-
- Art. 3 Cost.
- Art. 5a Cost.
- Art. 6 Cost.
- Art. 10 Cost.
- Art. 13 Cost.
- Art. 16 Cost.
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- Art. 22 Cost.
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- Art. 32 Cost.
- Art. 42 Cost.
- Art. 43 Cost.
- Art. 43a Cost.
- Art. 45 Cost.
- Art. 55 Cost.
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- Art. 60 Cost.
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- Art. 74 Cost.
- Art. 75b Cost.
- Art. 77 Cost.
- Art. 81 Cost.
- Art. 96 cpv. 1 Cost.
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- Art. 110 Cost.
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- Art. 136 Cost.
- Art. 130 Cost.
- Art. 164 Cost.
- Art. 166 Cost.
- Art. 170 Cost.
- Art. 178 Cost.
- Art. 189 Cost.
- Art. 191 Cost.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
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- Art. 787 CO
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- Art. 808c CO
- Disposizioni transitorie per la revisione del diritto azionario del 19 giugno 2020
-
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- Art. 10 LDP
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- Art. 67 LDP
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- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Art. 1 AIMP
- Art. 1a AIMP
- Art. 3 par. 1 e 2 AIMP
- Art. 8 AIMP
- Art. 8a AIMP
- Art. 11b AIMP
- Art. 16 AIMP
- Art. 17 AIMP
- Art. 17a AIMP
- Art. 32 AIMP
- Art. 35 AIMP
- Art. 47 AIMP
- Art. 55a AIMP
- Art. 67 AIMP
- Art. 67a AIMP
- Art. 74 AIMP
- Art. 74a AIMP
- Art. 80 AIMP
- Art. 80a AIMP
- Art. 80b AIMP
- Art. 80h AIMP
- Art. 63 AIMP
- Art. 80c AIMP
- Art. 80d AIMP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 lett. d LPD
- Art. 5 lett. c LPD
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- Art. 6 cpv. 3-5 LPD
- Art. 6 cpv. 6 e 7 LPD
- Art. 7 LPD
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- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
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- Art. 23 LPD
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- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 cpv. 2 lit. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
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- Art. 44a LPD
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- Art. 46 LPD
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- Art. 48 LPD
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- Art. 57 LPD
- Art. 58 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convenzione sulla cibercriminalità [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 cpv. 1 LRD
- Art. 2 cpv. 3 LRD
- Art. 2a cpv. 1-2 and 4-5 LRD
- Art. 3 LRD
- Art. 7 LRD
- Art. 7a LRD
- Art. 8 LRD
- Art. 8a LRD
- Art. 14 LRD
- Art. 11 LRD
- Art. 15 LRD
- Art. 20 LRD
- Art. 23 LRD
- Art. 24 LRD
- Art. 24a LRD
- Art. 25 LRD
- Art. 26 LRD
- Art. 26a LRD
- Art. 27 LRD
- Art. 28 LRD
- Art. 29 LRD
- Art. 29a LRD
- Art. 29b LRD
- Art. 30 LRD
- Art. 31 LRD
- Art. 31a LRD
- Art. 32 LRD
- Art. 38 LRD
COSTITUZIONE FEDERALE
ORDINANZA RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI
CODICE DELLE OBBLIGAZIONI
LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
CONVENZIONE DI LUGANO
CODICE DI PROCEDURA PENALE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI
CODICE CIVILE
LEGGE FEDERALE SUI CARTELLI E ALTRE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
LEGGE FEDERALE SULL’ASSISTENZA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE
LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
LEGGE FEDERALE SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO
CODICE PENALE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDINANZA SUL REGISTRO DI COMMERCIO
LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
LEGGE SULLA TRASPARENZA
LEGGE FEDERALE SUL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
- I. Sistematica, storia, codificazione
- II. Terminologia e campi di applicazione
- III. Diritto alla traduzione delle persone coinvolte nel procedimento (cpv. 1)
- IV. Diritto alla traduzione dell'imputato (cpv. 2)
- V. Traduzione degli atti (cpv. 3)
- VI. Diritto della vittima alla traduzione da parte di una persona dello stesso sesso (cpv. 4)
- VII. Disposizioni relative ai traduttori (cpv. 5)
- VIII. Spese di traduzione
- IX. Mezzi di ricorso
- X. Delimitazioni
- XI. Casistica
- XII. Prospettive: ausili tecnici
- Letture consigliate
- Bibliografia
- I Materiali
I. Sistematica, storia, codificazione
1 Il diritto alla traduzione nei procedimenti penali è indissolubilmente legato al principio dell'equità processuale. Solo se la persona coinvolta in un procedimento penale è a conoscenza delle accuse penali e degli atti processuali, può difendersi efficacemente e assumere un ruolo attivo nel procedimento penale. Ciò presuppone che l'imputato sia informato in modo comprensibile delle accuse penali a suo carico, nonché del contenuto e del significato degli atti processuali.
2 Il diritto alla traduzione deriva in primo luogo dal diritto convenzionale e costituzionale, che prevede garanzie minime. L'articolo 5, paragrafo 2, della CEDU garantisce che le persone arrestate siano informate, nel più breve tempo possibile e in una lingua a loro comprensibile, dei motivi dell'arresto e delle accuse. Inoltre, dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU deriva il diritto dell'imputato di essere informato, nel più breve tempo possibile e in una lingua a lui comprensibile, in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico. L'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), CEDU garantisce inoltre alla persona accusata il diritto all'assistenza gratuita di un interprete. Le stesse disposizioni si trovano anche nell'articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP). Il diritto alla traduzione deriva inoltre dall'art. 32 cpv. 2 Cost.
3 Già i precedenti codici di procedura penale cantonali prevedevano il diritto alla traduzione. Tale diritto era disciplinato in modo diverso a seconda del grado di dettaglio; il codice di procedura penale del Cantone di Zurigo, ad esempio, conteneva anche una disposizione specifica relativa ai testimoni e ai sordomuti, mentre altri codici di procedura penale contenevano solo una disposizione esplicita relativa all'imputato. Dall'entrata in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP), il diritto alla traduzione è sancito dall'articolo 68 del capitolo 8, intitolato «Regole generali di procedura». Nella stessa sezione si trovano anche le disposizioni relative alla natura orale del procedimento e alla lingua processuale.
