. Le autorità federali - così come la maggioranza dei giuristi - sembrano accettare che i trattati internazionali di rilevanza costituzionale debbano essere sottoposti a referendum obbligatorio.
20 Per chiarire quest'ultimo punto, il Consiglio federale ha elaborato un progetto di revisione dell'art. 140 Cost. in risposta alla mozione 15.3557 "Referendum obbligatorio per i trattati internazionali di natura costituzionale". 1), il rapporto tra la Confederazione e i Cantoni e le competenze della Confederazione (cap. 2), nonché le grandi linee dell'organizzazione e della procedura delle autorità federali (cap. 3)". Tuttavia, il Consiglio nazionale si rifiutò di discutere il progetto.
21 Per quanto riguarda l'interpretazione del concetto di adesione ai trattati internazionali, è emersa la questione se esso copra anche le modifiche e le denunce dei trattati. La legge federale del 21 giugno 2019 sulla competenza a concludere, modificare ed estinguere i trattati internazionali, entrata in vigore il 2 dicembre 2019, ha chiarito la situazione: ha portato alla modifica della legge federale sulla competenza a concludere, modificare ed estinguere i trattati internazionali (in particolare l'art. 24) e della legge federale sulla competenza a concludere, modificare ed estinguere i trattati internazionali (in particolare l'art. 7a) al fine di specificare che sia la conclusione che la modifica e l'estinzione dei trattati internazionali sono soggette a referendum.
22 Le leggi federali urgenti, prive di base costituzionale e di durata superiore a un anno, devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.
23 L'articolo 141a cpv. 1 Cost. consente inoltre di incorporare le necessarie modifiche costituzionali nel decreto federale di approvazione di un trattato internazionale.
b. Atti soggetti a referendum obbligatorio a maggioranza semplice
24 Tre tipi di atti sono soggetti a referendum obbligatorio a maggioranza semplice (cfr. art. 142 cpv. 1 Cost.):
iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione federale (art. 138 e art. 140 cpv. 2 lett. a Cost.) ;
iniziative popolari concepite in termini generali per la revisione parziale della Costituzione in caso di rifiuto da parte dell'Assemblea federale (art. 139 cpv. 4 e art. 140 cpv. 2 lett. b Cost.);
il principio di una revisione totale della Costituzione, in caso di disaccordo tra i due Consigli (art. 140 cpv. 2 lett. c Cost.).
B. Pubblicazione
25 Dopo la decisione finale dei due Consigli (art. 81 LParl e 156 cpv. 2 Cost.), tutti gli atti sottoposti a referendum obbligatorio sono pubblicati nel Foglio federale (art. 13 cpv. 1 lett. d LPubl e 21 ss OPubl). Si noti che mentre la pubblicazione degli atti soggetti a referendum facoltativo è regolata dall'art. 42 cpv. 6 OPubl, non esistono disposizioni che disciplinino la pubblicazione degli atti soggetti a referendum obbligatorio.
26 Il Foglio federale (FF) è il bollettino ufficiale della Confederazione. Ai sensi dell'art. 58 LDP, i decreti e le leggi adottati dall'Assemblea federale e soggetti a referendum obbligatorio sono pubblicati nel FF.
C. Votazione
27 Il Consiglio federale ordina la votazione (art. 58, secondo periodo, LDP).
28 Ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 dell'Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (Org ChF), la Cancelleria federale ha in particolare il compito di garantire "che i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione e alla legislazione sui diritti politici e che le elezioni e le votazioni federali si svolgano secondo le regole". L'art. 4 cpv. 2 lett. d Org ChF stabilisce inoltre che la Cancelleria federale "prepara ed esegue le leggi e le ordinanze relative ai diritti politici".
29 Sulla base di queste disposizioni, la Cancelleria federale propone al Consiglio federale gli oggetti da mettere in votazione. In pratica, l'obiettivo è quello di metterli in votazione rapidamente. Sebbene il Consiglio federale debba definire gli argomenti per ogni data di votazione entro determinate scadenze (cfr. N 30 e segg.) e tenendo conto di alcune considerazioni pratiche, ha comunque un certo margine di manovra politico - consentendo di raggruppare alcuni argomenti o di trattarli separatamente. Va inoltre ricordato che, sebbene la decisione della FC non sia soggetta a ricorso (art. 189 cpv. 4 Cost.), essa deve prendere le sue decisioni in conformità con l'art. 34 Cost. che tutela l'espressione fedele e affidabile della volontà popolare.
30 L'art. 10 cpv. 1bis della LDP stabilisce che, salvo nel caso di leggi federali dichiarate urgenti, per le quali il termine può essere abbreviato, il CF deve annunciare l'oggetto della votazione con almeno quattro mesi di anticipo. Lo scopo di questa regola è quello di garantire che tutti i gruppi di interesse abbiano tempo sufficiente per prepararsi alla campagna elettorale. Secondo la dottrina giuridica, il rinvio è ammissibile solo in casi eccezionali, se previsto da una disposizione specifica (ad esempio l'art. 6 cpv. 2 e l'art. 7 della Legge federale sulle votazioni in caso di pandemia), o anche sulla base dell'art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale. Il Consiglio federale, da parte sua, ritiene che l'annullamento o il rinvio di una votazione popolare già programmata debba essere espressamente previsto dalla Legge federale sui diritti politici. In risposta alla mozione Rieder, il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di preparare un progetto di revisione.
31 Anche per le iniziative popolari devono essere rispettate scadenze specifiche ai sensi dell'art. 75a della Legge federale sui diritti politici (si tratta, tuttavia, di scadenze ordinate la cui violazione non comporta alcuna conseguenza):
L'FC ha un termine di dieci mesi dalla votazione finale dell'AF per sottoporre un'iniziativa al voto (paragrafi 1 e 3);
In caso di ritiro condizionato da parte del comitato d'iniziativa, il FC deve sottoporre l'iniziativa al voto entro dieci mesi dalla convalida del voto negativo sul controprogetto indiretto (cpv. 2).
Tuttavia, è prevista una proroga di sei mesi se i termini di cui ai commi 1-3 decorrono tra i dieci e i tre mesi prima del rinnovo completo del Consiglio nazionale (cpv. 3bis).
32 Ai sensi dell'art. 10 della LDP, la FC stabilisce le regole per la fissazione dei giorni di votazione. Le seguenti domeniche sono riservate alle votazioni popolari (art. 2a cpv. 1 dell'Ordinanza federale sui diritti politici):
la seconda domenica di febbraio negli anni in cui la domenica di Pasqua cade dopo il 10 aprile e la quarta domenica prima di Pasqua negli altri anni;
la terza domenica di maggio, negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade dopo il 28 maggio, e la terza domenica dopo la domenica di Pentecoste negli altri anni;
la domenica successiva al Digiuno federale;
l'ultima domenica di novembre.
33 Il voto anticipato è possibile in base all'art. 7 della LDP. L'articolo 8 della LDP disciplina il voto per corrispondenza, che consente anche il voto anticipato.
34 Si noti che, in presenza di motivi imperativi, il Consiglio federale può modificare o aggiungere date su proposta della Cancelleria federale (art. 2a cpv. 2 ODP) e che non è prevista alcuna votazione nel mese di settembre dell'anno in cui si rinnova il Consiglio nazionale (art. 2a cpv. 3 ODP).
35 Infine, va notato che le votazioni sono organizzate dai Cantoni ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 della LDP. La Cancelleria federale raccoglie i risultati cantonali e li comunica ufficialmente a tutta la Svizzera.
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