Un commentario di Stefan Wyler
Editato da Andreas Glaser / Nadja Braun Binder / Corsin Bisaz / Bénédicte Tornay Schaller
Art. 32a Annullamento di candidature
1 Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è scoperta una candidatura plurima, quest’ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interes-sate:
a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone;
b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.
2 I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.
3 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate.
4 L’annullamento di una candidatura che figura su liste già pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l’indicazione dei motivi dell’annullamento.
I. Storia delle origini
1 L'art. 32a è stato aggiunto alla LDP con la revisione del 2014. Poiché il numero di liste e di candidature alle elezioni del Consiglio nazionale continua a crescere, il Consiglio federale ha dichiarato nel suo messaggio che esiste un rischio crescente che le candidature multiple non vengano scoperte in tempo. Al fine di garantire una corretta elezione di rappresentanza proporzionale, dovrebbe quindi essere possibile dichiarare successivamente invalide le candidature multiple.
II. Significato della disposizione
A. Generale
2 La disposizione disciplina il trattamento delle candidature multiple (intracantonali e intercantonali) che vengono scoperte solo dopo la scadenza del termine (art. 29 LDP). Essa consente la successiva invalidazione di tali candidature in tutte le liste interessate. Lo scopo di consentire la cancellazione ufficiale a posteriori è quello di evitare che doppie candidature inosservate ostacolino la corretta assegnazione di tutti i voti. Ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 lett. b LDP, tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata successivamente dichiarata invalida a causa di una candidatura multipla devono essere cancellati dalle schede elettorali al momento della determinazione dell'elezione (cfr. a questo proposito le ulteriori spiegazioni sull'art. 38 LDP).
B. Confronto giuridico
3 La maggior parte dei Cantoni non ha norme corrispondenti nella propria legge elettorale parlamentare. Il fatto che le candidature multiple vengano scoperte solo dopo la scadenza del periodo di purificazione è improbabile che si verifichi nelle elezioni parlamentari cantonali e quindi non costituisce un problema da regolamentare. Fa eccezione il Cantone dei Grigioni, che prevede esplicitamente la successiva cancellazione delle candidature multiple scoperte dopo il periodo di depurazione.
III. Invalidazione delle candidature
A. Candidature multiple scoperte successivamente (cpv. 1)
4 La disposizione consente di invalidare le candidature multiple che vengono scoperte solo successivamente, ossia dopo la scadenza del periodo di purificazione di cui all'art. 29 cpv. 4 CPD, il momento dopo il quale le proposte elettorali non possono più essere modificate. La cancellazione successiva viene effettuata dall'autorità elettorale cantonale se la stessa persona è presente in più di una lista cantonale (lettera a). Viene effettuata dalla Cancelleria federale se la stessa persona è candidata in liste di più Cantoni (lettera b).
5 Le regole relative alla cancellazione di candidati multipli prima della scadenza del periodo di purificazione sono contenute nell'art. 27 LDP. Coloro che sono stati eliminati a causa di candidature multiple hanno ancora la possibilità di essere nuovamente nominati come proposta sostitutiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LDP su un'unica proposta elettorale. Una successiva eliminazione di più candidati ai sensi dell'Art. 32a LDP, invece, è definitiva; in questo caso non sono più possibili candidature sostitutive.
6 La disposizione non è mai stata applicata. Secondo la Cancelleria federale, nelle elezioni del Consiglio nazionale del 2019, le prime dall'entrata in vigore della norma, non è stata rilevata alcuna candidatura multipla.
B. Notifica (cpv. 2)
7 La disposizione prevede che i Cantoni interessati e la Cancelleria federale si informino immediatamente della successiva invalidazione delle candidature.
C. Annullamento prima dell'annuncio (cpv. 3)
8 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata successivamente dichiarata invalida devono essere cancellati dalle liste prima che vengano annunciate. La disposizione non è mai stata applicata. Secondo la Cancelleria federale, nelle elezioni del Consiglio nazionale del 2019 e del 2023 non sono state scoperte candidature multiple intercantonali o intercantonali. Inoltre, in molti Cantoni - visti i tempi stretti di preparazione alle elezioni - è probabile che il processo di stampa delle liste venga avviato subito dopo la fine del periodo di epurazione.
D. Dopo l'annuncio (cpv. 4)
9 L'invalidazione di una candidatura su liste già annunciate deve essere pubblicata immediatamente, per informazione degli aventi diritto al voto, per via elettronica e nel bollettino ufficiale di tutti i Cantoni interessati e nel bollettino federale, indicandone il motivo (candidatura multipla identificata successivamente).
I materiali
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 S. 9217).
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