4 Il diritto garantito dal CPP va oltre quello previsto dalla Convenzione e dalla Costituzione. Esso non si riferisce solo all'imputato o alla persona detenuta. In base alle disposizioni del CPP, anche altre parti coinvolte nel procedimento, come i testimoni e le persone chiamate a fornire informazioni, hanno diritto alla traduzione (cfr. III.A. infra).
5 Mentre l'articolo 68 CPP si riferisce al procedimento cantonale e a quello condotto dalle autorità penali federali, il diritto alla traduzione nel procedimento dinanzi al Tribunale federale è disciplinato dall'articolo 54 LTF.
6 Ulteriori disposizioni in materia di traduzioni – in particolare nell'ambito delle notifiche internazionali – si trovano in accordi internazionali quali l'art. 52 n. 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAAS), l'art. 28 n. 2 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 sulla cooperazione tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per combattere le frodi e altre attività illecite che ledono i loro interessi finanziari e nell'art. 15 del secondo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (ZPII EUeR).
II. Terminologia e campi di applicazione
7 Nell'articolo 68 CPP viene utilizzato solo il termine traduzione. Per traduzione si intende generalmente la traduzione scritta. Tuttavia, l'articolo 68 CPP non comprende solo le traduzioni scritte, ma anche l'interpretazione (traduzioni orali). Nel presente commento, il termine «traduzione» è utilizzato come sinonimo di traduzione scritta e interpretazione orale.
8 La disposizione comprende anche la mediazione linguistica nell'ambito della sorveglianza delle comunicazioni. Ciò significa che le trascrizioni di telefonate e messaggi di testo o le informazioni e i contenuti delle conversazioni ottenuti tramite altre misure di sorveglianza (segrete) vengono tradotti nella lingua del procedimento. In questo contesto è particolarmente importante il cpv. 5 dell'articolo 68 CPP, che deve essere rispettato anche quando la traduzione viene effettuata da membri della polizia (vedi sotto VII.C.).
9 In senso lato, la necessità di traduzione sussiste anche nel caso di persone con disabilità della parola e dell'udito (cfr. anche l'articolo 143 cpv. 7 CPP, secondo cui le persone con disabilità della parola e dell'udito sono interrogate per iscritto o con l'assistenza di una persona idonea). In caso di necessità, occorre ricorrere a una persona che padroneggi la lingua dei segni.
10 Lo stesso vale in caso di analfabetismo. In questo caso è prioritario tradurre o portare a conoscenza i documenti scritti, ma se le parti sono rappresentate da un avvocato è prevedibile che sia quest'ultimo ad assumersi tale compito. Se però la persona interessata non è rappresentata da un avvocato, può essere necessario ordinare una difesa d'ufficio.
III. Diritto alla traduzione delle persone coinvolte nel procedimento (cpv. 1)
A. Ambito di applicazione personale e oggettivo
11 Secondo il testo della legge (cpv. 1), il diritto alla traduzione spetta a tutte le persone coinvolte nel procedimento, quindi oltre all'imputato anche alle persone chiamate a fornire informazioni, ai testimoni e alle altre persone coinvolte nel procedimento ai sensi dell'articolo 105, cpv. 1, del CPP.
12 Non hanno diritto alla traduzione i difensori legali per se stessi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli avvocati sono inoltre tenuti a comprendere le lingue ufficiali tedesco, francese e italiano.
13 Cpv. 1 si riferisce principalmente agli atti procedurali orali, ossia agli interrogatori. Nel caso di comunicazioni scritte di persone di lingua straniera, occorre valutare se sia necessario ricorrere a un difensore d'ufficio o a un rappresentante legale gratuito.
B. Lingua di destinazione
14 Per quanto possibile, la traduzione deve essere effettuata nella lingua madre della persona interessata che non padroneggia la lingua del procedimento. Tuttavia, non sussiste un diritto assoluto alla traduzione nella lingua madre. L'articolo 68 CPP garantisce solo il diritto alla traduzione in una lingua comprensibile alla persona interessata (cfr. testo del cpv. 2). Ciò significa che è possibile anche una traduzione in una terza lingua comprensibile alla persona interessata. La sufficienza di una traduzione in una terza lingua dipenderà, nel caso concreto, tra l'altro dall'urgenza e, in ultima analisi, dalla rapidità con cui è possibile reperire una persona idonea per la traduzione. Se non è possibile garantire una traduzione nella lingua madre della persona interessata entro un termine ragionevole, nella pratica si traduce in una lingua terza comune come l'inglese o il francese, anche se la persona interessata non padroneggia perfettamente tale lingua. Secondo il parere qui espresso, ciò è ammissibile, purché sia garantita un'effettiva comprensione.
C. Mandato e verifica della necessità di traduzione
15 Il diritto alla traduzione sussiste a partire dal primo interrogatorio di polizia. La competenza per la nomina di un traduttore spetta al responsabile del procedimento, come risulta direttamente dal testo della legge. Pertanto, nella fase preliminare è competente in linea di principio il pubblico ministero e successivamente il responsabile del procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 61 CPP. Anche la polizia è autorizzata e obbligata, se necessario, a ricorrere a un traduttore nelle indagini di polizia. Spetta inoltre alla direzione del procedimento informare l'imputato del suo diritto alla traduzione all'inizio del procedimento (cfr. art. 158 cpv. 1 lett. d CPP).
16 La necessità di traduzione sussiste quando la persona coinvolta nel procedimento non comprende la lingua del procedimento (cfr. art. 67 CPP) o non è in grado di esprimersi in essa (mancanza di conoscenze linguistiche attive o passive). Il diritto alla traduzione di una persona imputata di lingua straniera deve essere determinato in base alle sue effettive esigenze e alle circostanze concrete. Come criteri possono essere utilizzati: l'oggetto del procedimento, la complessità del procedimento e il tipo di atto procedurale. Ad esempio, un testimone di lingua straniera che deve esclusivamente identificare una persona potrà rendere una deposizione anche senza l'ausilio di un traduttore, nonostante le sue modeste conoscenze linguistiche. Il giudice valuta la necessità di un traduttore e lo chiama d'ufficio. Il traduttore può essere chiamato anche su richiesta della persona interessata. Inoltre, la persona coinvolta nel procedimento che necessita di una traduzione, o il suo rappresentante legale, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente tale necessità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le persone coinvolte nel procedimento sono inoltre tenute a informarsi attivamente sul contenuto di una decisione o a segnalarlo alle autorità se non lo comprendono, altrimenti agiscono in modo sleale.
17 Si pone la questione di come la direzione del procedimento debba verificare le competenze linguistiche di una persona coinvolta nel procedimento. Di norma, dalle risposte fornite dalla persona da interrogare dovrebbe essere immediatamente evidente se questa dispone di conoscenze linguistiche sufficienti. A tal proposito, alla direzione del procedimento deve essere concessa una discrezionalità che essa è tenuta ad esercitare in modo conforme ai propri doveri. Tuttavia, non si deve presumere con leggerezza che le conoscenze linguistiche siano sufficienti. È vero che un fatto può presentarsi poco complesso dal punto di vista fattuale. In caso di dubbio, tuttavia, è opportuno ricorrere a un traduttore, soprattutto perché ogni parola è determinante nella formulazione della sentenza e le distinzioni concettuali nella giurisprudenza sono generalmente di fondamentale importanza. Se la persona interessata ha fornito una propria valutazione, questa deve essere presa in considerazione con una certa cautela. Va tenuto presente che un procedimento penale comporta uno stress considerevole per le persone coinvolte e che eventuali indicazioni relative alle competenze linguistiche possono essere influenzate da ulteriori considerazioni relative alla posizione nel procedimento. Ad esempio, nell'esaminare l'integrazione linguistica in vista di un'eventuale espulsione dal Paese, in determinate circostanze si può fare riferimento alle indicazioni fornite dall'imputato in merito alla sua necessità di traduzione.
D. Rinuncia al ricorso a un traduttore
18 Ai sensi del cpv. 1, in casi eccezionali è possibile rinunciare al ricorso a un traduttore. Il presupposto cumulativo è che si tratti di un caso semplice o urgente, che vi sia il consenso della persona interessata e che sia il responsabile del procedimento sia il verbalizzante abbiano una conoscenza sufficiente della lingua straniera.
1. Semplicità e urgenza
19 La semplicità di un caso viene valutata in base alle circostanze del caso specifico. Nel messaggio si cita l'interrogatorio di un testimone di lingua straniera in un procedimento penale per contravvenzione. Tuttavia, il tipo di reato non è (da solo) determinante. Anche in questo caso occorre tenere conto della complessità del caso e dell'atto procedurale dal punto di vista giuridico o fattuale. Di norma, si ha un caso semplice quando si applica la procedura di decreto penale e i fatti sono chiari, ad esempio sulla base di una confessione.
20 Si presume che vi sia urgenza quando il ricorso a un traduttore ritarderebbe il procedimento in modo tale da comprometterne lo svolgimento. È ipotizzabile, ad esempio, che debba essere interrogato un testimone la cui partenza immediata o espulsione all'estero è imminente e non vi è più tempo sufficiente per ricorrere a un traduttore. Nella pratica, la deroga dovrebbe trovare applicazione più frequentemente nei casi di arresti provvisori.
2. Consenso
21 Il consenso alla rinuncia alla traduzione deve essere ottenuto dalla persona che, ai sensi del cpv. 1 dell'articolo 1, ha diritto alla traduzione o è tenuta a partecipare all'atto procedurale. Non si intendono quindi altre persone che partecipano all'atto procedurale, ad esempio in base all'articolo 147 CPP.
22 La rinuncia al ricorso a un traduttore può essere valida solo se la persona interessata è stata preventivamente informata sui punti essenziali del procedimento, quindi sull'accusa penale, nel procedimento di decreto penale, delle conseguenze di una mancata impugnazione del decreto penale e del diritto di avvalersi di un traduttore indipendente.
3. Conoscenze linguistiche della direzione del procedimento
23 Il terzo requisito richiede che sia la direzione del procedimento che la persona incaricata di redigere il verbale padroneggino la lingua straniera. Letteralmente, ciò significa che, in caso di rinuncia al ricorso a un traduttore, oltre alla direzione del procedimento deve essere sempre presente anche una persona incaricata di redigere il verbale. Secondo il parere qui espresso, nei casi in cui il direttore del procedimento redige personalmente il verbale, è sufficiente che questi padroneggi la lingua straniera. Il verbale stesso deve essere redatto nella lingua del procedimento. Tuttavia, le dichiarazioni essenziali devono essere riportate letteralmente e quindi nella lingua in cui la persona interrogata ha reso la sua testimonianza (cfr. art. 78 cpv. 2 CPP).
4. Restrizioni
24 La deroga deve essere applicata con moderazione. Essa deve essere limitata a singole fasi o atti procedurali. In caso di dubbio, deve essere garantita una traduzione.
25 È problematica la rinuncia al ricorso a un traduttore nei casi in cui la traduzione viene effettuata da membri del tribunale. In questi casi, il traduttore assume un doppio ruolo, il che può portare a situazioni problematiche, tenuto conto del fatto che per i traduttori si applica la norma sulla ricusazione di cui all'art. 56 lett. b CPP. Finora la giurisprudenza ha trattato raramente questo tema, probabilmente perché nella pratica la questione non si è quasi mai posta. Solo il Tribunale cantonale di San Gallo, in una decisione del 24 agosto 2017, ha sottolineato che il doppio ruolo di giudice/traduttore può essere problematico (cfr. anche VII.C.).
IV. Diritto alla traduzione dell'imputato (cpv. 2)
A. Portata del diritto
26 Il diritto alla traduzione dell'imputato è più ampio di quello delle altre parti del procedimento. Il cpv. 2 contiene quindi disposizioni più concrete a favore dell'imputato. In primo luogo, essa ha diritto a che le venga comunicato immediatamente, in una lingua a lei comprensibile, almeno il contenuto essenziale delle principali azioni procedurali, oralmente o per iscritto. In sostanza, la disposizione mira a garantire che l'imputato sia informato delle accuse di reato a suo carico. Ciò include anche la fornitura di informazioni semplici e «non tecniche». All'inizio del primo interrogatorio, la persona accusata deve essere informata in una lingua a lei comprensibile che può richiedere un traduttore (art. 158 cpv. 1 lett. d CPP), altrimenti l'interrogatorio rischia di essere inutilizzabile (art. 158 cpv. 2 CPP).
27 Ai sensi del cpv. 2, devono essere tradotti gli atti procedurali più importanti. A differenza di quello di cui al cpv. 1, tale diritto non si riferisce principalmente agli atti procedurali orali. Tuttavia, non sussiste alcun diritto alla traduzione di tutti gli atti procedurali e dell'intero fascicolo. Secondo il messaggio, il principio dell'equità procedurale funge da linea guida per valutare il diritto alla traduzione. Devono essere tradotti gli atti procedurali la cui comprensione è necessaria all'imputato per garantire un processo equo e una difesa efficace. Tra questi figurano le testimonianze decisive, il contenuto essenziale delle perizie e di altri mezzi di prova rilevanti, l'atto d'accusa, le memorie delle parti con le richieste principali, nonché il testo del dispositivo della decisione e le parti essenziali della motivazione della decisione. Esiste inoltre il diritto alla traduzione dei colloqui istruttori con la difesa, tanto più che una difesa efficace è difficilmente concepibile senza colloqui istruttori tra la parte e il suo rappresentante legale.
28 Nel determinare la portata del diritto alla traduzione può anche essere rilevante il fatto che l'imputato sia rappresentato o meno da un avvocato. Le eventuali conoscenze linguistiche della difesa non possono in linea di principio sostituire la traduzione mancante. Tuttavia, in tali casi l'entità della traduzione può essere minore. Nel messaggio è stato infatti stabilito che l'imputato rappresentato da un avvocato non ha diritto alla traduzione dell'intera sentenza.
B. Diritto alla traduzione nel procedimento penale sommario
29 Il diritto alla traduzione riveste particolare importanza nel procedimento penale sommario. Affinché l'imputato possa decidere se accettare il decreto penale e le conseguenze, talvolta di vasta portata, che ne derivano, è indispensabile che comprenda il contenuto del decreto stesso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nei procedimenti penali sommari sussiste quindi il diritto alla traduzione del dispositivo della sentenza e delle vie di ricorso. Tuttavia, sembra discutibile se il diritto alla traduzione sia soddisfatto se vengono tradotti solo il dispositivo e le vie di ricorso. Secondo il parere qui espresso, il diritto alla traduzione si estende anche ad altri elementi del decreto penale, come ad esempio gli elementi essenziali dei fatti. Inoltre, devono essere tradotti anche gli elementi essenziali della motivazione della decisione (cfr. sopra IV.A.).
30 Nella pratica, la traduzione può essere consegnata in forma scritta oppure la persona interessata può essere convocata per la notifica orale. Per contro, il diritto di cui all'articolo 68 cpv. 2 CPP non è soddisfatto se alla persona accusata viene semplicemente consegnato un foglio informativo con informazioni generali sul procedimento penale (penale) che contiene un riferimento all'assistenza linguistica. Per quanto riguarda la traduzione orale, il Tribunale federale ha inoltre precisato che una traduzione orale al momento della consegna del decreto penale, accompagnata da un invito a rinunciare all'opposizione, viola il principio dell'equità procedurale. All'imputato viene così negata la possibilità di avvalersi del termine di riflessione di dieci giorni per analizzare con calma le conseguenze del decreto penale dopo la sua notifica, eventualmente consultare un avvocato e rinunciare di propria iniziativa a presentare opposizione. L'onere della prova per la regolare notifica e traduzione spetta alle autorità di perseguimento penale. La mancata traduzione di un decreto penale non costituisce motivo di nullità.
31 Se l'informativa sui mezzi di ricorso non è stata tradotta a torto, si applica la stessa giurisprudenza prevista per le decisioni notificate in modo carente. Le parti non devono subire svantaggi a causa della mancata traduzione. Il termine per il ricorso non può quindi essere abbreviato. La giurisprudenza citata deve applicarsi anche in caso di mancata traduzione del dispositivo della decisione. Il presupposto è tuttavia che la persona interessata possa invocare la tutela dell'affidamento e non possa essere accusata di negligenza processuale.
V. Traduzione degli atti (cpv. 3)
A. Ambito di applicazione
32 L'articolo 68 cpv. 3 CPP disciplina il diritto alla traduzione degli atti. L'articolo 68 cpv. 3 CPP riprende la suddivisione di cui all'articolo 100 cpv. 1 lettere a–c CPP relativa al contenuto del fascicolo. Il concetto di atti ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 CPP si riferisce ai verbali procedurali e di interrogatorio nonché agli atti raccolti dall'autorità penale (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. a e b CPP), dai quali devono essere distinti gli atti presentati dalle parti (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. c CPP). Sono inoltre considerati atti da tradurre le informazioni fornite da autorità straniere o da altre autorità.
33 Per quanto riguarda il concetto di parte utilizzato nell'art. 68 cpv. 3 CPP, occorre in linea di principio fare riferimento all'art. 104 cpv. 1 lett. a–c CPP. Secondo tale disposizione, il concetto di parte comprende l'imputato, la parte civile e, nel procedimento principale e nel procedimento di ricorso, il pubblico ministero. E contrario, se ne può dedurre che gli atti che costituiscono le comunicazioni di altre parti coinvolte nel procedimento – vale a dire la persona lesa, i testimoni, le persone chiamate a fornire informazioni, i denuncianti o altre persone interessate dagli atti procedurali – devono essere tradotti, se necessario, ai sensi dell'articolo 68 cpv. 2 e 3 CPP.
34 Il diritto alla traduzione degli atti si applica già nella fase delle indagini preliminari, in cui devono essere tradotti all'imputato i documenti di cui ha bisogno per comprendere la situazione. Ciò riguarda in particolare gli atti e le dichiarazioni presentati all'imputato durante un interrogatorio, nonché i documenti che la persona interessata deve firmare, come ad esempio i verbali di perquisizione domiciliare e di sequestro.
B. Obblighi delle autorità
35 L'obbligo di traduzione degli atti è limitato dal principio sancito dall'articolo 68, cpv. 2, del CPP, secondo cui non sussiste alcun diritto alla traduzione completa di tutti gli atti procedurali e degli atti. Tale limitazione è presa in considerazione dalla formulazione «nella misura necessaria» utilizzata nell'articolo 68, cpv. 3, del CPP. I limiti sono, come già esposto, quelli del principio dell'equità processuale (sopra, I.).
36 Una traduzione non è necessaria, in particolare, quando un atto è redatto in una lingua compresa sia dalle parti che dalla direzione del procedimento.
37 È discutibile in che misura l'imputato possa richiedere la traduzione di documenti redatti in una lingua che lui comprende, ma non il tribunale. Il Tribunale federale non si è espresso in modo definitivo al riguardo. In un caso in cui il ricorrente lamentava che gli atti redatti nella sua lingua madre non erano stati tradotti nella lingua del procedimento (il francese), il Tribunale ha sottolineato che non sussiste alcun diritto alla traduzione completa di tutti gli atti processuali e dei documenti. Una richiesta in tal senso deve essere limitata ai documenti richiesti ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 CPP. In determinate circostanze, una traduzione di questo tipo può essere necessaria in base al principio dell'istruttoria.
C. Obblighi delle parti
38 Dall'art. 68 cpv. 3 CPP risulta a contrario che spetta in linea di principio alle parti tradurre nella lingua processuale gli atti da loro presentati. Nel progetto preliminare del CPP svizzero del giugno 2001 (VE-StPO) era ancora espressamente prevista una disposizione in tal senso (cfr. art. 73 cpv. 2 VE-StPO).
39 Se una parte presenta un atto in una lingua straniera, in linea di principio non spetta all'autorità provvedere alla traduzione e è sufficiente fissare un termine per la traduzione. Per evitare un formalismo eccessivo, se una richiesta presentata entro il termine non è redatta nella lingua processuale, l'autorità penale deve concedere un termine supplementare per la traduzione, a meno che non si accontenti del documento o lo faccia tradurre essa stessa. In caso di rinvio per correzione o traduzione, i requisiti sono quelli di cui all'art. 110 cpv. 4 CPP. Secondo questa disposizione, la parte interessata deve essere informata in particolare che la richiesta non sarà presa in considerazione se non viene rielaborata entro il termine fissato.
40 I limiti dell'obbligo di traduzione a carico delle parti possono derivare dal principio dell'inquisizione e dal diritto a una difesa efficace. Come già esposto, in linea di principio l'autorità non deve provvedere direttamente alla traduzione. Tuttavia, un obbligo corrispondente delle autorità può derivare dal diritto a una difesa efficace, come ha affermato il Tribunale federale in relazione a un ricorso presentato in un procedimento cantonale da un ricorrente che non padroneggiava la lingua processuale e non disponeva dei mezzi necessari per la traduzione del suo ricorso. Inoltre, il principio dell'indagine può imporre di prendere in considerazione le prove non tradotte dalle parti, nella misura in cui queste appaiano rilevanti per l'esito del procedimento.
VI. Diritto della vittima alla traduzione da parte di una persona dello stesso sesso (cpv. 4)
A. Portata della misura di protezione
41 L'articolo 68 cpv. 4 CPP fa parte delle misure di protezione previste per le vittime di reati contro l'integrità sessuale (per ulteriori misure di protezione corrispondenti cfr. art. 153 [Misure speciali a tutela delle vittime], art. 169 cpv. 4 [diritto di rifiutare di testimoniare a tutela propria o di persone vicine] e art. 335 cpv. 4 CPP [composizione del tribunale]). Secondo il testo dell'art. 68 cpv. 4 CPP, il diritto di ricorrere a una persona dello stesso sesso non è assoluto, ma, a differenza ad esempio dell'art. 153 CPP, è soggetto alla riserva di un indebito ritardo del procedimento. Tale eccezione deve essere applicata con cautela. Si presume che vi sia un indebito ritardo del procedimento in particolare quando l'interrogatorio della vittima è oggettivamente importante e urgente e la traduzione da parte di una persona dello stesso sesso non può essere effettuata entro un termine ragionevole. Nella dottrina, con riferimento all'art. 144 CPP, si propone, a seconda delle circostanze, di collegare un traduttore o una traduttrice tramite videoconferenza per garantire il diritto.
B. Richiesta della vittima
42 Dal punto di vista procedurale, va notato che il testo della disposizione subordina il diritto a una richiesta della vittima. Ciò presuppone che la vittima sia a conoscenza della possibilità di presentare una richiesta in tal senso. Per quanto riguarda i diritti di informazione della vittima, l'articolo 305 cpv. 1 CPP prevede che la polizia e il pubblico ministero informino la vittima in modo esauriente sui suoi diritti e doveri nel procedimento penale al momento del primo interrogatorio. Per motivi organizzativi, sembra opportuno informare preventivamente la vittima del suo diritto alla traduzione da parte di una persona dello stesso sesso, qualora la direzione del procedimento non ricorra di propria iniziativa a una persona dello stesso sesso per la traduzione. Si raccomanda che la direzione del procedimento ricorra di propria iniziativa a una persona dello stesso sesso per la traduzione durante l'interrogatorio della vittima, qualora questa sia disponibile.
43 Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata una richiesta, nei Cantoni vigono prassi diverse, ma la perdita del diritto dovrebbe essere subordinata solo a un comportamento abusivo o a un indebito ritardo procedurale.
VII. Disposizioni relative ai traduttori (cpv. 5)
A. Diritti e doveri dei traduttori
44 In qualità di parti in causa, i traduttori godono dei diritti di cui all'art. 105 segg. CPP e sono soggetti alle stesse disposizioni in materia di responsabilità e sanzioni penali applicabili agli esperti. Il rinvio alle disposizioni relative agli esperti impone ai traduttori i corrispondenti obblighi di riservatezza (art. 73 CPP).
45 In particolare, il traduttore deve essere informato delle conseguenze penali di una traduzione errata (art. 184 cpv. 2 lett. f CPP in combinato disposto con l'art. 307 CP) e dell'obbligo di riservatezza (art. 184 cpv. 2 lett. e CPP in combinato disposto con l'art. 320 CP). Se dagli atti penali non risulta chi ha prodotto le trascrizioni tradotte delle intercettazioni telefoniche e se i traduttori sono stati informati delle conseguenze penali di cui all'art. 307 CP, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale esse non possono essere utilizzate a carico dell'imputato. L'istruzione e la divisione dei compiti devono essere comprensibili. Se la trascrizione tradotta delle intercettazioni non soddisfa questi requisiti, il tribunale può procedere a una nuova acquisizione, ad esempio ascoltando le conversazioni rilevanti durante l'udienza e traducendole direttamente.
B. Requisiti
46 Per quanto riguarda i requisiti che devono essere richiesti ai traduttori, il CPP stabilisce in modo generale all'art. 183 CPP che questi devono possedere le conoscenze e le capacità necessarie.
47 In linea di principio, non sono richiesti titoli di studio, diplomi o altre certificazioni relative alle conoscenze specialistiche per poter diventare traduttori. Tuttavia, non solo è richiesta un'ottima conoscenza della lingua di partenza e di arrivo, ma anche competenze sociali e, in particolare, culturali, che influenzano l'interpretazione delle dichiarazioni della persona interrogata e quindi la trascrizione. Il traduttore deve essere in grado di tradurre le dichiarazioni con precisione dal punto di vista contenutistico e di comprendere espressioni idiomatiche e allusioni nel contesto culturale, al fine di riprodurre fedelmente il significato delle dichiarazioni.
48 Spetta ai Cantoni, nell'ambito della loro competenza in materia di organizzazione giudiziaria, concretizzare i requisiti che devono essere soddisfatti dai traduttori. Le normative cantonali sono molto diverse tra loro. In alcuni Cantoni esistono elenchi di interpreti per la polizia, la procura e la giustizia che consentono un controllo di qualità e vengono offerti corsi che possono essere frequentati nell'ambito di una procedura di abilitazione. Il Cantone di Zurigo prevede una regolamentazione dettagliata per la fornitura di servizi linguistici per conto delle autorità giudiziarie e amministrative cantonali, in particolare una procedura di accreditamento per la garanzia della qualità.
49 Ai traduttori si applicano i motivi di ricusazione di cui all'articolo 56 CPP. I traduttori devono inoltre disporre della necessaria indipendenza ed essere neutrali.
C. Traduzione da parte di membri delle forze di polizia
50 Il Tribunale federale si è occupato più volte della questione se i membri delle forze di polizia possano svolgere attività di traduzione. Il ricorso a membri delle forze di polizia che non sono coinvolti nel caso in qualità di traduttori di verbali di intercettazioni non è in linea di principio vietato, purché sia garantita la necessaria indipendenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il personale di polizia incaricato dell'interrogatorio (così come il pubblico ministero incaricato dell'interrogatorio) non può fungere contemporaneamente da traduttore se è già stato coinvolto nel procedimento in altra veste. Una deroga a tale norma è ammessa solo alle condizioni di cui all'art. 68 cpv. 1 seconda frase CPP. Per quanto riguarda l'informazione, il Tribunale federale ha stabilito che, quando si ricorre al personale di polizia per scopi di traduzione, si può presumere che, data la sua formazione e la sua attività, in particolare la collaborazione con gli interpreti giudiziari, esso sia a conoscenza delle conseguenze penali di cui all'art. 307 CP.
D. Anonimato del traduttore
51 Se vi è motivo di ritenere che il traduttore, con la sua partecipazione al procedimento, possa esporre se stesso o una persona a lui vicina a un pericolo grave per l'incolumità fisica o la vita o ad altri gravi svantaggi, la direzione del procedimento adotta misure di protezione adeguate ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 CPP. A tal fine, l'art. 149 cpv. 2 lett. a CPP prevede in particolare la garanzia dell'anonimato.
52 La garanzia dell'anonimato deve essere approvata dal tribunale delle misure coercitive.
53 Un riferimento generico alla cultura e all'ambiente della criminalità organizzata non è sufficiente per soddisfare i requisiti dell'art. 149 cpv. 1 CPP al fine di dimostrare l'esistenza di indizi seri di un pericolo concreto per il traduttore. Sono necessari indizi che forniscano indicazioni concrete di un pericolo corrispondente.
54 Il Tribunale federale ha stabilito che l'anonimato del traduttore originario non giustificherebbe la rimozione delle trascrizioni dal fascicolo processuale, poiché le conversazioni registrate sono state nuovamente tradotte in un procedimento contraddittorio alla presenza delle parti.
VIII. Spese di traduzione
55 Le spese di traduzione fanno parte delle spese processuali (art. 422 cpv. 2 lett. b CPP). Le spese processuali sostenute a causa della lingua straniera dell'imputato non possono essere a lui imputate (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Questo diritto deriva già dall'art. 6 n. 3 lett. e CEDU. Pertanto, anche in caso di condanna e anche se vive in condizioni finanziarie molto agiate, all'imputato non possono essere addebitate le spese di traduzione. Le spese di traduzione possono invece essere addebitate alle altre parti del procedimento. La parte civile può richiedere il gratuito patrocinio, che comprende anche l'esonero dalle spese processuali e quindi dalle spese di traduzione (art. 136 cpv. 2 lett. b CPP in combinato disposto con l'art. 422 cpv. 2 lett. b CPP).
56 Il Tribunale federale ha stabilito che, per quanto riguarda i documenti che non vengono tradotti a causa dell'imputato, ma perché le autorità di perseguimento penale e il tribunale necessitano di una traduzione, non è interessata la garanzia convenzionale (art. 6 n. 3 lett. e CEDU). In questo caso, i costi di traduzione sono generalmente a carico della persona condannata. La giurisprudenza del Tribunale federale sopra esposta è stata codificata con le disposizioni dell'art. 422 cpv. 2 lett. b e dell'art. 426 cpv. 3 lett. b CPP.
57 In relazione al diritto alla traduzione dei colloqui istruttori con la difesa, si pone la questione dell'assunzione dei costi. La difesa deve ricorrere a un traduttore per i colloqui istruttori e presentare una richiesta di garanzia di pagamento delle spese. La concessione del rimborso spese dipenderà dalle circostanze concrete, in particolare dalla gravità e dalla complessità del caso, dalla possibilità di ricorrere a un difensore che padroneggi la lingua straniera e dalla questione se l'equità del procedimento sia garantita senza il ricorso a un traduttore. Se la difesa (liberamente scelta) ricorre a un traduttore per i colloqui con il cliente, si assume in linea di principio un rischio in termini di costi.
58 Il traduttore ha diritto a un adeguato compenso, per cui si rimanda all'art. 190 CPP.
IX. Mezzi di ricorso
59 Se la direzione del procedimento respinge la richiesta di traduzione presentata da una persona coinvolta nel procedimento, ciò costituisce una decisione procedurale ai sensi dell'art. 65 CPP. Il rigetto di una richiesta di traduzione può essere impugnato mediante ricorso penale (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Se la decisione è presa da un tribunale, in linea di principio può essere impugnata come decisione procedurale ai sensi dell'art. 65 CPP solo con la decisione nel merito, a meno che la persona interessata non subisca un danno irreparabile. È inoltre impugnabile con ricorso il rigetto della richiesta di ricorrere a una traduzione effettuata da una persona dello stesso sesso nel caso di vittime di reati contro l'integrità sessuale. Il ricorso penale è inoltre a disposizione del traduttore o della traduttrice per opporsi alla riduzione dell'indennità. Contro la decisione dell'autorità di ricorso è possibile presentare ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF) al Tribunale federale, che richiede la dimostrazione di un danno irreparabile in caso di impugnazione di decisioni intermedie (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
60 Il rifiuto di una traduzione costituisce un diniego formale di giustizia, con la conseguenza che, ad esempio, la parte civile è legittimata a presentare ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale nonostante l'assenza di pretese civili su questo punto (prassi Star). Nel procedimento dinanzi al Tribunale federale occorre inoltre tenere presente che la determinazione del livello linguistico di una persona è una questione di fatto che il Tribunale federale esamina solo con cognizione limitata (art. 97 cpv. 1 LTF).
X. Delimitazioni
61 Il diritto alla traduzione deve essere distinto dal diritto alla rappresentanza gratuita e alla difesa necessaria o d'ufficio. I diritti citati non sono identici, ma possono sovrapporsi.
62 Ai sensi dell'art. 130 lett. c CPP, l'imputato deve essere difeso se, a causa delle sue condizioni fisiche o mentali o per altri motivi, non è in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi processuali e la rappresentanza legale non è in grado di farlo (difesa d'ufficio). In combinazione con altri motivi, secondo il Tribunale federale anche la mancanza di conoscenze linguistiche può giustificare il diritto alla difesa d'ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di difficoltà linguistiche nei procedimenti scritti, alla parte civile può essere assegnato un difensore gratuito ai sensi dell'art. 136 CPP, almeno se l'azione civile e, nel caso delle vittime, l'azione penale non sono prive di prospettive di successo.
63 Poiché la necessità di traduzione può dipendere anche dal fatto che una persona sia rappresentata da un avvocato (sopra, IV.A.), risulta evidente che una chiara separazione tra lavoro di traduzione e rappresentanza legale, come talvolta richiesto, non è possibile in tutti i casi, ma non è nemmeno necessaria. Anche in questo caso vale il principio secondo cui le esigenze delle persone interessate sono molto individuali e dipendono dal singolo caso e la questione se sia necessario ordinare una traduzione o una rappresentanza gratuita deve essere decisa con il necessario senso della misura e tenendo conto del principio dell'equità procedurale.
XI. Casistica
64 Nessun diritto all'identità personale del traduttore:
Nella sentenza 1B_404/2012 del 4 dicembre 2012, il Tribunale federale ha chiarito che «motivi oggettivi rilevanti» ostacolerebbero l'impiego dello stesso traduttore per i colloqui riservati tra la difesa e l'imputato e per gli interrogatori formali. Tra i motivi importanti figurano il segreto professionale dell'avvocato difensore, l'imperativo della ricerca della verità processuale e la prevenzione di conflitti di interesse. Non sussiste quindi alcun diritto all'identità personale tra il traduttore ufficiale e il traduttore dei colloqui istruttori. Dalla suddetta decisione risulta anche che spetta alla difesa provvedere a un traduttore per la comunicazione con i clienti durante i colloqui istruttori, potendo richiedere al tribunale un elenco di traduttori idonei.
65 Diritto alla traduzione in caso di perquisizione domiciliare:
Con sentenza 1B_564/2022 e 1B_569/2022 del 14 febbraio 2023 (E. 3.3), il Tribunale federale ha dovuto valutare, in un procedimento in cui la lingua processuale era il francese, se il Ministero pubblico della Confederazione avrebbe dovuto ricorrere a un traduttore durante una perquisizione domiciliare nei locali di una società, effettuata alla presenza di un membro del consiglio di amministrazione francofono e del direttore anglofono. Il Tribunale federale ha tenuto conto del fatto che il membro del consiglio di amministrazione francofono era presente durante la perquisizione domiciliare, aveva preso atto del mandato di perquisizione e in particolare delle istruzioni e le aveva tradotte e spiegate all'amministratore delegato. Ha inoltre sottolineato che non era stata richiesta alcuna traduzione e ha concluso che, in tali circostanze, l'amministratore delegato di lingua straniera non poteva invocare la necessità di ricorrere a un traduttore.
66 Momento della traduzione degli interrogatori:
Nella sentenza 6B_1079/2022 dell'8 febbraio 2023, il diritto alla traduzione non è stato ritenuto violato, sebbene durante l'interrogatorio delle parti in causa all'imputato non fosse stata concessa una traduzione simultanea. Solo in un secondo momento gli interrogatori sono stati tradotti e l'imputato ha potuto porre domande supplementari con l'aiuto di un traduttore. Rispetto alla traduzione simultanea con diritto di porre domande immediatamente dopo l'interrogatorio da parte della direzione del procedimento, questa procedura può comportare vantaggi anche per l'imputato, poiché questi può concentrarsi sulle dichiarazioni rilevanti riportate nel verbale, avrebbe più tempo per preparare e discutere le sue domande supplementari con la sua difesa e una traduzione simultanea durante l'interrogatorio della persona interrogata da parte della direzione del procedimento potrebbe comportare problemi di comprensione.
67 Traduzione da parte di familiari durante le perizie:
Una traduzione può essere necessaria anche per lo svolgimento di una perizia psichiatrica. In questo contesto, il Tribunale federale – sebbene in relazione a una perizia AI – ha esaminato la questione se anche i familiari della persona sottoposta a perizia possano essere coinvolti nella traduzione. Ha giustamente negato questa possibilità, sottolineando che la traduzione da parte dei familiari sarebbe problematica a causa della parzialità e della mancanza di distacco. I familiari non garantirebbero infatti una traduzione neutrale, completa e veritiera. Inoltre, i familiari non garantirebbero la qualità linguistica necessaria per la perizia. Queste considerazioni devono valere anche nei procedimenti penali. Una traduzione da parte dei familiari non è quindi ammessa in caso di perizia psichiatrica, ma anche in altri atti procedurali.
68 Diritto alla traduzione dell'atto d'accusa:
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'atto d'accusa deve essere generalmente tradotto per iscritto all'imputato, ma tale diritto si estende solo ai capi d'accusa in cui vengono mosse accuse contro l'imputato di lingua straniera. Il Tribunale federale ha negato una violazione del diritto alla traduzione e all'audizione in un procedimento condotto in tedesco nei confronti di un imputato francofono, al quale erano state tradotte le bozze di atto d'accusa (in gran parte) identiche e che, date le circostanze concrete (in particolare gli interrogatori finali dettagliati, le sue circostanze personali, i suoi due difensori di lingua tedesca e gli atti processuali e le arringhe dettagliate dinanzi al tribunale di primo grado) era stato in grado di comprendere il contenuto essenziale dell'atto d'accusa e di difendersi efficacemente dalle accuse penali.
69 Momento della traduzione di una sentenza pronunciata oralmente:
La sentenza 6B_719/2011 del 12 novembre 2012 si basava su un caso in cui una persona era stata condannata e la sentenza era stata pronunciata oralmente, ma non era stata tradotta immediatamente (oralmente). Al termine del processo, la persona condannata è stata condotta via dalla polizia prima di poter discutere nuovamente con la propria difesa. La persona condannata è venuta a conoscenza del contenuto della sentenza solo quando si trovava già nel penitenziario. In questo caso, il Tribunale federale ha ritenuto violato il diritto alla traduzione. Tuttavia, è stato ritenuto sufficiente riportare la violazione del diritto alla traduzione nelle considerazioni scritte della sentenza. Da ciò si deduce che l'imputato ha in linea di principio diritto alla traduzione orale del dispositivo della sentenza e a una breve motivazione al momento della pronuncia orale.
XII. Prospettive: ausili tecnici
70 Alla luce del progresso tecnico, la giustizia e le autorità di perseguimento penale devono affrontare la questione se in futuro i servizi di traduzione possano essere forniti mediante ausili tecnici e intelligenza artificiale o applicazioni basate sull'IA. È ipotizzabile l'utilizzo di tali sistemi sia durante gli interrogatori e gli atti procedurali orali, sia per la traduzione di documenti scritti.
71 È innegabile che l'aumento dell'offerta di applicazioni basate sull'IA comporterà una riduzione dei costi e un aumento complessivo dell'efficienza del procedimento. D'altra parte, vi è il rischio che altri aspetti positivi della traduzione effettuata da un traduttore vadano almeno in parte persi. In caso di malintesi e ambiguità, un traduttore può segnalarli immediatamente e chiedere chiarimenti. È inoltre essenziale che i traduttori siano anche «mediatori culturali», in grado di cogliere e trasmettere le sfumature linguistiche nel contesto culturale. Non è chiaro in che misura l'intelligenza artificiale sia già in grado di tradurre correttamente dialetti, accenti o usi linguistici particolari. Tuttavia, dato il rapido sviluppo, si può presumere che in futuro la fattibilità tecnica non costituirà più un ostacolo. Infine, sussistono anche preoccupazioni in materia di protezione dei dati e questioni relative alla tutela del segreto d'ufficio, che deve essere garantita nelle applicazioni di IA.
72 L'uso di sistemi basati sull'IA nella traduzione orale comporta ulteriori incertezze. In particolare, si pone la questione della procedura da seguire, ovvero se effettuare una trascrizione preliminare nella lingua straniera o una traduzione diretta immediata e quali siano le conseguenze in termini di verificabilità. Nella traduzione di documenti scritti mediante sistemi basati sull'IA, le peculiarità regionali e culturali dovrebbero in genere avere un'importanza minore e i programmi di traduzione esistenti sono già in grado di svolgere bene questo compito. Per soddisfare i requisiti di un procedimento equo, è in ogni caso indispensabile che il controllo di una traduzione generata dall'IA sia effettuato da un traduttore (principio dell'Human-in-the-Loop [HITL]). Le applicazioni citate possono essere utilizzate al massimo a titolo di supporto, ad esempio per la pre-traduzione di documenti. Infine, il ricorso a sistemi basati sull'intelligenza artificiale da parte di un traduttore deve sempre essere dichiarato.
Letture consigliate
Capus Nadja/Bally Elodie, Intercepter avec des interprètes, Revue pénale Suisse, RPS 138/2020, S. 345-365.
Guisan Alexandre, La renonciation écrite du prévenu à faire opposition à l’ordonnance pénale, Arrêt TF 6B_657/2022 du 20 septembre 2023, Crimen.ch, 22.11.2023.
Bibliografia
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Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (ZR) 111/2012, Nr. 42, S. 120–126 (zit. ZR 111/2012).
Boll Damian, "Verteidigung der ersten Stunde" gemäss schweizerischer StPO, Der Anspruch auf Verteidigerbeistand bei der ersten Beschuldigteneinvernahme, Zürich 2020, S. 162–285.
Brüschweiler Daniela/Nadig Reto/Schneebeli Rebecca, Kommentierung zu Art. 68 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich 2020 (zit. SK-Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, Art. 68 StPO).
Capus Nadja, Das Recht auf Verdolmetschung in der Strafjustiz, ZStrR 133/2015, S. 399–419.
Daphinoff Michael, Kommentierung zu Art. 353 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023 (zit. BSK-Daphinoff, Art. 353 StPO).
Domeisen Thomas, Kommentierung zu Art. 426 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023 (zit. BSK-Domeisen, Art. 426 StPO).
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I Materiali
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Bundesamt für Justiz, Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung, Juni 2001, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/75309.pdf, besucht am 15.12.2025 (VE-StPO).